2003/706/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 — Aiuti di Stato C 45/1998 (ex NN 45/1997) (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2003) 1217]
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 14/10/2003 pag. 0001 - 0008
Decisione della Commissione del 23 aprile 2003 riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 - Aiuti di Stato C 45/1998 (ex NN 45/1997) [notificata con il numero C(2003) 1217] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/706/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, comma 1, visto l'accordo sullo Spazio comune europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, punto a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Tra il 1991 e il 1994, il Land Brandeburgo ha applicato un regime di garanzie entrato in vigore il 5 settembre 1991 ("Bürgschaftsrichtlinien des Landes Brandenburg für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft vom 5. September 1991", di seguito: regime di garanzie del 1991). Il regime non è mai stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. (2) Il 17 maggio 1994, il regime di garanzie del 1991 è stato sostituito da una versione modificata (di seguito: regime di garanzie del 1994), anch'essa inizialmente non notificata alla Commissione, che in base alla stesura originale avrebbe avuto validità fino al 20 marzo 1995. A partire da questa data, il regime di garanzie notificato tardivamente è stato sospeso. La Commissione ha autorizzato una sua versione sostanzialmente modificata che è entrata in vigore il 20 marzo 1995 [SG(96) D/7438](1). (3) Con lettera del 14 luglio 1998 [SG(98) D/5743], la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di aprire un procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ai regimi di garanzie del 1991 e del 1994 nella stesura valida fino al 20 marzo 1995. (4) L'applicazione dei due regimi di garanzie alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli citati nell'allegato I del trattato CE non ha costituito oggetto del procedimento di verifica ufficiale. (5) La decisione della Commissione riguardo all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati ad esprimere le proprie posizioni in merito alle norme in oggetto, senza tuttavia ricevere risposta. (6) La Germania ha espresso la propria posizione con lettere dell'11 settembre 1998, del 2 ottobre 1998 e del 25 maggio 1999 e in occasione di un incontro avvenuto nei giorni 11 e 12 maggio 1999. (7) Il 28 gennaio 2003 si è svolto un incontro tra la Commissione e la Germania a Berlino. In quell'occasione, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni riguardo allo stato attuale delle imprese che avevano usufruito dei regimi di garanzie del 1991 e del 1994. (8) Con lettera del 20 marzo 2003, la Germania ha inviato una memoria conclusiva. 2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI GARANZIE DEL 1991 2.1. Beneficiario (9) Il Land Brandeburgo si è reso garante nei confronti degli istituti di credito per i prestiti da questi concessi ad imprese (PMI e grandi imprese), a liberi professionisti e a dirigenti d'azienda che intendevano assumere una partecipazione in un'impresa. 2.2. Progetti sovvenzionati (10) In base al regime di garanzie del 1991, era possibile sovvenzionare i seguenti tipi di progetti: - investimenti iniziali, - acquisizione di capitale d'esercizio, - finanziamento a posteriori di investimenti, - consolidamento, - risanamento. 2.3. Condizioni per la prestazione delle garanzie (11) Tra le condizioni a cui è soggetta la concessione delle garanzie è previsto che l'obiettivo perseguito sia proporzionato, in condizioni economiche normali, ai rischi incorsi, che la garanzia costituisca una condizione imprescindibile per il progetto imprenditoriale, cioè che rappresenti l'unico modo in cui l'impresa potrebbe ricevere il credito bancario non essendo in grado di offrire garanzie diverse, e che il beneficiario del prestito presti tutte le garanzie supplementari esigibili. (12) Il beneficiario del credito è tenuto a versare una commissione una tantum dello 0,5 % della somma garantita all'atto dell'assunzione della garanzia e, annualmente, una remunerazione a titolo di spese amministrative pari allo 0,5 % dell'importo restante. (13) L'importo garantito viene stabilito caso per caso dal ministro delle Finanze brandeburghese ed è di norma limitato a una quota congrua del credito o dell'inadempienza. (14) Le garanzie sui prestiti per progetti di risanamento possono essere concesse solo in presenza di un piano di ristrutturazione che preveda il ripristino permanente dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa. 3. IL REGIME DI GARANZIE DEL 1994 (15) Nei suoi punti salienti, questo regime di garanzie corrisponde a quello del 1991. Tuttavia, l'importo garantito viene limitato all'80 % del totale del credito, elevabile in casi particolari al 90 %. 4. MOTIVAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESAME FORMALE (16) Per quanto riguarda l'applicazione dei regimi a favore di progetti di investimento, la Commissione ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla loro compatibilità con il mercato comune, per le seguenti ragioni: a) Per stabilire se i progetti fossero sovvenzionabili, i regimi non facevano riferimento né alla definizione del concetto di investimento iniziale riportata al punto 5 dell'allegato alla comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale(3) (comunicazione del 1979), né alle spese ammissibili. Tali regimi erano perciò da considerare non trasparenti ai sensi della suddetta comunicazione del 1979 e non permettevano di escludere che gli aiuti concessi fossero collegati a progetti di investimenti iniziali non conformi alla definizione predetta, ad esempio a investimenti sostitutivi, i quali sarebbero stati quindi da classificare come aiuti al funzionamento. b) Nell'eventualità che gli aiuti in parola debbano essere considerati come aiuti a finalità regionale, i regimi di cui trattasi non stabilivano un massimale di aiuti applicabile in caso di cumulo del regime con altri aiuti e non permettevano perciò di verificare il rispetto dei massimali cumulativi validi per il Land Brandeburgo. c) Le garanzie concesse nel quadro dei regimi di cui trattasi potevano coprire in taluni casi la totalità dell'importo del credito (regime di garanzie del 1991) ovvero una percentuale massima del 90 % (regime di garanzie del 1994). Tuttavia, in base alla prassi costante della Commissione, perché un progetto possa essere considerato economicamente sostenibile occorre che il contributo apportato dal beneficiario senza il sostegno di aiuti di Stato corrisponda a una quota congrua, che di norma dovrebbe ammontare ad almeno il 20 % del credito. d) I regimi di cui trattasi non escludevano dal loro campo di applicazione i settori sensibili soggetti a regole specifiche in materia di aiuti di Stato. (17) Per quanto riguarda l'applicazione dei regimi di garanzie ai progetti di acquisizione di capitale di esercizio, la Commissione ha espresso seri dubbi in quanto la concessione di garanzie per l'acquisizione di capitale di esercizio deve essere considerata come un aiuto al funzionamento. Contrariamente alla prassi costante della Commissione(4) in materia di aiuti al funzionamento, che sono considerati ammissibili in determinate circostanze nei settori caratterizzati da deficienze strutturali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, i regimi di cui trattasi non erano limitati nel tempo né prevedevano un'intensità decrescente. (18) Per quanto concerne l'applicazione dei regimi al finanziamento a posteriori di investimenti, non veniva specificato in quali casi tale forma di finanziamento potesse beneficiare di una garanzia. Secondo la prassi costante della Commissione, la concessione di aiuti a favore di progetti d'investimento già realizzati alla data della richiesta di sovvenzione non può essere considerata compatibile con il mercato comune, in quanto detti aiuti non sono necessari per la realizzazione degli investimenti stessi. In tal caso si tratta dunque di aiuti al funzionamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se conformi ai criteri previsti per gli aiuti di questa natura (come i progetti di acquisizione di capitale di esercizio). (19) Per quanto riguarda l'applicazione dei regimi di garanzie ai progetti di ristrutturazione di imprese in difficoltà, la concessione degli aiuti era subordinata alle seguenti condizioni specifiche(5): a) nel caso sul mercato interessato esista una sovracapacità strutturale, la presentazione di un piano di riduzione delle capacità proporzionata all'importo dell'aiuto concesso quando la garanzia sia a favore di una grande impresa o di PMI che detengono una posizione dominante sul mercato in causa; b) l'obbligo per il beneficiario di assumere a proprio carico una quota adeguata dei costi di ristrutturazione; c) il principio che un aiuto alla ristrutturazione può essere concesso una sola volta, a meno che la necessità di nuovi finanziamenti per la ristrutturazione non potesse essere prevista dall'impresa e non sia ad essa imputabile; d) la limitazione dell'ammontare dell'aiuto al minimo necessario per la realizzazione del piano di ristrutturazione; e) la presentazione di un piano di ristrutturazione che assicuri che l'impresa, in seguito alla sua realizzazione, possa recuperare la sua condizione economicamente competitiva e contribuire efficacemente allo sviluppo della regione senza bisogno di ulteriori aiuti; f) l'esclusione dall'ambito di applicazione dei regimi di garanzie dei settori sensibili soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato e l'obbligo di notifica individuale per le concessioni di garanzie a favore di grandi imprese. 