32003D0665

2003/665/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV a Gand (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1485]

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 13 maggio 2003

relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV a Gand

[notificata con il numero C(2003) 1485]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1),

considerando quanto segue:

Procedimento

(1) Il progetto d'aiuto è stato notificato alla Commissione con lettera del 15 maggio 2002. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettere del 25 giugno e del 20 agosto 2002. Il Belgio ha risposto in data 23 luglio e 18 settembre 2002.

(2) Il 27 novembre 2002, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato (decisione di avvio del procedimento di indagine formale), poiché sussistevano dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Il Belgio ha presentato i propri commenti in risposta all'avvio del procedimento con lettera del 28 gennaio 2003.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. Non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

Descrizione dettagliata dell'aiuto

(4) L'impresa beneficiaria dell'aiuto sarebbe Volvo Cars NV, ubicata a Gand e detenuta da Ford Motor Company. La fabbrica Volvo di Gand assembla attualmente i modelli Volvo S60 e S70. A partire dal 2003, Volvo ha intenzione di produrvi i nuovi modelli Volvo V40 e S40. Per la formazione del personale esistente e di 1400 nuovi dipendenti, Volvo prevede di spendere 27,58 milioni di EUR in misure di formazione che si estendono sul periodo 2002-2004.

(5) I costi di formazione ammissibili, tenuto conto del fatto che i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione non possono superare il totale degli altri costi ammissibili, ammontano a 15180393 EUR. Secondo il Belgio, l'investimento ammissibile include elementi di formazione specifica per 4294532 EUR. I costi di formazione generale ammontano a 10885861 EUR.

(6) Il Belgio si prefigge di accordare un aiuto alla formazione di circa 6,51 milioni di EUR (valore netto attuale: 5,88 milioni di EUR) su un periodo di tre anni, dal 2003 al 2005. Tale aiuto deve essere accordato sotto forma di aiuto "ad hoc" della Comunità fiamminga a favore della formazione specifica (circa 1,07 milioni di EUR) e della formazione generale (circa 5,44 milioni di EUR).

(7) In vista del nuovo investimento previsto nello stabilimento, i principali reparti di Volvo Cars - saldatura, verniciatura, montaggio finale, logistica e ingegneria - hanno elaborato un progetto diretto a migliorare le competenze dei nuovi dipendenti e di quelli già al servizio della società. Il programma di formazione può essere diviso in undici moduli: conoscenza delle macchine, conoscenze specifiche per determinate posizioni o funzioni, formazione informatica (MS Office, ecc.), conoscenze tecniche (elettricità, elettronica, meccanica, robotica, ecc.), qualità (ISO, audit, ecc.), costi, strumenti di manutenzione, strumenti di miglioramento (Six Sigma, TPM, ecc.), sicurezza, competenze personali, ambiente.

Motivi della decisione di avvio del procedimento

(8) Nella decisione di avvio del procedimento del 27 novembre 2000, la Commissione ha espresso dei dubbi sul modo di interpretazione, da parte delle autorità belghe, della definizione di formazione generale in contrapposizione a quella di formazione specifica. Non poteva essere escluso che una definizione eccessivamente ampia della nozione di formazione generale fosse stata applicata al progetto.

(9) La Commissione ha ritenuto che la semplice presenza di un elemento di formazione generale in un modulo non escluda che il suo oggetto principale sia una formazione di carattere specifico. Per alcuni moduli di formazione, la Commissione non possedeva informazioni sufficienti sul contenuto preciso dei corsi per stabilirne il carattere di formazione generale. Sulla base dei dati forniti alla Commissione, non era possibile separare gli elementi di formazione specifica da quelli di formazione generale all'interno degli undici moduli. La Commissione aveva bisogno di informazioni più precise sui moduli comportanti elementi di formazione generale e specifica. Erano altresì necessarie informazioni indicanti quali, fra gli undici moduli, fossero riconosciuti, certificati e convalidati dalle pubbliche autorità.

