2003/541/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1212]
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0041 - 0054
Decisione della Commissione del 17 luglio 2003 recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [notificata con il numero C(2003) 1212] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/541/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i), considerando quanto segue: (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati. (2) La decisione 93/197/CEE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2002/841/CE(6), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. (3) L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/622/CE(8), prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nell'Unione europea. (4) Tali garanzie supplementari prevedono un periodo specifico di permanenza dei cavalli registrati nella zona indenne dalla peste equina e stabiliscono le condizioni nelle quali i cavalli registrati, destinati ad essere introdotti per via aerea nell'Unione europea, devono essere trasportati all'aeroporto situato nella zona di sorveglianza in condizioni di protezione dai vettori. (5) Tenuto conto dell'obbligo di isolamento in una stazione di quarantena riconosciuta e protetta dai vettori, appare giustificato prescrivere lo stesso periodo minimo di permanenza nella zona indenne dalla peste equina per i cavalli registrati temporaneamente ammessi e importati nell'Unione europea. (6) Il trasporto dei cavalli registrati mediante aerei cargo è attualmente impossibile a causa di cambiamenti d'orario dei voli. La sola alternativa valida è costituita dal trasporto via mare. (7) È quindi necessario stabilire le condizioni nelle quali i cavalli registrati possono essere trasportati senza comprometterne lo stato di salute durante la navigazione dal porto di Città del Capo, situato nella zona indenne, ad un porto della Comunità riconosciuto come posto d'ispezione frontaliero in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(9), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(10). (8) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione. Articolo 2 Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. Articolo 3 La decisione 97/10/CE è modificata come segue: 1) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione. 2) Il testo dell'allegato IV della presente decisione è aggiunto come allegato IV. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. (2) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37. (3) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. (4) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20. (5) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. (6) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 42. (7) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. (8) GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26. (9) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (10) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1. ALLEGATO I " >PIC FILE= "L_2003185IT.004302.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.004401.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.004501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.004601.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.004701.TIF">" ALLEGATO II " >PIC FILE= "L_2003185IT.004802.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.004901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.005001.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.005101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003185IT.005201.TIF">" ALLEGATO III L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue: 1) Il testo del punto 7.1 è sostituito dal testo seguente: "7.1. I cavalli registrati destinati ad essere importati in via definitiva nell'Unione europea devono essere rimasti nel paese di spedizione almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni oppure da quando sono giunti nel paese se sono stati importati direttamente dall'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea, e devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 60 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 60 giorni, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati nella zona indenne dall'Unione europea durante i 60 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea." 2) Il testo del punto 11 è sostituito dal testo seguente: "11. Se effettuato per via aerea, il trasporto dei cavalli registrati dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata del viaggio." 3) È aggiunto il seguente punto 12: "12. In caso di trasporto marittimo dei cavalli registrati si applicano le seguenti condizioni: Le navi che trasportano cavalli registrati dal porto di Città del Capo ad un porto dell'Unione europea riconosciuto in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio come posto d'ispezione frontaliero per l'esecuzione di controlli veterinari per i cavalli registrati non devono in alcun momento, tra la partenza e l'arrivo a destinazione, fare scalo in un porto situato sul territorio o su parte del territorio di un paese terzo non riconosciuto ai fini dell'importazione di equidi nell'Unione europea. Il capitano della nave attesta l'osservanza di tali condizioni compilando la dichiarazione contenuta nell'allegato IV." ALLEGATO IV "ALLEGATO IV >PIC FILE= "L_2003185IT.005403.TIF">"