5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA (20) Nel periodo esaminato nel procedimento, il Land Brandeburgo ha concesso complessivamente 68 garanzie, sei delle quali per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli enunciati nell'allegato I del trattato CE. Tali sei garanzie non sono oggetto della presente decisione. Non sono stati concessi aiuti ad aziende operanti in altri settori sensibili. (21) Secondo le dichiarazioni della Germania, le garanzie sui crediti sono state concesse senza eccezioni per progetti di investimento conformi alla definizione comunitaria del concetto di investimento iniziale riportata al punto 5 dell'allegato alla comunicazione del 1979. Rientrerebbero perciò nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti a finalità regionale. (22) Nei casi in cui sono stati concessi aiuti al funzionamento, la Germania afferma che tali aiuti erano compatibili con il diritto comunitario, in quanto tutte le garanzie prevedevano un limite temporale ed erano strutturate in modo decrescente (con una diminuzione annua del 20 %). (23) Sono stati esaminati in modo approfondito anche i casi in cui l'elemento di aiuto della garanzia rientrava nel campo di applicazione della norma "de minimis". Nel caso degli aiuti concessi a imprese economicamente sane, la Germania dichiara che al momento della concessione erano soddisfatti i requisiti della norma "de minimis". Afferma inoltre che le garanzie concesse sulla base dei regimi di garanzie del 1991 e del 1994 in cui l'entità dell'elemento di aiuto era pari allo 0,5 % rimanevano al di sotto della soglia della norma "de minimis". (24) La Germania riconosce che, complessivamente, sono state concesse in tre casi garanzie per progetti di ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà, nessuna delle quali è tuttora attiva sul mercato. (25) La Germania riconosce inoltre che sono state concesse garanzie che hanno raggiunto il 90 % dell'importo del credito, ma ritiene che una copertura per tale importo sia in linea con il 23o programma quadro dell'azione d'interesse comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali"(6). (26) Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, la Germania sostiene che il regime di garanzie del 1991, in vigore dal 5 settembre 1991 al 16 maggio 1994, non fosse soggetto agli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà(7) del 1994, entrati in vigore il 23 dicembre 1994. Inoltre, il suddetto regime sarebbe stato analogo a numerose altre misure di sovvenzione autorizzate dalla Commissione tra il 1988 e il 1992. Solo a metà del 1994 la Commissione ha modificato la propria politica in materia di garanzie statali attraverso una serie di misure specifiche. Il regime di garanzie del 1991 dovrebbe perciò essere valutato con riferimento alla stessa base giuridica delle ulteriori disposizioni all'epoca in vigore in diversi altri Länder tedeschi. 6. VALUTAZIONE GIURIDICA 6.1. Gli aiuti (27) Con la lettera del 5 aprile 1989 sulle garanzie statali(8) e la lettera integrativa del 12 ottobre 1989(9), la Commissione aveva comunicato agli Stati membri che tutte le garanzie statali erano soggette all'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (ex articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE) e dovevano perciò essere notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE). Alla data del 5 aprile 1989, perciò, gli Stati membri non potevano nutrire dubbi sul fatto che tutti gli aiuti concessi in forma di garanzie fossero soggetti all'obbligo di notifica. (28) Per fornire agli Stati membri spiegazioni dettagliate sui principi sui quali si fonda l'interpretazione degli articoli 87 e 88 e sulla relativa applicazione alle garanzie statali, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie(10) (di seguito: comunicazione del 2000). Per conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia, la Commissione ha in tal modo precisato ulteriormente i propri orientamenti per rendere prevedibili le proprie decisioni e garantire la parità di trattamento. In particolare, ha affermato che perché un regime di garanzie non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie; b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c) le garanzie sono connesse a un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte a un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere e non sono prorogabili; d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale; f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché - ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema - la normale remunerazione del capitale. Poiché i regimi di garanzie del 1991 e del 1994 non escludevano i mutuatari che si trovavano in difficoltà finanziarie e che, in mancanza delle garanzie statali, non avrebbero potuto ottenere alcun prestito alle condizioni di mercato, né prevedevano una valutazione dei rischi o l'assunzione da parte di una banca di un rischio pari almeno al 20 % del prestito, le condizioni sopra descritte non erano soddisfatte. (29) Nella comunicazione del 2000, la Commissione spiegava inoltre che, per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione erogato nell'arco di un anno