32003D0644

2003/644/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3190]

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 12/09/2003 pag. 0029 - 0034


Decisione della Commissione

dell'8 settembre 2003

che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito

[notificata con il numero C(2003) 3190]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito(3), è stata modificata in maniera sostanziale(4). È perciò opportuno provvedere alla sua codificazione a fini di chiarezza e razionalità.

(2) La Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle. Detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

(3) Occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo.

(4) Le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia.

(5) In quest'ambito è necessario prevedere norme differenti per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno.

(6) È opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché i metodi microbiologici con cui effettuare l'analisi dei campioni.

(7) Dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia.

(8) La Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

(9) I metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il pollame riproduttore destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere sottoposto ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

Articolo 2

Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

Articolo 3

1. Il pollame da riproduzione destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere accompagnato dall'attestato definito nell'allegato II.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure

- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere nati da uova da cova provenienti da pollame riproduttore sottoposto al test di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnati dall'attestato di cui all'allegato III.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 2 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure

- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 6

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 7

La decisione 95/160/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40.

(4) Cfr. allegato IV.

ALLEGATO I

1. Norme generali

Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

Il test microbiologico deve comprendere tutti i sierotipi di salmonelle.

2. Metodo di campionatura e numero di campioni da prelevare

Il metodo di campionatura e il numero di campioni da prelevare sono quelli previsti all'allegato III, sezione I, punti II A 2) b), II A 2) c) e II B della direttiva 92/117/CEE del Consiglio(1).

3. Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

- l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute),

- in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

Decisione abrogata e relativa modifica

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>