Commenti del Belgio

(10) Nei commenti presentati il 28 gennaio 2003 in risposta all'avvio del procedimento, il Belgio ha fornito informazioni dettagliate per ciascuno degli undici moduli del progetto di formazione. Queste informazioni complementari contengono in particolare dati sul contenuto, la finalità, i partecipanti e la durata dei principali corsi. Il Belgio ha inoltre precisato che la formazione destinata ai dipendenti del reparto verniciatura conteneva elementi di formazione sia generale che specifica. I costi afferenti alla formazione specifica in questo settore non erano stati presi in considerazione, poiché al momento della notifica questi dati non erano disponibili.

(11) Il Belgio ha poi fornito documenti provenienti da diversi organismi pubblici di formazione ("Katholieke Hogeschool Sint Lieven", "Hoger Technisch Instituut Sint Antonius", "Edugo Campus Glorieux"), che confermano esplicitamente il carattere di formazione generale di un certo numero di corsi, in particolare per quanto riguarda i moduli di formazione "conoscenza delle macchine" e "conoscenze tecniche (elettricità, meccanica, robotica, ecc.)".

Valutazione dell'aiuto

(12) In virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, il criterio secondo il quale tale commercio è compromesso ricorre nel momento in cui l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica che implica scambi fra Stati membri.

(13) La Commissione osserva che l'aiuto alla formazione notificato è concesso mediante risorse statali a una singola impresa, e la favorisce riducendo i costi che essa dovrebbe normalmente sostenere affinché i suoi dipendenti acquisiscano nuove competenze grazie all'attuazione del programma di formazione notificato. Inoltre la beneficiaria dell'aiuto, Volvo Cars NV, è una società che progetta, fabbrica e vende autoveicoli, il che costituisce un'attività economica che implica scambi fra Stati membri. L'aiuto alla formazione in questione rientra di conseguenza nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(14) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione(3) ("il regolamento"), che è applicabile agli aiuti alla formazione in tutti i settori, dispone che gli aiuti che rispettano tutte le condizioni in esso stabilite sono considerati compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che la misura in questione contenga un riferimento esplicito al regolamento stesso.

(15) L'articolo 5 del regolamento stabilisce che l'obbligo di notifica resta applicabile qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un unico progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. La Commissione osserva che nella fattispecie l'aiuto notificato ammonta a circa 6,51 milioni di EUR, che deve essere versato a una sola impresa e che il progetto di formazione è un progetto unico. La Commissione osserva inoltre che la notifica riguarda un aiuto singolo non concesso in applicazione a un regime di aiuti autorizzato. Essa ritiene di conseguenza che al progetto di aiuto si applichi l'obbligo di notifica e, conformemente al considerando 4 del regolamento, che la notifica debba essere valutata dalla Commissione in particolare alla luce dei criteri stabiliti nello stesso regolamento.

(16) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, gli aiuti singoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento stesso.

(17) La Commissione osserva che la distinzione fra formazione specifica e formazione generale è effettuata in applicazione dell'articolo 4 del regolamento. La formazione specifica è definita all'articolo 2 come una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

(18) La formazione generale è definita all'articolo 2 come una formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Essa si riferisce alle attività complessive dell'impresa e fornisce delle qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori d'occupazione. Una formazione è generale se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure se è riconosciuta, certificata e convalidata dalle pubbliche autorità o da altri organismi o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

(19) I costi ammissibili nell'ambito del progetto di aiuti per la formazione sono elencati all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, il Belgio ha confermato che sono state prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i membri del personale partecipano effettivamente alla formazione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, lettera f), del regolamento sono stati presi in considerazione solo questi costi di personale, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a e). Sulla base delle informazioni fornite dal Belgio, la Commissione osserva che il costo ammissibile totale del programma di formazione ammonta a 15,18 milioni di EUR.

(20) In virtù dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune se sono conformi alle intensità d'aiuto, rapportate ai costi ammissibili, specificate in questa disposizione. Secondo il regolamento, le intensità massime d'aiuto ammissibili per il progetto in questione, che è realizzato da una grande impresa, sono del 25 % per la formazione specifica e del 50 % per la formazione generale.