può essere calcolato in diversi modi: a) allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati; b) in misura pari alla differenza tra l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio (la probabilità dell'inadempimento), e i corrispettivi pagati, ossia (importo garantito moltiplicato per il rischio) meno il corrispettivo; c) con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto. (30) Come indicato nella comunicazione del 2000, il calcolo dovrebbe essere normalmente effettuato con il secondo metodo per i regimi di garanzia. (31) A questo riguardo la Commissione ha verificato se i regimi di garanzie rappresentino aiuti "de minimis", vale a dire misure che non consentano di concedere sovvenzioni superiori al limite "de minimis" stabilito nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(11) e non corrispondano pertanto a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (32) Poiché il regolamento (CE) n. 69/2001 è entrato in vigore solo il 2 febbraio 2001 - mentre i regimi di garanzie sono stati applicati nei periodi dal 5 settembre 1991 al 16 maggio 1994 e dal 17 maggio 1994 al 20 marzo 1995 - occorre verificare se gli aiuti "de minimis" concessi prima dell'entrata in vigore di tale regolamento siano soggetti al regolamento (CE) n. 69/2001 ovvero alla regola "de minimis" della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI del 1992(12) e alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" del 1996(13). (33) Il regolamento (CE) n. 69/2001 non contiene indicazioni esplicite in materia. Il testo non esclude l'applicazione del regolamento ai casi sopra descritti, ma a tale riguardo è necessario adottare il meccanismo di controllo previsto dall'articolo 3 del regolamento. La Commissione è giunta alla conclusione che, in mancanza di disposizioni esplicite contrarie nel regolamento (CE) n. 69/2001, gli aiuti "de minimis" concessi prima della sua entrata in vigore debbano essere valutati sulla base di detto regolamento. Da un lato, il regolamento (CE) n. 69/2001, esentando una determinata categoria di misure dall'obbligo di notifica, rappresenta una norma procedurale e, come tale, dovrebbe trovare applicazione immediata nei procedimenti in corso. Dall'altro lato, l'applicazione immediata del regolamento (CE) n. 69/2001 è in sintonia con gli obiettivi fondanti della semplificazione dei procedimenti e del decentramento. Solo per gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, e che di conseguenza non possono essere esentati su questa base, la Commissione terrà conto delle norme in vigore alla data della concessione degli aiuti. Poiché il regolamento (CE) n. 69/2001 prevede parametri più ampi della precedente regola "de minimis", e poiché questa regola viene comunque applicata quando l'aiuto in oggetto non è esentato dal regolamento (CE) n. 69/2001, viene tenuto conto in misura adeguata dei principi giuridici generali della buona fede e della certezza del diritto. Da un punto di vista economico, la Commissione ritiene che le misure di aiuto che in base al regolamento (CE) n. 69/2001 attualmente in vigore non possono essere classificate, in un mercato integrato, come "aiuti" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a maggior ragione non potevano essere considerati come aiuti in passato, quando il mercato era meno integrato. Nell'ulteriore esame dei regimi di garanzie del 1991 e del 1994, la Commissione farà perciò riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001; ciò non esclude la possibilità di applicare le norme in vigore alla data di attuazione delle misure, purché tali misure non siano esentate dal regolamento (CE) n. 69/2001. (34) Il procedimento avviato riguarda perciò sia i regimi di garanzie che i casi di applicazione non soggetti al regolamento (CE) n. 69/2001 o ad altre norme "de minimis", ovvero i casi che, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 o di altre norme "de minimis" rilevanti, superino il valore della soglia "de minimis" ivi stabilita. (35) La Commissione ritiene che l'elemento di aiuto insito nella garanzia dipenda dal rischio inerente al credito e da tutte le circostanze che accompagnano la garanzia e il credito. Non si può ritenere che il contributo alle spese amministrative dello 0,5 % e il pagamento di una commissione una tantum pari allo 0,5 % dell'importo della garanzia previsti dalle norme sugli aiuti del Land Brandeburgo possano essere equiparati in tutti i casi ai corrispettivi di mercato dovuti per le garanzie. La Germania non ha dimostrato che queste spese compensino in misura sufficiente il notevole rischio di inadempimento associato alle garanzie, anzi riconosce che una gran parte delle aziende che hanno beneficiato del regime sono attualmente insolventi. (36) La Commissione non condivide l'opinione della Germania sul fatto che l'elemento di aiuto della garanzia possa essere essenzialmente quantificato in misura dello 0,5 %. La Germania non ha dimostrato che questa percentuale sia stata calcolata applicando uno dei citati metodi per la quantificazione dell'elemento di aiuto dei regimi di garanzie. Al contrario, l'ammontare dell'aiuto copriva di fatto la totalità dell'importo assicurato dalla garanzia quando, al momento della concessione del credito, esisteva un'alta probabilità che il mutuatario non sarebbe stato in grado di estinguerlo. (37) La Commissione conclude perciò che l'elemento di aiuto delle garanzie ammesse dai due regimi brandeburghesi poteva superare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e rendeva possibile che le garanzie concesse costituissero un vantaggio per l'impresa beneficiaria in rapporto alle altre imprese, con l'effetto di una potenziale o effettiva distorsione della concorrenza. 