32003D0540

2003/540/CE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 2003, recante quattordicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2365]

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0027 - 0040


Decisione della Commissione

del 14 luglio 2003

recante quattordicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 2365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/284/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/243/CE(4), ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.

(2) Le autorità competenti dell'Ungheria e del Marocco hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino in ciascuno dei due paesi.

(3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri cinque centri di raccolta dello sperma equino.

(4) Occorre modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.

(5) È di conseguenza opportuno modificare la Decisione 2000/284/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

(3) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

(4) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 26.

ALLEGATO

"ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>"