32003D0746

2003/746/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 [notificata con il numero C(2003) 3713]

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2003 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 14 ottobre 2003

sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004

[notificata con il numero C(2003) 3713]

(2003/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri e alcuni paesi in via di adesione hanno presentato alla Commissione programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dalla Comunità.

(2) In conformità del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali sono finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione(5), stabilisce norme per la sorveglianza delle TSE negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

(4) L'articolo 32 del trattato di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri debbano ricevere lo stesso trattamento degli attuali Stati membri per quanto riguarda la spesa a titolo dei fondi veterinari.

(5) Tuttavia, non può essere effettuato alcun impegno finanziario nel quadro del bilancio del 2004 per i programmi in parola prima che sia avvenuta l'adesione dei nuovi Stati membri interessati. Inoltre, l'eradicazione di talune malattie nei paesi in via di adesione può essere cofinanziata mediante altri strumenti comunitari.

(6) Per stabilire gli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2004 nonché l'aliquota e l'importo massimo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità degli stanziamenti disponibili.

(7) Gli Stati membri e i paesi in via di adesione interessati hanno fornito alla Commissione le informazioni di cui questa necessita per valutare l'interesse per la Comunità di assegnare un contributo finanziario ai programmi per il 2004.

(8) La Commissione ha esaminato ciascuno dei programmi sia dal punto di vista veterinario che finanziario ed è convinta che tali programmi debbano essere inseriti negli elenchi dei programmi che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004. Il contributo per la sorveglianza delle TSE riguarda l'attuazione di test rapidi, e per l'eradicazione della scrapie la distruzione degli animali rivelatisi positivi e la genotipizzazione degli animali.

(9) In considerazione dell'importanza di tali misure per la protezione della salute pubblica e degli animali, dell'introduzione relativamente recente di tali programmi di sorveglianza rispetto ai programmi tradizionali di eradicazione delle malattie e dell'applicazione obbligatoria di tali programmi in tutti gli Stati membri, occorre garantire un livello elevato di assistenza finanziaria da parte della Comunità.

(10) È pertanto opportuno adottare l'elenco dei programmi che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 e fissare l'aliquota e l'importo massimo di tali contributi.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi per la sorveglianza delle TSE (BSE e scrapie) elencati all'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2004.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati all'allegato I.

Articolo 2

1. I programmi per l'eradicazione delle TSE (scrapie) elencati all'allegato II possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2004.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5) GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l'eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>