32003D0551

2003/551/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2603]

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0043 - 0046


Decisione della Commissione

del 22 luglio 2003

recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

[notificata con il numero C(2003) 2603]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/830/CE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/238/CE(3), subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran.

(2) La decisione 97/830/CE dispone che l'autorità competente assicura che ogni partita, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelevamento di campioni ed analisi sistematiche, relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale. L'espressione "prelevamento di campioni ed analisi sistematiche" che figura nella decisione 97/830/CE può essere soggetta a diverse interpretazioni, per cui è opportuno precisarne il significato.

(3) Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(4), dispone l'istituzione di un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

(4) Nell'interesse della salute pubblica gli Stati membri sono invitati ad inviare alla Commissione relazioni periodiche concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran. Si tratta di relazioni supplementari rispetto all'obbligo di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

(5) È importante assicurare che il campionamento e le analisi di partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità.

(6) Su richiesta di taluni Stati membri, è opportuno aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali i prodotti oggetto della decisione 97/830/CE possono essere importati nella Comunità. Per chiarezza, è opportuno sostituire l'elenco.

(7) Pertanto, la decisione 2002/80/CE deve essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/830/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 viene modificato come segue:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurano che ogni partita di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelevamento di campioni ed analisi relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale.

Essi presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione concernente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati su partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre(5)."

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vanno trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e ad analisi e si indica il risultato delle analisi.

7. Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 accompagnano ciascuna parte di tale partita. Le copie devono essere certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento."

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente

"Articolo 3

La presente decisione sarà oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell'Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 2 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all'interno della Comunità e se è necessario continuare ad applicarle."

3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30.

(3) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 59.

(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(5) Aprile, luglio, ottobre, gennaio.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di pistacchi e prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

>SPAZIO PER TABELLA>"