(21) Nella decisione d'avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dei dubbi sul modo di interpretazione, da parte delle autorità belghe, della definizione di formazione generale in contrapposizione a quella di formazione specifica. Non poteva essere escluso che una definizione eccessivamente ampia della nozione di formazione generale fosse stata applicata al progetto, poiché la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sul contenuto preciso dei corsi per stabilirne il carattere di formazione generale. Erano altresì necessarie informazioni indicanti quali, degli undici moduli di formazione, fossero riconosciuti, certificati e convalidati dalle pubbliche autorità.

(22) Nei commenti presentati il 28 gennaio 2003 in risposta all'avvio del procedimento, il Belgio ha fornito informazioni dettagliate per ciascuno degli undici moduli del progetto di formazione. Queste informazioni complementari contengono in particolare dati sul contenuto, la finalità, i partecipanti e la durata dei principali corsi. Il Belgio ha inoltre precisato che la formazione destinata ai dipendenti del reparto verniciatura conteneva elementi di formazione sia generale che specifica. I costi afferenti alla formazione specifica in questo settore non erano stati presi in considerazione, poiché al momento della notifica questi dati non erano disponibili.

(23) I documenti complementari forniti alla Commissione le hanno permesso di stabilire il carattere di formazione generale dei corsi contenenti elementi di formazione sia specifica che generale. Il numero di ore di formazione attribuite alla formazione generale è pari a 455756 (71,71 % del totale), quello delle ore dedicate alla formazione specifica è pari a 179762 (28,29 del totale). L'insegnamento impartito non è solamente applicabile alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

(24) Il Belgio ha poi fornito documenti provenienti da diversi organismi pubblici di formazione ("Katholieke Hogeschool Sint Lieven", "Hoger Technisch Instituut Sint Antonius", "Edugo Campus Glorieux"), che confermano esplicitamente il carattere di formazione generale di un certo numero di corsi, in particolare per quanto riguarda i moduli di formazione "conoscenza delle macchine" e "conoscenze tecniche (elettricità, meccanica, robotica, ecc.)".

(25) Sulla base dei documenti forniti dal Belgio, la Commissione è giunta alla conclusione che il costo della formazione generale ammonta a 10885861 EUR e quello della formazione specifica a 4294532 EUR. I massimali d'intensità d'aiuto applicabili sono rispettivamente del 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e del 50 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

(26) Gli aiuti ammissibili ammontano rispettivamente a 1073633 EUR per la formazione specifica (25 % dei costi ammissibili) e a 5442930 EUR per la formazione generale (50 % dei costi ammissibili). L'aiuto ammissibile per il progetto ammonta complessivamente a 6516563 EUR e sarà versato in tre quote annuali di pari valore nel corso del periodo 2003-2005.

(27) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, gli aiuti esentati in virtù del regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento stesso.

(28) La Commissione osserva che, secondo le spiegazioni fornite dal Belgio, Volvo Cars Gand ha presentato una domanda d'aiuto per un importo totale di 321775 EUR per misure di formazione ai sensi del Fondo sociale europeo (obiettivo 3, priorità 4). Inoltre, 200 assegni di formazione ("opleidingscheques") di un valore totale di 6000 EUR sono stati acquistati al Ministero della Comunità fiamminga per un prezzo totale di 3000 EUR. Il Belgio ha assicurato alla Commissione che, in nessuno dei due casi, vi è un cumulo di aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili, che darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal regolamento.

CONCLUSIONE

(29) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'aiuto alla formazione pari a un importo di 6516563 EUR in valore nominale, erogabile in tre quote annuali di pari valore nel corso del periodo 2003-2005, soddisfa i criteri di compatibilità con il mercato comune in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato alla formazione di un importo di 6516563 EUR in valore nominale, erogabile in tre quote annue di pari valore nel corso del periodo 2003-2005, al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Volvo Cars NV, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 2 del 7.1.2003, pag. 2.

(2) Cfr. nota 1.

(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.