32003D0584

2003/584/CE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0010 - 0012


Decisione del Consiglio

del 22 luglio 2003

relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2003/584/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(3), che istituisce norme comuni che integrano i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (di seguito denominata "la convenzione").

(2) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(4) e ha rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che la Comunità europea non si ritiene vincolata dall'obbligo di comunicare i dati statistici ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della suddetta convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 1o novembre 1998 nel territorio della Comunità.

(3) Le disposizioni contenute nelle appendici della suddetta convenzione sono di natura tecnica e dovrebbero rispecchiare i più recenti sviluppi scientifici e tecnici e i risultati delle ricerche nell'ambito dei settori interessati. È pertanto opportuno rivedere queste disposizioni periodicamente mediante una procedura semplificata.

(4) Il 22 giugno 1998 è stato aperto alla firma dei firmatari della convenzione un protocollo di modifica che istituisce una procedura semplificata per rettificare le appendici della convenzione. Il suddetto protocollo di modifica dovrebbe pertanto essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea il protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica della Convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Comunità procede alla firma solo quando gli Stati membri che sono anche parte della convenzione europea di cui all'articolo 1 della presente decisione hanno completato le procedure per concludere il protocollo di modifica a norma del suo articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione quanto prima dopo l'espletamento delle necessarie procedure.

Articolo 4

La riserva espressa dalla Comunità europea relativamente all'articolo 28, paragrafo 1, della suddetta convenzione, di cui all'allegato B della decisione 1999/575/CE del Consiglio, rimane immutata.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 538.

(2) Parere reso il 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.