32003D0636

2003/636/CE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 2003, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del fosfito di potassio, dell'acechinocil e del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3128]

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 04/09/2003 pag. 0042 - 0043


Decisione della Commissione

del 2 settembre 2003

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del fosfito di potassio, dell'acechinocil e del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2003) 3128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/79/CE(2) della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 22 agosto 2002 la Luxembourg Industries (Pamol) Ltd ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva fosfito di potassio, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 17 marzo 2003 la Agro-Kanesho Co. Ltd ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acechinocil, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 14 gennaio 2003 la Nippon Soda Company Limited ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ciflufenamid, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione si conferma formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza o all'Autorità, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 4 settembre 2004, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

>SPAZIO PER TABELLA>