2003/542/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2522]
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0055 - 0058
Decisione della Commissione del 17 luglio 2003 che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate [notificata con il numero C(2003) 2522] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/542/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità(1), in particolare l'articolo 3, lettere a), b), c), d) ed e), considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), elenca le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali da integrare progressivamente nell'ambito della rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica. (2) È necessario specificare quali siano le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali sono già state create speciali reti di sorveglianza, per garantire il funzionamento efficace di dette reti e disporre che le strutture/autorità designate siano consapevoli delle loro responsabilità. (3) Ciascuno Stato membro istituisce punti di contatto, che possono essere istituzioni, servizi, dipartimenti o altri enti, per garantire che alla rete comunitaria siano comunicati, regolarmente e senza ritardo, eventi, dati, statistiche e informazioni relative alle malattie trasmissibili e agli speciali problemi sanitari integrati nelle reti particolari di sorveglianza. Uno dei punti di contatto, ovvero un altro ente abilitato, funge da struttura di coordinamento. (4) La procedura di funzionamento della rete di sorveglianza dedicata deve essere comunicata alla rete comunitaria per migliorare la comparabilità e la compatibilità dei dati. (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2000/96/CE viene modificata come segue: 1) Nell'articolo 4 il testo attuale diventa il paragrafo 1 e si aggiunge il seguente paragrafo 2: "2. Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per cui è stata costituita una rete di sorveglianza dedicata sono evidenziate con un asterisco nell'allegato I. Gli Stati membri, tramite le strutture e/o autorità designate specificano quale sia il punto di contatto per ciascuna rete di sorveglianza dedicata, delegato a rappresentare il paese per fornire dati e informazioni conformemente a quanto disposto agli articoli 3 e 4 della decisione n. 2119/98/CE. Ciascuna rete di sorveglianza dedicata assicura il proprio coordinamento, raccoglie i dati e le informazioni, e li comunica senza ritardo alla rete comunitaria. La rete di sorveglianza dedicata indica inoltre alla rete comunitaria le proprie procedure operative che trattano almeno i temi elencati all'allegato III." 2) Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. (2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. ALLEGATO Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come segue: 1) L'allegato I è sostituito dal seguente: "ALLEGATO I 1. MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA RETE COMUNITARIA 1.1. Per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali elencati in questo allegato, la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria è da eseguirsi mediante la raccolta ed analisi standardizzata dei dati, secondo modalità da determinarsi per ciascuna malattia trasmissibile e problema sanitario speciale, nel momento in cui vengono create reti di sorveglianza dedicate 2. MALATTIE 2.1. Malattie a prevenzione vaccinale Difterite Infezioni da Haemophilus influenzae gruppo B(1) Influenza(2) Morbillo(3) Orecchioni Pertosse(4) Poliomelite Rosolia Vaiolo Tetano 2.2. Malattie trasmissibili per via sessuale Infezioni da clamidia Infezioni da gonococchi Infezioni da HIV(5) Sifilide 2.3. Epatiti virali Epatite A Epatite B Epatite C 2.4. Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale Antrace Botulismo Campilobatteriosi Criptosporidiosi Giardiasi Infezione da E. coli Enteroemorragico(6) Leptospirosi Listeriosi Salmonellosi(7) Sighellosi Toxoplasmosi Trichinosi Iersinosi 2.5. Altre malattie 2.5.1. Malattie trasmesse da agenti non convenzionali Encefalopatia spongiforme trasmissibile, variante della malattia di Creuzfeldt-Jacob (MCJ)(8) 2.5.2. Malattie trasmissibili per via aerea Legionellosi(9) Malattia meningococca(10) Infezioni pneumococciche Tuberculosi(11) 2.5.3. Zoonosi (diverse da quelle di cui al punto 2.4) Brucellosi Echinococcosi Rabbia Febbre del Queensland Tularemia 2.5.4. Malattie gravi importate Colera Malaria Peste Febbri emorragiche virali(12) 3. PROBLEMI SANITARI SPECIALI 3.1. Infezioni nosocomiali 3.2. Resistenza antimicrobica(13) (1) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (2) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (3) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (4) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (5) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (6) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (7) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (8) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (9) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (10) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (11) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (12) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco. (13) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco." 2) Viene aggiunto il seguente allegato III: "ALLEGATO III Temi da trattare nell'ambito delle procedure operative delle reti di sorveglianza dedicate, da presentare alla rete comunitaria come indicato nell'articolo 4.2 1. Struttura di coordinamento e processo decisionale. 2. Amministrazione e controllo della gestione dei progetti. 3. Definizione dei casi, natura e tipo dei dati da raccogliere. 4. Gestione e protezione dei dati, ivi compreso accesso ai dati e riservatezza. 5. Sistemi per rendere i dati paragonabili e compatibili (requisiti in materia di qualità e convalida dei dati). 6. Adeguati mezzi tecnici e procedure con cui i dati sono diffusi e analizzati a livello comunitario (diffusione dei dati e successive relazioni). 7. Azioni di sanità pubblica proposte, procedure di controllo delle infezioni e procedure di laboratorio."