32003D0635

2003/635/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3027]

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 04/09/2003 pag. 0017 - 0041


Decisione della Commissione

del 20 agosto 2003

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2003) 3027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(1), modificata dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

viste le notifiche ricevute dagli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno rigorose di quelle fissate negli allegati della direttiva medesima per il trasporto, nel loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

(2) A norma della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati della medesima per il trasporto locale limitato al loro territorio.

(3) Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare siffatte disposizioni. Queste ultime sono state esaminate dalla Commissione, la quale ha accertato la sussistenza delle prescritte condizioni. È perciò opportuno autorizzare l'adozione di tali disposizioni.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad adottare, in relazione al trasporto su strada nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, le disposizioni di cui al medesimo allegato.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad adottare le disposizioni contenute nel medesimo allegato in relazione al trasporto locale limitato al loro territorio.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

(2) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

ALLEGATO I

DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER PICCOLE QUANTITÀ DI TALUNE MERCI PERICOLOSE

BELGIO

RO-SQ 1.1

Oggetto: Classe 1 - Piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Il marginale 10011 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Riferimento alla normativa nazionale: Decreto reale del 23 settembre 1958 sugli esplosivi, modificato dal Decreto reale del 14 maggio 2000.

Contenuto della normativa nazionale:

Articolo 111. Gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

RO-SQ 1.2

Oggetto: Trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6.

Riferimento alla normativa nazionale: deroga 6-97.

Contenuto della normativa nazionale:

Indicazione della bolla di accompagnamento "contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi".

Commenti:

Deroga registrata dalla Commissione europea con il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

DANIMARCA

RO-SQ 2.1

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti rifiuti o residui di sostanze pericolose provenienti da abitazioni e laboratori ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 2.1.2 e 4.1.10.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni contenenti rifiuti o residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o laboratori possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni approvati dall'UN. Il contenuto di ciascun imballaggio interno non deve superare i 5 kg o i 5 litri. È possibile attribuire un numero UN unico se il contenuto ha un ulteriore imballaggio esterno.

Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o laboratori. Gli imballaggi sono stati venduti al dettaglio e sono pertanto imballaggi interni. Per poterli inviare agli stabilimenti di smaltimento specializzati, gli imballaggi misti sono consentiti a condizioni più generali. Bisogna permettere una classificazione rudimentale dato che spesso le etichette originarie delle confezioni sono andate perdute o non sono leggibili.

RO-SQ 2.2

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e imballaggi contenenti detonatori sul medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Contenuto della normativa nazionale: Ai sensi del Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1., il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Osservazioni: Esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo quando queste merci sono trasportate dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1) non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2) non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

3) i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballate separatamente in imballaggi con certificazione UN ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4) la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca; i colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;

5) tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

GERMANIA

RO-SQ 3.1

Oggetto: Imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10 e 7.5.2.1 ADR

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sull'imballaggio e sul carico misti.

Riferimento alla normativa nazionale: regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 45 (GGAV - Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 45).

Contenuto della normativa nazionale: Le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Osservazioni: L'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per auto riguardanti la sicurezza a seconda della domanda locale. Per via dell'ampia varietà della gamma dei prodotti, l'immagazzinaggio presso i meccanici locali non è frequente.

RO-SQ 3.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 55 (GGAV - Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 55).

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi ad esclusione della classe 7, non è necessario alcun documento di trasporto, se la quantità delle merci trasportate non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: Le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dal momento che un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-SQ 3.3

Oggetto: Trasporto in piccole quantità in assenza di un estintore a bordo (n3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.1 a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzatura antincendio per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 85 (GGAV - Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 85).

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario un estintore a bordo se non si superano le quantità di cui al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: L'esperienza dimostra che non vi è una diminuzione della sicurezza nel tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 63 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

FRANCIA

RO-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di apparecchi per radiografici portatili a raggi gamma (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1o giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia ("Decreto ADR").

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte degli utilizzatori in appositi veicoli è esente sebbene sia soggetto a norme specifiche.

RO-SQ 6.2

Oggetto: Trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1o giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia ("Decreto ADR").

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione dagli obblighi dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

RO-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1o giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia ("Decreto ADR").

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: sono applicabili solamente le disposizioni relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Osservazioni: Il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso proprio professionale o personale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RO-SQ 6.4

Oggetto: Trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documento di trasporto obbligatorio.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1o giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia ("Decreto ADR").

