2003/634/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3101]
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 03/09/2003 pag. 0008 - 0012
Decisione della Commissione del 28 agosto 2003 che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2003) 3101] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/634/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN). (2) Alcuni Stati membri hanno presentato tali programmi, che sono stati approvati dalla decisione 2002/304/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/376/CE(4). (3) Con lettere del 12 marzo 2003 e 12 giugno 2003, l'autorità veterinaria della Finlandia ha chiesto una modifica del programma che figura nell'allegato I, punto 6, della decisione 2002/304/CE. Al fine di preservare le specie vulnerabili che sono il salmone del Baltico (Salmo salar), la trota di mare (Salmo trutta trutta) e il coregone bianco (Coregonus lavaretus lavaretus), è necessario un ripopolamento nei fiumi Kymijoki e Summanjoki. La Finlandia ha presentato alcune modifiche da apportare al suo programma ai fini del trasferimento di uova vive da pesci selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizione di Pyhtää, a condizione che tutte le misure adeguate siano adottate per garantire che le uova siano esenti da VHS e IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata. (4) Con lettera del 4 marzo 2003, l'autorità veterinaria dell'Italia ha proposto una modifica del programma di cui al punto 5.1 dell'allegato I della decisione 2002/304/CE. Per aumentare il livello di protezione, per quanto riguarda l'introduzione di pesce nella zona coperta dal programma, trote vive e altri pesci destinati alla ristorazione a fini di consumo diretto, nonché trote iridee destinate ad essere introdotte in alcuni laghi artificiali o acque di pesca, devono provenire da aziende o da zone riconosciute indenni da VHS e da IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata. (5) Le modifiche presentate sono conformi all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarle. (6) La decisione 2002/304/CE è stata modificata a più riprese. Ai fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I programmi elencati nell'allegato I e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono approvati. 2. I programmi elencati nell'allegato II e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, sono approvati. Articolo 2 Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati. Articolo 3 La decisione 2002/304/CE è abrogata. I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12. (3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37. (4) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 21. ALLEGATO I PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI CHE SONO LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN) 1. DANIMARCA IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995 COMPRENDE: - Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å - Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å - La DANIMARCA INSULARE. 2. GERMANIA IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999 CHE COMPRENDE: - Una zona situata nel bacino idrografico "WOLFEGGER AACH E ROHRSEE" - Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD". 3. SPAGNA IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA SPAGNA IL 1o AGOSTO 2002 CHE COMPRENDE: - LA COMUNITÀ AUTONOMA DELLA RIOJA. 4. FRANCIA IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA FRANCIA IL 16 SETTEMBRE 1994 CHE COMPRENDE: - LE FORGES - LA NIVE E LE NIVELLES - L'ÉLORN. 5. ITALIA 5.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE: Zona della provincia di Bolzano - La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano. La zona comprende la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE, vale a dire i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento. (NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica). 5.2. I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO: Zona Val di Sole e Val di Non - Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di Santa Giustina. Zona Val dell'Adige - Parte inferiore - I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano sino alla diga di Aia (centrale idroelettrica). (NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica). Zona del Torrente Arnò - Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca. Zona Val Banale - Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica. Zona Varone - Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata. Zona Alto e Basso Chiese - Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico. Zona Torrente Palvico - Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre. 5.3. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE: Zona del Torrente Astico - Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza. La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone. 5.4. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE: Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalla sorgenti alle dighe di Ferentillo. 5.5. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 1o FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE: Zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro. 6. FINLANDIA 6.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE: - Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, ad eccezione della provincia di Åland e dell'area soggetta a restrizioni in Pyhtää. 6.2. IL PROGRAMMA CHE COMPRENDE MISURE SPECIFICHE DI SRADICAMENTO PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COSÌ COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 12 MARZO E DEL 12 GIUGNO 2003, COMPRENDENTE: - L'insieme della PROVINCIA DI ÅLAND e la zona soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ. ALLEGATO II PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI CHE SONO LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN) 1. ITALIA 1.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE: Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento: - Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio. 1.2. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 5 APRILE 2002, CHE COMPRENDE: Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile: - Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S. Cristina di Quinto.