32003D0602

2003/602/CE: Decisione della Commissione, del 12 agosto 2003, che abroga la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2889]

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 13/08/2003 pag. 0060 - 0060


Decisione della Commissione

del 12 agosto 2003

che abroga la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 2889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10 paragrafo 1,

vista la decisione 2002/75/CE della Commissione, che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi(2), in particolare il considerando 8,

considerando quanto segue:

(1) Le analisi di partite di anice stellato (illicium verum) originarie di alcuni paesi terzi avevano rivelato la presenza della varietà botanica nota come anice stellato giapponese (illicium anisatum), scientificamente considerata altamente tossica e quindi inidonea al consumo umano.

(2) Alla presenza di anice stellato giapponese erano stati ricollegati alcuni casi di intossicazione alimentare nella Comunità.

(3) Pertanto, conformemente all'articolo 10, della direttiva 93/43/CEE, la Commissione ha adottato la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato al fine di garantire che l'anice stellato importato da paesi terzi e destinato al consumo umano non contenga anice stellato giapponese.

(4) I controlli e le analisi effettuati in conformità alle condizioni della decisione 2002/75/CE non hanno evidenziato nuovi casi di contaminazione e non è stato segnalato alcun caso di intossicazione.

(5) Le condizioni particolari previste per l'importazione di anice stellato non hanno quindi più ragione d'essere e la decisione della Commissione 2002/75/CE può venire abrogata.

(6) Gli Stati membri sono stati consultati in merito all'abrogazione della decisione 2002/75/CE conformemente all'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/75/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 33 del 2.2.2002, pag. 31.