32003D0784

2003/784/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2003, che autorizza l'Italia a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica [notificata con il numero C(2003) 4099]

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 07/11/2003 pag. 0022 - 0023


Decisione della Commissione

del 6 novembre 2003

che autorizza l'Italia a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica

[notificata con il numero C(2003) 4099]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede.)

(2003/784/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003(4), l'Italia ha autorizzato alcune prove sperimentali sull'impiego di pezzi e trucioli di legno nel processo di vinificazione e di affinamento.

(2) Le prove in questione hanno misurato in particolare la cessione di elementi del legno da parte di trucioli e pezzi di quercia in soluzioni alcoliche, in funzione della superficie e della porosità dei suddetti materiali, e quindi in diversi tipi di vino, analizzando gli effetti di tali elementi sulle qualità organolettiche del vino subito dopo la vinificazione e dopo nove mesi di affinamento. È opportuno che queste prove sperimentali siano proseguite al fine di acquisire risultati più precisi.

(3) L'Italia ha presentato alla Commissione una comunicazione concernente tale sperimentazione. La Commissione ha informato gli Stati membri dei risultati relativi.

(4) L'Italia ha presentato alla Commissione una domanda in cui chiede di poter svolgere per un ulteriore periodo tali prove sperimentali, in considerazione della validità dei risultati ottenuti. A sostegno della domanda l'Italia ha presentato gli opportuni documenti giustificativi.

(5) Tali sperimentazioni riguarderanno già la vinificazione della vendemmia 2003.

(6) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1622/2000 la Commissione deve prendere una decisione in merito alla domanda che le è stata presentata.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è autorizzata a proseguire fino al 31 luglio 2005 le prove sperimentali concernenti l'impiego di schegge e trucioli di legno nel processo di vinificazione e di affinamento, alle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(4) GU L 201 dell'8.8.2002, pag. 9.