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

REGNO UNITO

RO-SQ 15.1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996 reg. 3(2)(f), (g) and (h).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RO-SQ 15.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato della direttiva: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 and reg. 13 and Schedule 2(8).

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Osservazioni: Tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se interviene la distribuzione locale.

RO-SQ 15.3

Oggetto: Trasporto di cilindri metallici leggeri per uso nelle mongolfiere tra il luogo di gonfiaggio e il luogo di lancio o atterraggio (E3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla costruzione e al collaudo di contenitori per gas.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente emanazione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. supra.

Osservazioni: Le bombole di gas per uso nelle mongolfiere sono progettate in modo da essere il più leggere possibile, caratteristica che non consente loro di osservare gli obblighi specifici. La bombola media per mongolfiera ha una capacità di 70 litri e la più grande non supera 90 litri. Non si trasportano più di 5 bombole al contempo.

RO-SQ 15.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo per i veicoli di estintori a bordo.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) 1996, regs. 34(4) and (5).

Contenuto della normativa nazionale: La norma 34(4) elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (UN 2908, 2909 e 2911).

La norma 34(5) prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.5

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nel loro imballaggio interno in quantitativi limitati (ad esclusione di quelli delle classi 1 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.4 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, regs. 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci in quantità limitata, come previsto nella Schedule 3 della normativa succitata.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all'utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio, imballate in quantità limitate, in conformità con il disposto del capitolo 3.4, siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un'operazione di distribuzione.

RO-SQ 15.6

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7 (-9/94/CE).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. supra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente "trasporto di sostanze pericolose" e quindi, in pratica, le disposizioni dell'ADR non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono "nominalmente vuoti", la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RO-SQ 15.7

Oggetto: Consentire "quantità totali massime per unità di trasporto" diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.3 e 1.1.36.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Contenuto della normativa nazionale: Stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: Permettere limiti quantitativi diversi per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno 20 per il trasporto di merci della categoria 2 e 2 per quelli della categoria 3.

In precedenza, deroga ai sensi del punto 6.10.

RO-SQ 15.8

Oggetto: Aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Osservazioni: La normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di grandi dimensioni o comunque voluminosi e hanno una lunghezza superiore ai 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazione sulla costruzione di veicoli EX/II (che devono essere per legge veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura esiste di rado. Esistono pochi veicoli EX/II in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari devono essere trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali, le quali non possono avvalersi delle esenzioni previste per i veicoli militari della direttiva quadro. Per superare tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un articolo può contenere oltre 1000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiori a 5000 kg, i quali sono stati provocati da un pneumatico incendiatosi e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico minore. Non vi sono state vittime.

Da prove empiriche risulta improbabile che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, ad esempio una collisione con un altro veicolo. I dati provenienti da fonti militari e dai test d'impatto dei missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella che si ottiene in un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

RO-SQ 15.9

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di supervisione per piccole quantità di talune merci della classe 1 (/N12).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Contenuto della normativa nazionale: Prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, capitolo 8.5. S1(6).

Osservazioni: Gli obblighi dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre ottemperabili in un contesto nazionale.

RO-SQ 15.10

Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito desidera consentire determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che "siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati".

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno unito potrebbe introdurre.

1) Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2) Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3) Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4) Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

RO-SQ 15.11

Oggetto: Alternativa all'esposizione di un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Obbligo di esporre un cartello arancione sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

1) Gli autoveicoli devono:

a) recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR oppure

b) nel caso di autoveicoli di peso inferiore a 3500 chilogrammi che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo) e in cui il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali autoveicoli posso alternativamente recare un avviso conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2 in appresso.

2) Ai fini del precedente paragrafo 1, l'avviso da esporre in un autoveicolo durante il trasporto di materiale radioattivo deve essere conforme a quanto segue.

a) La superficie deve essere di almeno 12 cm2. La dicitura deve essere leggibile, in grassetto e di colore nero, in rilievo o impressa. Le maiuscole del termine "RADIOATTIVO" devono misurare almeno 12 mm di altezza, mentre tutte le altre maiuscole almeno 5 mm.

b) Non deve essere infiammabile nella misura in cui la dicitura deve rimanere leggibile anche dopo essere stata esposta ad un incendio dell'autoveicolo.

c) Deve essere fissato all'interno del veicolo in posizione chiaramente visibile al conducente, senza ostruirne la visuale ed esposto solamente quando l'autoveicolo trasporta materiale radioattivo.

d) Deve essere nella forma concordata riportare il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico per i casi di emergenza.

