32003D0536

2003/536/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione "garanzia" [notificata con il numero C(2003) 2587]

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0042 - 0044


Decisione della Commissione

del 22 luglio 2003

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione "garanzia"

[notificata con il numero C(2003) 2587]

(I testi in lingua francese, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2003/536/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001(5), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE(7).

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione "garanzia".

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione "garanzia". Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 aprile 2003 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione "garanzia", di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica francese, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(5) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

(6) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

(7) GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

ALLEGATO

Totale delle rettifiche

>SPAZIO PER TABELLA>