2003/672/CE: Decisione della Commissione, del 24 settembre 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25/09/2003 pag. 0037 - 0038
Decisione della Commissione del 24 settembre 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione (2003/672/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lettonia (di seguito denominato "Sapard") è stato approvato con decisione della Commissione del 25 ottobre 2000(2), modificata dalla decisione della Commissione del 18 febbraio 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003(4). (2) Il 25 gennaio 2001, il governo della Repubblica di Lettonia e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001, firmata l'11 febbraio 2002, per il 2002, firmata il 4 febbraio 2003, e per il 2003, firmata il 27 giugno 2003. (3) L'autorità competente della Repubblica di Lettonia ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard. (4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/885/CE, del 6 dicembre 2001(5), che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lettonia nel periodo precedente l'adesione, relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard. (5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla seguente misura contemplata dal Sapard: "Assistenza tecnica". Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Lettonia ottemperi al disposto degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003(7), nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. (6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne la misura di sostegno 2 "Assistenza tecnica", affidare all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Lettonia. (7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura di sostegno 2 "Assistenza tecnica" si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000. (8) Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze. (9) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000, sono rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario per studi di fattibilità e altri studi affini, nonché per assistenza tecnica, prima della data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. È pertanto opportuno fissare la data a partire dalla quale tali spese sono rimborsabili. DECIDE: Articolo 1 Per la stipulazione dei contratti relativi alla misura di sostegno 2 "Assistenza tecnica" da parte della Repubblica di Lettonia, viene fatta deroga all'esigenza di approvazione ex ante da parte della Commissione prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio. Articolo 2 La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente: 1) all'agenzia per il sostegno rurale della Repubblica di Lettonia, Republikas Laukums 2, Riga LV 1981, per quanto riguarda l'attuazione della misura di sostegno 2 "Assistenza tecnica" definita dal programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione C(2000) 3097 def. del 25 ottobre 2000; nonché 2) al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sito in Smilsu Iela 1, Riga LV 1919, per quanto riguarda le funzioni finanziarie relative alla misura di sostegno 2 "Assistenza tecnica" nell'ambito dell'attuazione del Sapard per la Repubblica di Lettonia. Articolo 3 Le spese relative alla misura "Assistenza tecnica" possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario a decorrere dal 25 ottobre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. (2) C(2000) 3097 def. (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (4) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24. (5) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 45. (6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. (7) GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.