Osservazioni: La deroga è necessaria per la movimentazione limitata di piccoli quantitativi di materiale radioattivo, essenzialmente monodosi di materiale radioattivo per i pazienti tra strutture ospedaliere a livello locale, in cui sono utilizzati autoveicoli di piccole dimensioni e non risulta semplice esporre il cartello arancione. L'esperienza ha dimostrato che, per questi veicoli, apporre i cartelli arancioni è problematico e sono difficili da mantenere in posizione nelle normali condizioni di trasporto. Gli autoveicoli saranno contrassegnati da cartelli che indicano il contenuto conformemente all'ADR, punto 5.3.1.5.2 (e normalmente 5.3.1.7.4) e specificano il pericolo. Inoltre, sarà apposto in posizione chiaramente visibile un cartello non infiammabile recante importanti informazioni utili nei casi di emergenza. In pratica, rispetto agli obblighi di cui all'ADR, punto 5.3.2, saranno disponibili maggiori informazioni in merito alla sicurezza.

ALLEGATO II

DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER IL TRASPORTO LOCALE LIMITATO AL PROPRIO TERRITORIO

BELGIO

RO-LT 1.1

Oggetto: Trasporto nelle immediate prossimità di zone industriali, compreso il trasporto su strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroghe 2-89, 4-97 e 2-2000.

Contenuto della normativa nazionale: Le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Osservazioni: Le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

Deroga 2-89: attraversamento di strada principale (prodotti chimici imballati).

Deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa a una temperatura di 600 °C).

Deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m (IBC, PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1 e 9).

RO-LT 1.2

Oggetto: Movimentazione di cisterne non intese come attrezzatura per il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.2. (f).

Riferimento alla normativa nazionale: Esenzione 6-82, 2-85.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizza la movimentazione di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia o riparazione.

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 7 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 1.3

Oggetto: Formazione di conducenti dei veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Struttura maggiormente rigida.

Struttura:

1) Colli di esercitazione,

2) Cisterna di esercitazione,

3) Formazione speciale Classe 1,

4) Formazione speciale Classe 7.

Osservazioni: La proposta è di offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale; la durata della formazione deve rispettare gli obblighi previsti dall'ADR. Dopo 5 anni il conducente deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l'abilitazione al "trasporto nazionale di merci UN 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CEE".

RO-LT 1.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in cisterne per l'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 01-2002.

Contenuto della normativa nazionale: Grazie a una deroga alla tabella di cui al capitolo 3.2, si consente l'utilizzo di una cisterna recante codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di merci UN 3130, liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Osservazioni: Questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

DANIMARCA

RO-LT 2.1

Oggetto: UN 1202, 1203, 1223 e classe 2 - nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegato A, sezione 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Decreto n. 729 del 15 agosto 2001 sul trasporto su strada di merci pericolose (Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods).

Contenuto della normativa nazionale:

Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto degli oli minerali della classe 3, delle merci UN 1202, 1203 e 1223 e dei gas della classe 2 in relazione alla distribuzione (beni da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al n. UN, il nome e la classe.

Osservazioni:

La ragione d'essere di una siffatta deroga nazionale è lo sviluppo di attrezzatura elettronica che consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che utilizzano costantemente tale attrezzatura, di trasmettere ai veicoli informazioni sulla clientela. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima del trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile redigere i documenti di trasporto a priori. Questo genere di trasporto sono ristrette a zone limitate.

Attualmente una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell' articolo 6, paragrafo 10.

GERMANIA

RO-LT 3.1

Oggetto: Soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni nel trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 55 (GGAV - Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 55).

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a) per quanto riguarda il destinatario nel caso della distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto in determinati itinerari);

b) per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c) per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: L'applicazione di tutte le disposizioni non è fattibile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22. (in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10).

GRECIA

RO-LT 4.1

Oggetto: Deroga agli obblighi di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31/12/2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato alla direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Requisiti costruttivi, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e segnaletica di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili e container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Requisiti costruttivi, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili in circolazione per alcune categorie di merci pericolose].