6.2. Legittimità degli aiuti (38) La Commissione constata che nel 1991, quando è entrato in vigore il regime di garanzie del 1991, non esisteva una norma che regolasse gli aiuti "de minimis". Ciò significa che il regime del 1991 non era esentato dall'obbligo di notifica a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione contesta perciò alla Germania di aver concesso gli aiuti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 6.3. Compatibilità degli aiuti con il mercato comune nei casi in cui venga superato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 o una delle altre norme "de minimis" applicabili 6.3.1. Compatibilità con la disciplina sugli aiuti regionali (39) I fondamenti della disciplina sugli aiuti regionali sono stati enunciati nella comunicazione del 1979 e successivamente integrati, con la comunicazione del 1988, da regole specifiche sui criteri per la classificazione delle regioni assistite e degli aiuti al funzionamento. Nel 1998, la Commissione ha raccolto tutti i principi enunciati fino ad allora negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(14) (di seguito: orientamenti in materia di aiuti regionali). In base al punto 6, tali orientamenti sono applicabili agli aiuti notificati o concessi dopo la loro entrata in vigore. Gli aiuti notificati o concessi prima di tale data devono perciò essere valutati in base alle norme precedenti(15). Tenendo conto dei periodi di validità dei due regimi di garanzie, la comunicazione del 1979 è stata applicata nella stesura modificata dalla comunicazione del 1988. Una valutazione sulla base degli orientamenti in materia di aiuti regionali del 1998 non avrebbe peraltro portato a una conclusione più favorevole. Per gli aiuti alle PMI che non rappresentano aiuti al funzionamento, la Commissione applica in primo luogo il regolamento (CE) n. 70/2001 nella stesura modificata. (40) In base all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, la Commissione ha due diverse possibilità per giudicare la compatibilità degli aiuti regionali con il mercato comune. I regimi di garanzie di cui trattasi riguardano il Land Brandeburgo, che nel loro periodo di validità costituiva una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE(16). (41) La Commissione suddivide gli aiuti a finalità regionale in aiuti all'investimento e aiuti al funzionamento. (42) I regimi di garanzie riguardavano sia gli investimenti iniziali che gli investimenti sostitutivi. Questi ultimi non rientrano nel concetto di investimento iniziale illustrato nella comunicazione del 1979 e devono perciò essere considerati come aiuti al funzionamento. I regimi di cui trattasi consentivano inoltre la concessione di aiuti per l'acquisizione di capitale di esercizio e per il finanziamento a posteriori di investimenti. Secondo la prassi costante della Commissione questi ultimi, come gli aiuti all'investimento già realizzati alla data della richiesta di sovvenzione, devono essere considerati aiuti al funzionamento. Lo stesso principio si applica agli aiuti per l'acquisizione di capitale di esercizio. 6.3.1.1. Aiuti per investimenti iniziali (43) Nella comunicazione del 1979, gli aiuti agli investimenti iniziali vengono definiti come aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente o una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento). (44) Con riferimento agli aiuti all'investimento, la Commissione ha confermato alla Germania nel 1991(17) la sospensione dei massimali regionali a norma del programma di interesse comunitario per i nuovi Länder tedeschi. Su questa base, era consentito elevare l'elemento di aiuto lordo fino a un massimo del 23 % per gli investimenti iniziali, del 20 % per gli interventi di ampliamento e del 15 % per gli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione. Inoltre, attraverso il cumulo con altri capitali pubblici, era possibile raggiungere una sovvenzione di intensità massima del 35 % (lordo). Nel 1994, la Commissione ha confermato questa posizione e ha autorizzato un'intensità di aiuto lorda del 35 % per le grandi imprese e del 50 % per le PMI(18). (45) Per il periodo in causa e fermo restando le norme specifiche in materia di aiuti agli investimenti per le imprese operanti in settori sensibili, le norme in materia di aiuti agli investimenti iniziali nel Land Brandeburgo erano ritenute compatibili con il mercato comune, a condizione che il cumulo con altri aiuti regionali non determinasse il superamento dei massimali prestabiliti. Ciò valeva anche per gli aiuti all'investimento destinati alle imprese in difficoltà. Fino al 1999, la politica consolidata della Commissione era quella di autorizzare gli aiuti agli investimenti iniziali regionali sulla base delle norme in materia di aiuti regionali, anche a favore di imprese in difficoltà, senza richiedere la relativa notifica(19). 6.3.1.2. Aiuti al funzionamento (46) Le garanzie che non hanno come scopo il finanziamento di investimenti iniziali a favore di imprese profittevoli possono essere considerate come aiuti al funzionamento. In considerazione dei pesanti svantaggi che affliggono le regioni economicamente più deboli, gli aiuti al funzionamento possono rientrare ai sensi della clausola di esenzione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE nella misura in cui sono giustificati come contributi allo sviluppo della regione interessata. Inoltre l'intera economia del Land Brandeburgo, considerata regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, si è trovata ad affrontare notevoli problemi dovuti alla debolezza del mercato finanziario durante il periodo di validità dei regimi di cui trattasi. Gli aiuti al funzionamento hanno perciò favorito lo sviluppo e attenuato gli svantaggi esistenti negli anni 1991-1994. La Commissione constata inoltre che la Germania ha confermato che il presente procedimento non riguarda imprese attive in settori sensibili (siderurgia, cantieri navali, fibre sintetiche, industria tessile). La Commissione conclude perciò che i regimi di garanzie che prevedevano aiuti al funzionamento per imprese economicamente sane possano essere dichiarati compatibili con il mercato comune. 6.3.2. Compatibilità con le norme in materia di aiuti alla ristrutturazione (47) Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà, che non possono essere equiparati agli aiuti regionali per gli investimenti iniziali, devono essere considerati come aiuti alla ristrutturazione. La Commissione non procederà perciò alla verifica della compatibilità delle garanzie con le regole per gli aiuti alla ristrutturazione, poiché le tre imprese in difficoltà che hanno ricevuto gli aiuti sulla base dei due regimi di garanzie non sono più attive sul mercato; la verifica degli aiuti è perciò diventata obsoleta. 6.3.3. Compatibilità con il mercato comune sulla base di altre disposizioni di esenzione (48) L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, e in particolare la lettera c), non è applicabile ai due regimi di garanzie di cui trattasi, in quanto la loro motivazione risiede nella debolezza economica generale delle imprese nella regione del Land Brandeburgo e non in svantaggi specifici causati dalla divisione della Germania. La Germania è concorde nel ritenere che tali disposizioni non siano applicabili. Gli aiuti, inoltre, non hanno lo scopo di promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo o di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, né di promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. 7. CONCLUSIONI (49) I regimi di garanzie del 1991 e del 1994 non sono stati notificati e costituiscono pertanto aiuti illegali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Gli aiuti concessi al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 vengono giudicati illegali. (50) La Germania ha confermato che questo procedimento non ha come oggetto imprese attive in settori sensibili. (51) Gli aiuti concessi per investimenti iniziali ai sensi dei regimi di cui trattasi sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui non superino complessivamente (cumulati con altre misure di aiuto) i massimali stabiliti per la regione in causa. (52) Gli aiuti al funzionamento concessi sulla base dei regimi di cui trattasi a favore di imprese economicamente sane sono compatibili con il mercato comune. (53) È da tempo prassi della Commissione collocare nell'ambito dell'articolo 87 del trattato CE la domanda di rimborso degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che siano stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune. Tale prassi è confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(20). In base all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per il recupero degli aiuti concessi al mutuatario. Per determinare con esattezza in quanti casi debba essere presentata un'ingiunzione di recupero, la Germania dovrebbe redigere un elenco degli aiuti che non soddisfano né i requisiti del regolamento (CE) n. 69/2001 né le norme "de minimis" in vigore alla data di attuazione della misura in parola, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il regime di garanzie del Land Brandeburgo "Bürgschaftsrichtlinien des Landes Brandenburg für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft vom 5. September 1991" (di seguito: regime di garanzie del 1991), in vigore dal 5 settembre 1991 al 16 maggio 1994, e il regime di garanzie del Land Brandeburgo in vigore dal 17 maggio 1994 al 20 marzo 1995 (di seguito: regime di garanzie del 1994) rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 2. I regimi di garanzie non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando le sovvenzioni concesse soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 69/2001 o delle norme "de minimis" in vigore alla data di attuazione delle misure in parola e, cumulati con altri aiuti "de minimis", non superano la soglia "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 o dalle norme "de minimis" applicabili. 3. I regimi di garanzie non rappresentano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando le sovvenzioni sono concesse a imprese che producono merci o che erogano servizi non facenti parte del commercio interno comunitario. 4. I regimi di garanzie rappresentano aiuti illegali nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Articolo 2 Gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE destinati a progetti di investimenti iniziali di imprese sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui la Germania abbia limitato l'intensità massima cumulativa degli aiuti per i progetti di investimento al 35 % lordo per le imprese di grandi dimensioni e al 50 % lordo per le PMI. Gli aiuti che superino l'intensità massima stabilita sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune. Articolo 3 Gli aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore di imprese economicamente sane sono compatibili con il mercato comune. Articolo 4 Questa decisione non si riferisce ai casi di applicazione dei regimi di garanzie che hanno già costituito oggetto di altri procedimenti di verifica ufficiali o di precedenti decisioni della Commissione. La Germania si impegna, nell'ambito dell'attuazione della decisione, a produrre una lista delle imprese interessate. Articolo 5 La Germania si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per ottenere dai mutuatari il rimborso degli aiuti concessi illegalmente di cui all'articolo 2. La riscossione degli aiuti viene regolata da procedure nazionali. All'importo esigibile dovranno essere sommati gli interessi maturati dalla data di erogazione dell'aiuto a favore del mutuatario fino alla sua effettiva restituzione, applicando il tasso di riferimento usato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti regionali. Articolo 6 In sede di attuazione della presente decisione, la Germania produrrà un elenco delle imprese che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 o che, in considerazione dell'elemento di aiuto in forma di esenzione di responsabilità e di altri aiuti "de minimis" concessi, superano il valore di soglia stabilito dal regolamento (CE) n. 69/2001. La Germania si impegna a questo riguardo a sviluppare un metodo per l'identificazione dell'elemento di aiuto insito nell'esonero di responsabilità sulla base della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE con riferimento agli aiuti di Stato in forma di garanzie. Articolo 7 Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione le misure adottate per l'attuazione della stessa. Articolo 8 La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2003. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 291 del 4.10.1996. (2) GU C 369 del 28.11.1998, pag. 4. (3) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9. (4) Cfr. il punto 6 della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), in materia di aiuti a finalità regionale (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2). (5) Cfr. ad esempio l'ottava relazione della Commissione sulla politica di concorrenza del 1979, punti 227-229, Bruxelles, Lussemburgo, 1979. (6) In vigore dall'1.1.1994 al 17.3.1995. (7) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. (8) SG(89) D/4328 del 5.4.1989. (9) SG(89) D/12772 del 12.10.1989. (10) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. (11) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30. (12) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2. (13) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9. (14) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. (15) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22. (16) Per il periodo 1991-1994, cfr. N 153/91; per il periodo 1994-1996, cfr. N 464/93. (17) N 153/91 - SG(91) D/6968 dell'11.4.1991. (18) SG(94)D/1551 del 4.2.1994, N 464/93/Teil Neue Länder - Rif. N 531/1995, GU C 291 del 4.10.1996, pag. 4. (19) Fatti salvi gli orientamenti del 1999 e le misure previste dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ha modificato la propria politica in materia introducendo la notifica individuale degli aiuti agli investimenti iniziali a favore delle grandi imprese in difficoltà. (20) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.