2003/623/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces [notificata con il numero C(2003) 2983]
Gazzetta ufficiale n. L 216 del 28/08/2003 pag. 0058 - 0059
Decisione della Commissione del 19 agosto 2003 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces [notificata con il numero C(2003) 2983] (2003/623/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(4), in particolare l'articolo 12, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 37 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo)(6), definisce i principi della rete comunitaria di collegamento tra le unità veterinarie. (2) La decisione 92/563/CEE della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift(7), incarica la Commissione di mettere a punto le basi di dati pertinenti. (3) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(8), è volta a garantire la sicurezza e la fiducia nelle comunicazioni elettroniche e ne agevola l'uso da parte delle amministrazioni nazionali e comunitarie, fra di esse nonché con i cittadini e gli operatori economici. (4) La relazione A5-0405/2002 del Parlamento europeo sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di prevenzione e di lotta alle epizoozie nell'Unione europea chiede, al punto 123, che la Commissione "[adotti] al più presto misure atte a migliorare l'attuale sistema di controllo dei trasporti di animali all'interno dell'UE (sistema 'Animo')". (5) La decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato(9), prevede che in un secondo tempo la Commissione elabori il nuovo sistema Animo. (6) Per ottimizzare le funzionalità e le interfacce utenti, gli Stati membri devono essere direttamente implicati nell'elaborazione di un sistema informatico veterinario integrato. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro della creazione, prevista dalla decisione 2003/24/CE, dell'architettura unica denominata Traces che integra le funzionalità dei sistemi Animo e Shift, la Commissione elabora il nuovo sistema Animo e lo mette a disposizione degli Stati membri. Articolo 2 Per consentire lo sviluppo del nuovo sistema Animo di cui all'articolo 1, la Commissione dispone di 300000 EUR. Articolo 3 Il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare in nome della Commissione i contratti necessari per l'esecuzione della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14. (3) GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. (4) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (6) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30. (7) GU L 361 del 10.12.1992, pag. 45. (8) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. (9) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.