Contenuto della normativa nazionale: Disposizione provvisoria: Le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata in Grecia tra il l'1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione provvisoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Il periodo di transizione sarà applicato per le autocisterne adattate conformemente a:

1) i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2) lo spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità delle cisterne compartimentate fino a 3500 litri e di almeno 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6000 litri, indipedentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3) se il materiale utilizzato è l'alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare gli obblighi relativi allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate; in assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211127);

4) le cisterne devono rispettare i seguenti marginali-punti 211128, 6.8.2.1.28 (211129), punto 6.8.2.2, e i relativi 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211130, 211131).

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, ne è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), quarto comma (6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2

Oggetto: Deroga sui requisiti costruttivi per i veicoli base, riguardante gli autoveicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose, immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato alla direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Requisiti relativi alla costruzione di veicoli base.

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, intesi per il trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La deroga è applicabile ai veicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose (categorie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 9 (paragrafi da 9.2.1 al 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con le seguenti deviazioni.

Devono essere rispettati necessariamente i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e se è stato applicato un sistema frenante elettronico (EBS) secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente i punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stata inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetto da un carter (marginale 220517).

Le autocisterne specifiche del volume massimo inferiore a 4 t intese per il trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (UN: 1202) devono soddisfare obbligatoriamente solo i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5.

Osservazioni: Il numero di tali veicoli è ridotto se paragonato con il numero totale dei veicoli già immatricolati che siano, inoltre, intesi esclusivamente per il trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la grandezza del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportati non sollevano un problema di sicurezza viaria.

FRANCIA

RO-LT 6.1

Oggetto: Utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per i tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato della direttiva: Punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Article 23-4.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

RO-LT 6.2

Oggetto: Trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso incluso in altre classi (91).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative alla sicurezza.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Article 26-4.

Contenuto della normativa nazionale: Possibilità di trasportare congiuntamente detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

RO-LT 6.3

Oggetto: Trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Article 30.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto delle cisterne fisse di GPL è soggetto alla normativa specifica. Applicabile solo per brevi distanze.

RO-LT 6.4

Oggetto: Condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all'approvazione dei veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B - attrezzatura relativa alle cisterne e formazione dei conducenti.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Punto 6.8.3.2 (attrezzatura relativa alla cisterna).

Punti 8.2.1 e 8.2.2 (formazione dei conducenti).

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Article 29.2 - Allegato D.4.

Contenuto della normativa nazionale:

Disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli.

Formazione speciale dei conducenti.

PAESI BASSI

RO-LT 10.1

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1; lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

1.1.3.6: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3.3: Disposizioni speciali applicabili a sostanze o a oggetti specifici.

4.1.4: Elenco con istruzioni di imballaggio; 4.1.6: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le merci di classe 2; 4.1.8: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le sostanze infettive; 4.1.10: Obblighi speciali per gli imballaggi collettivi.

5.2.2: Etichettatura degli imballaggi destinati al trasporto; 5.4.0: Le merci trasportate nel quadro del programma ADR devono essere accompagnate dalla documentazione prevista in questo capitolo, se applicabile, sempreché non sia stata concessa un'esenzione in virtù dei punti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5; 5.4.1: Documento di transito per le merci pericolose con le relative informazioni; 5.4.3: Istruzioni scritte.

7.5.4: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali;

7.5.7: Movimentazione e sistemazione del carico.

8.1.2.1: Oltre alla documentazione richiesta dalla legge, devono essere a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a. i documenti di transito di cui al punto 5.4.1 riguardanti tutte le merci pericolose trasportate e, se applicabile, il certificato di carico del container prevista dal punto 5.4.2; b. le istruzioni scritte fornite al punto 5.4.3 relative a tutte le merci pericolose trasportate; 8.1.5: Ciascuna unità che trasporti merci pericolose deve essere provvista di: c. l'attrezzatura necessaria a permettere l'attuazione delle misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni scritte di cui al punto 5.4.2; 8.3.6: Lasciare il motore acceso durante le operazioni di carico e scarico.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 3

a) I seguenti punti dell'ADR non sono applicabili:

b) 1.1.3.6;

c) 3.3;

d) 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

e) 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

f) 7.5.4; 7.5.7;

8.1.2.1. lettere a) e b); 8.1.5. lettera c); 8.3.6.

