32003D0774

2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0078 - 0080


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2003

recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi

[notificata con il numero C(2003) 3984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4) ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.

(2) I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato.

(3) La Spagna, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini.

(4) Tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I trattamenti descritti nell'allegato I della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

Articolo 2

La decisione 93/25/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

(4) Vedi allegato II della presente decisione.

(5) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

ALLEGATO I

TRATTAMENTI

A. Sterilizzazione

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

B. Altri trattamenti termici

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

1) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;

2) cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale con: temperatura fra 120 e 160 °C e pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2 nonché successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa;

3) cottura a vapore sotto pressione in un contenitore chiuso in cui siano rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi, e sia garantita l'omogenea distribuzione del calore da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo.

ALLEGATO II

Decisione abrogata e sue modificazioni

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ALLEGATO III

Tavola di concordanza

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