2003/673/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2003, che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335]
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0106 - 0108
Decisione della Commissione del 25 settembre 2003 che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335] (2003/673/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'articolo 37 dell'allegato III, considerando quanto segue: (1) Il 19 giugno 2003, Saint Pierre e Miquelon ha chiesto, per un periodo di cinque anni, una deroga alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 105 tonnellate di code, zampe e chele cotte e congelate di astice, esportate da Saint Pierre e Miquelon. (2) Saint Pierre e Miquelon ha basato la richiesta sulla scomparsa della sua materia prima principale, la grancevola artica originaria, la cui popolazione si è spostata fuori dalle sue acque territoriali. La trasformazione di astici vivi non originari in code, zampe e chele cotte e congelate sostituirà la catena di produzione della grancevola artica venuta meno all'impresa interessata. (3) La deroga richiesta è giustificata ai sensi dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente a Saint Pierre e Miquelon. La deroga è indispensabile per mantenere l'attività dello stabilimento interessato, che impiega un numero considerevole di persone. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri. (4) Occorre pertanto concedere una deroga per determinati quantitativi di code, zampe e chele cotte e congelate di astice trasformate a Saint Pierre e Miquelon e importate nella Comunità. (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione. (6) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto l'applicazione della deroga a decorrere dal 1o settembre 2003. Tuttavia, tenuto conto della data alla quale Saint Pierre e Miquelon ha presentato la richiesta e della durata della procedura decisionale, la deroga non può essere adottata anteriormente al 1o settembre. Essa pertanto deve applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2003. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, le code, zampe e chele cotte e congelate di astice di cui al codice NC ex 0306 12 90, trasformate a Saint Pierre e Miquelon, sono considerate originarie di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenute a partire da astice non originario, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione. Articolo 2 La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2008. Articolo 3 Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi figuranti nell'allegato. Articolo 4 1. Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le misure necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest'ultima. 2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati. Articolo 5 Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in virtù della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture: - Excepción - Decisión ... - Undtagelse - Beslutning ... - Ausnahme - Entscheidung ... - Παρέκκλιση - Απόφαση ... - Derogation - Decision ... - Dérogation - Décision ... - Deroga - Decisione ... - Afwijking - Beschikking ... - Derrogação - Decisão ... - Poikkeus - päätös ... - Undantag - beslut ... Articolo 6 La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2008. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16. ALLEGATO Quantitativi importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon >SPAZIO PER TABELLA> CALENDARIO 1. Data raccomandata La proposta dovrebbe essere adottata al più presto. 2. Motivazione della raccomandazione L'articolo 37, paragrafo 8, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che una decisione debba essere adottata entro 75 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga; altrimenti, la richiesta si considera accettata nella sua integralità. Il termine applicabile alla presente decisione è il 2 ottobre 2003.