Osservazioni: Il programma è stato elaborato in modo da consentire ai privati di consegnare "piccoli rifiuti chimici" presso un sito unico. È applicabile a sostanze residue come i rifiuti di procedimenti di tintura, ad esempio. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a elementi di trasporto speciali e la collocazione di cartelli che vietano di fumare in posizione chiaramente visibile al pubblico. Date le quantità limitate offerte e la natura specialistica dell'imballaggio, a questo articolo non è applicabile una serie di punti dell'ADR. Il programma prevede altre regole supplementari.

RO-LT 10.2

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale:

10a. Tanto il certificato di competenza professionale del conducente quanto la nota di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), si trovano a bordo del veicolo.

10b. Il conducente del veicolo possiede la qualifica per il "trasporto di rifiuti pericolosi" rilasciata dal CCV (organismo di certificazione dei conducenti).

Osservazioni: Vista l'enorme varietà dei rifiuti domestici in questione, l'operatore del trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, nonostante le quantità irrisorie di rifiuti depositate. Un'ulteriore condizione prevede che l'operatore abbia ottenuto la qualifica per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Uno dei motivi è di impedire che l'operatore non imballi assieme, ad esempio, acidi e basi e che sappia come agire in caso di incidente.

RO-LT 10.3

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 10, lettera b).

Sono presenti a bordo del veicolo: b. istruzioni scritte e informazioni redatte ai sensi dell'allegato all'atto che istituisce il programma.

Osservazioni: Dato che il programma esclude l'esenzione dal punto 1.1.3.6 dell'ADR, anche i piccoli quantitativi devono essere accompagnati da istruzioni scritte. Ciò è stato ritenuto necessario per via della varietà di rifiuti pericolosi depositati e per il fatto che chi li deposita (privati) non è familiare con il grado di pericolo che rappresentano.

RO-LT 10.4

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 6.

1. I rifiuti domestici pericolosi devono essere presentati esclusivamente in un imballaggio chiuso ermeticamente adeguato alla sostanza in questione.

a) per gli oggetti che rientrano nella categoria 6.2: un imballaggio che sia garantito contro eventuali rischi per chiunque lo manipoli;

b) per i rifiuti domestici pericolosi di origine industriale: una cassa di capacità non superiore a 60 litri, in cui le sostanze siano separate per categoria di pericolo (KGA-box).

2. Non devono essere presenti rifiuti domestici pericolosi sulla parte esterna dell'imballaggio.

3. L'imballaggio deve riportare il nome della sostanza.

4. Per ciascuna raccolta, sarà accettata una sola cassa ai sensi del punto 1, lettera b).

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati some previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. In alternativa, l'articolo fissa una serie di regole, di cui una prevede che le sostanze pericolose siano trasportate in contenitori ermetici che blocchino qualsiasi fuga.

RO-LT 10.5

Oggetto: Programma per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi 2002.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 7.2.

Il veicolo ha un compartimento di carico separato dalla cabina del conducente da una parete solida e spessa oppure, in alternativa, un compartimento di carico che non è parte integrante del veicolo.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati some previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione delle esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.6

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 8, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 8.1.

Il compartimento di carico di un veicolo chiuso è dotato, nella parte superiore, di un estrattore di aria costantemente acceso e nella parte inferiore di aperture.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati some previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione di eventuali esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.7

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, eerste, tweede en derde en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

1. Il veicolo è provvisto di unità, le quali, durante il trasporto:

a) non rischiano di spostarsi accidentalmente e

b) sono chiuse ermeticamente con un coperchio che non rischia di aprirsi accidentalmente.

2. Il punto 1, lettera b), non è applicabile durante il transito ai fini della raccolta o quanto il veicolo sia fermo durante il giro di raccolta.

3. Nel veicolo deve essere ricavata una zona abbastanza libera per selezionare e depositare nelle diverse unità i rifiuti pericolosi domestici.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati, come previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Questo articolo è inteso per fornire un'unica garanzia attraverso l'uso di recipienti per stoccare gli imballaggi, garantendo in tal modo un metodo di stoccaggio per ciascuna categoria di merci pericolose.

RO-LT 10.8

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 14.

1. I rifiuti domestici pericolosi sono esclusivamente trasportati in appositi recipienti.

2. In ogni recipiente sono collocati sostanze e oggetti di un'unica classe.

3. Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe 8, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie.

4. Le bombolette spray sono collocate in scatole di cartone che possono essere chiuse, a condizione che siano trasportate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

5. Eventuali estintori di classe 2 raccolti possono essere collocati nello stesso recipiente delle bombolette spray non imballate in scatole di cartone.

6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, non è necessario il coperchio per il trasporto di batterie, a condizione che siano poste nel recipiente in modo che tutte le aperture delle batterie siano chiuse e rivolte verso l'alto.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni inerenti i recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.9

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 15.

1. I recipienti, o scatole destinate al trasporto di bombolette spray, dovrebbero riportare in modo chiaro le seguenti diciture:

a) per le bombolette spray di classe 2 nelle scatole in cartone, il termine "SPUITBUSSEN" [bombolette spray];

b) per gli estintori e le bombole spray di classe 2, l'etichetta n. 2.2;

c) per gli estintori e le bombole spray di classe 3, l'etichetta n. 3;

d) per i residui di vernici e pitture di classe 4.1: etichetta n. 4.1;

e) per le sostanze nocive di classe 6.1: etichetta n. 6.1;

f) per gli oggetti di classe 6.2: etichetta n. 6.2;

g) per le sostanze caustiche di classe 8: etichetta n. 8; nonché:

1) per le sostanze alcaline: il termine "BASEN" [basi]

2) per le sostanze acide: il termine "ZUREN" [acidi]

3) per le batterie: il termine "ACCU'S" [batterie]

2. Le medesime etichette e diciture sono esposte in modo visibile negli spazi chiudibili all'interno del veicolo in cui posso essere collocati i recipienti.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni per l'identificazione dei recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.10

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.4.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 13

1. Si vieta il trasporto di alimenti per consumo umano e mangimi per animali contemporaneamente ai rifiuti domestici pericolosi.

2. Il veicolo deve essere in sosta durante la raccolta.

3. Quando il veicolo è in movimento o in sosta per la raccolta, deve essere attivata una luce arancione intermittente.

4. Durante la raccolta in un punto fisso, indicato appositamente, devono essere spenti sia il motore sia, in deroga al punto 3, la luce intermittente.

Osservazioni: Il divieto di cui al punto 7.5.4. dell'ADR è esteso a questo caso dal momento che, per via della varietà di sostanze depositate, vi è quasi sempre inclusa una sostanza di classe 6.1.

RO-LT 10.11

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di fumare.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

4. I cartelli recanti la dicitura "Non fumare" devono essere esposti in modo chiaro sui lati e sul retro del veicolo.

Osservazioni: Poiché il regolamento riguarda il deposito di sostanze pericolose da parte di privati, l'articolo 9, paragrafo 4, sancisce l'obbligo di apporre in modo visibile un cartello con la dicitura "Non fumare".

RO-LT 10.12

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato alla direttiva: 8.1.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzature varie.

Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di:

a) almeno un ceppo di arresto per veicolo di una misure adatta al peso del veicolo e al diametro delle ruote;

b) l'attrezzatura necessaria per attuare le misure generali indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3, in particolare:

- due segnali di avvertimento verticali distinti (ad esempio, coni rifrangenti, triangoli o luci intermittenti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo),

- un giacca o altro abbigliamento di sicurezza di buona qualità (cfr. la norma europea EN 471 a titolo di esempio) per ciascun membro dell'equipaggio,

- una torcia elettrica manuale (cfr. anche il punto 8.3.4) per ciascun membro dell'equipaggio,

- una protezione respiratoria ai sensi del requisito aggiuntivo S7 (cfr. capitolo 8.5) se questa disposizione aggiuntiva è applicabile conformemente alla colonna 19 della tabella A del capitolo 3.2,

c) l'attrezzatura necessaria per attuare le misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 11

Ciascun occupante del veicolo deve avere a portata di mano un kit di sicurezza comprendente:

a) occhiali protettivi completamente chiusi;

b) una maschera respiratoria protettiva;

c) una tuta o un grembiule resistenti agli acidi;

d) guanti di gomma sintetici;

e) stivali o scarpe resistenti agli acidi; e

f) una bottiglia di acqua distillata per effettuare bagni oculari.

