32003D0673

2003/673/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2003, che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335]

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0106 - 0108


Decisione della Commissione

del 25 settembre 2003

che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2003) 3335]

(2003/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 giugno 2003, Saint Pierre e Miquelon ha chiesto, per un periodo di cinque anni, una deroga alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 105 tonnellate di code, zampe e chele cotte e congelate di astice, esportate da Saint Pierre e Miquelon.

(2) Saint Pierre e Miquelon ha basato la richiesta sulla scomparsa della sua materia prima principale, la grancevola artica originaria, la cui popolazione si è spostata fuori dalle sue acque territoriali. La trasformazione di astici vivi non originari in code, zampe e chele cotte e congelate sostituirà la catena di produzione della grancevola artica venuta meno all'impresa interessata.

(3) La deroga richiesta è giustificata ai sensi dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente a Saint Pierre e Miquelon. La deroga è indispensabile per mantenere l'attività dello stabilimento interessato, che impiega un numero considerevole di persone. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

(4) Occorre pertanto concedere una deroga per determinati quantitativi di code, zampe e chele cotte e congelate di astice trasformate a Saint Pierre e Miquelon e importate nella Comunità.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

(6) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto l'applicazione della deroga a decorrere dal 1o settembre 2003. Tuttavia, tenuto conto della data alla quale Saint Pierre e Miquelon ha presentato la richiesta e della durata della procedura decisionale, la deroga non può essere adottata anteriormente al 1o settembre. Essa pertanto deve applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2003.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, le code, zampe e chele cotte e congelate di astice di cui al codice NC ex 0306 12 90, trasformate a Saint Pierre e Miquelon, sono considerate originarie di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenute a partire da astice non originario, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2008.

Articolo 3

Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi figuranti nell'allegato.

Articolo 4

1. Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le misure necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest'ultima.

2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in virtù della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

- Excepción - Decisión ...

- Undtagelse - Beslutning ...

- Ausnahme - Entscheidung ...

- Παρέκκλιση - Απόφαση ...

- Derogation - Decision ...

- Dérogation - Décision ...

- Deroga - Decisione ...

- Afwijking - Beschikking ...

- Derrogação - Decisão ...

- Poikkeus - päätös ...

- Undantag - beslut ...

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Quantitativi importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO

1. Data raccomandata

La proposta dovrebbe essere adottata al più presto.

2. Motivazione della raccomandazione

L'articolo 37, paragrafo 8, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che una decisione debba essere adottata entro 75 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga; altrimenti, la richiesta si considera accettata nella sua integralità.

Il termine applicabile alla presente decisione è il 2 ottobre 2003.