32003D0557

2003/557/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2003, relativa all'assegnazione provvisoria ai Paesi Bassi di giornate supplementari fuori dal porto per i pescherecci con sfogliare [notificata con il numero C(2003) 2636]

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 29/07/2003 pag. 0048 - 0048


Decisione della Commissione

del 24 luglio 2003

relativa all'assegnazione provvisoria ai Paesi Bassi di giornate supplementari fuori dal porto per i pescherecci con sfogliare

[notificata con il numero C(2003) 2636]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2003/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio(1), che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, modificato dal regolamento (CE) n. 1091/2003(2), in particolare il punto 6, lettera c), dell'allegato XVII,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 specifica il numero di giorni in cui determinate navi comunitarie possono rimanere fuori dal porto in alcune zone geografiche.

(2) A norma del punto 6, lettera c), del medesimo allegato, la Commissione può assegnare un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto con a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di disarmo nel 2002 e 2003 per le navi cui si applicano le disposizioni del suddetto allegato.

(3) I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 dei pescherecci con sfogliare aventi maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm.

(4) Alla luce dei dati presentati, è opportuno assegnare provvisoriamente ai Paesi Bassi due giorni supplementari per i pescherecci che detengono a bordo tali attrezzi da pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono provvisoriamente assegnati ai Paesi Bassi due giorni supplementari per mese civile rispetto a quelli stabiliti al punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, per le zone definite al punto 2, lettere a) e b), dell'allegato, per i pescherecci con sfogliare aventi maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

(2) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.