Osservazioni: Data la vasta gamma di sostanze pericolose depositate, sono applicati ulteriori requisiti sull'equipaggiamento obbligatorio di sicurezza rispetto a quanto previsto dal punto 8.1.5 dell'ADR.

SVEZIA

RO-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, punti 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni:

Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

RO-LT 14.2

Oggetto: Il nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: Punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale: La legislazione nazionale sancisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è reso nell'ambito del sistema di distribuzione.

Osservazioni:

Nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

RO-LT 14.3

Oggetto: Trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto su strade pubbliche di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura di colli, i documenti di trasporto, il certificato di abilitazione dei conducenti e il certificato di approvazione ai sensi della parte 9.

Osservazioni:

Esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti.

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano livelli di sicurezza richiesti.

Osservazioni:

Tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga è intesa per il trasporto locale. Potrebbe trattarsi del trasporto di merci sequestrate dalla polizia, ad esempio esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni hanno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo.

Nel caso degli alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può intercorrere anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti disposizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

RO-LT 14.5

Oggetto: Trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I documenti devono accompagnare la merce; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere attrezzata a norma; approvazione dei veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato di abilitazione del conducente).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano del certificato di approvazione.

Osservazioni:

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.6

Oggetto: Certificato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Osservazioni:

In certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al punto 1.3 e 8.2.3 rimangono applicabili.

RO-LT 14.7

Oggetto: Distribuzione locale di merci UN 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6.

Il nome e l'indirizzo di più destinatari può essere registrato su altri documenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al disposto del punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra "0".

Il nome e il recapito dei destinatari non è necessario in alcun documento presente a bordo del veicolo.

RO-LT 14.8

Oggetto: Trasporto di serbatoi vuoti non puliti e non adibiti al trasporto

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il documento di trasporto, le prescrizioni relative alla costruzione, il collaudo ecc. per le cisterne e il certificato di abilitazione del conducente.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Le sostanze UN 1202, 1203, 1223 e 1965 possono essere trasportate in cisterne fisse non intese per il trasporto. Le cisterne devono essere svuotate.

L'unità di trasporto deve essere contrassegnata come un'autocisterna con la sostanza in questione. Il conducente deve essere in possesso di un certificato conforme al punto 8.2.2.7.1.

Osservazioni:

Questa deroga si applica quando le cisterne devono essere spostare, ad esempio per la riparazione o la manutenzione.

Scopo della deroga è di evitare eventuali rischi e l'impatto ambientale associato alla pulizia delle cisterne vuote prima del trasporto.

La deroga si applica alle piccole quantità. Spesso questo genere di trasporti sono effettuati a livello locale, ma in alcuni rari casi, il tragitto può superare i 300 km nella Svezia settentrionale, scarsamente popolata.

Condizioni di trasporto: le apparecchiature installate sulla cisterna non devono essere collocate in modo da poter essere danneggiate durante il trasporto. I documenti che dimostrano che la cisterna è omologata per la sostanza trasportata devono viaggiare sul mezzo. I dispositivi di fissaggio della cisterna al veicolo devono sostenere il doppio del peso della cisterna trasportata. Il veicolo su cui è posta la cisterna non può trasportare un carico di sostanze infiammabili.

RO-LT 14.9

Oggetto: Trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Obbligo di documento di trasporto Costruzione di cisterne: Certificato di approvazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

- La dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria.

- Si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al capitolo 6.8 ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore collocate su strutture mobili per il personale.

- Le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai capitoli 6.7 e 6.8, intese per il trasporto delle sostanze UN 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali.

- Non è necessario il certificato di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Osservazioni:

Una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante (diesel) per l'uso di trattori forestali.

REGNO UNITO

RO-LT 15.1

Oggetto: Attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8)

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto su strade pubbliche di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3) (b); Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3(3) (b).

Contenuto della normativa nazionale: Non applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada.

Osservazioni: Questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

RO-LT 15.2

Oggetto: Esenzione dal divieto di apertura, da parte del conducente o dell'assistente del conducente, dei colli contenenti merci pericolose nella catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utente finale o dal dettagliante all'utente finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di apertura, da parte del conducente o dell 'assistente del conducente, dei colli contenenti merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Contenuto della normativa nazionale: Il divieto di apertura dei colli è limitata dalla specifica "Unless authorised to do so by the operator of the vehicle" (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Osservazioni: Se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.