32003D0733

2003/733/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3566]

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 15/10/2003 pag. 0032 - 0037


Decisione della Commissione

del 10 ottobre 2003

che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 3566]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/222/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/464/CE(4), ha stabilito un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali l'importazione di prodotti a base di carne è autorizzata.

(2) La situazione epidemiologica della peste suina classica in Estonia, Lituania e Slovacchia è stata recentemente valutata tale da consentire agli Stati membri di autorizzare l'importazione di carne suina fresca da tali paesi terzi verso la Comunità.

(3) L'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, figurante nella decisione 97/222/CE, dovrebbe essere aggiornato allo scopo di introdurvi i paesi terzi che tengono conto della situazione sanitaria al fine di conformarsi alle norme comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche secondo le diverse categorie di trattamento dei prodotti a base di carne.

(4) Si è colta l'opportuna per aggiornare i nomi di taluni paesi e aggiungere nuove note a piè di pagina. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire completamente le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE.

(5) La decisione 97/222/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/222/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(3) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

(4) GU L 161 del 19.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

Le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE sono sostituite da quanto segue:

"PARTE I Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE II Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

>SPAZIO PER TABELLA>

- Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati."