32003D0688

2003/688/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda l'elenco del Canada (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3427]

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0019 - 0020


Decisione della Commissione

del 2 ottobre 2003

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda l'elenco del Canada

[notificata con il numero C(2003) 3427]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/452/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/391/CE(4), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni e da gruppi di produzione di embrioni elencati in tale decisione. Il Canada ha chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il suo paese.

(2) Il Canada ha fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e il gruppo interessato è stato ufficialmente riconosciuto ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE la seguente linea sostituisce quella concernente il gruppo canadese n. E 733:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 6 ottobre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

(4) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 25.