32003D0531

2003/531/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0017 - 0018


Decisione del Consiglio

del 16 luglio 2003

relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio

(2003/531/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo belga il 26 maggio 2003,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 26 maggio 2003 il Belgio ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un progetto diretto ad applicare fino al 31 dicembre 2005 a talune imprese che beneficiano del riconoscimento quale centro di coordinamento ai sensi del regio decreto ("arrêté royal") n. 187 del 30 dicembre 1982 (quale completato o modificato dalla successiva legislazione) che scade tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, un trattamento fiscale specifico descritto in tale lettera. Con lettera recante la stessa data, registrata presso il segretariato generale del Consiglio il 26 maggio 2003, il Belgio ha presentato al Consiglio una richiesta motivata affinché decida, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato, sulla compatibilità con il mercato comune delle misure che esso progetta d'introdurre.

(2) I centri di coordinamento in questione assicurano il coordinamento finanziario e amministrativo di gruppi multinazionali.

(3) Mediante adozione del regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 (quale completato e modificato dalla legislazione successiva) il Belgio ha istituito un regime fiscale specifico per i centri di coordinamento che tiene conto della particolarità delle loro attività e dell'ambiente internazionale in cui sono svolte tali attività.

(4) La Commissione europea non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale regime nel 1987 e nel 1990. Essa l'ha riesaminato ai sensi dell'articolo 88 del trattato dopo aver adottato la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese(1) e dopo aver esaminato le misure fiscali di deroga alle normali regole fiscali degli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio relativi al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

(5) Nell'ambito dei lavori del Consiglio in materia di politica fiscale e del Gruppo "Codice di condotta", il Consiglio del 26 e 27 novembre 2000, in merito allo smantellamento dei regimi potenzialmente dannosi, ha approvato le conclusioni secondo cui, in ordine alle imprese che beneficiano di regimi dannosi al 31 dicembre 2000, gli effetti di siffatti regimi scadono entro il 31 dicembre 2005, sia che si tratti di regimi accordati per un periodo determinato o meno. Il Consiglio si è inoltre riservato la possibilità di concedere eventualmente una proroga oltre il 31 dicembre 2005 a taluni regimi, per tener conto di circostanze particolari.

(6) Con decisione del 17 febbraio 2003(2) la Commissione ha dichiarato il regime belga dei centri di coordinamento incompatibile con il mercato comune. Ai sensi di tale decisione, il Belgio è tenuto a sopprimere il regime di aiuti in questione o di modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune. Gli effetti del regime possono essere mantenuti fino alla scadenza dell'autorizzazione individuale in corso o fino al 31 dicembre 2010 al più tardi.

(7) Le imprese riportate nella richiesta del Belgio sono titolari di un'autorizzazione temporanea ma rinnovabile ai sensi del regio decreto n. 187. La loro autorizzazione scade anteriormente al 1o gennaio 2006.

(8) I gruppi internazionali di cui fanno parte i centri di coordinamento interessati dall'aiuto previsto hanno effettuato ingenti investimenti in tali centri. Senza il nuovo aiuto che il Belgio intende applicare, essi potrebbero essere costretti a porre fine alle loro attività nel suddetto paese.

(9) La cessazione delle attività dei centri di coordinamento cui si applica il nuovo aiuto avrebbe conseguenze economiche e sociali negative per il Belgio.

(10) Il nuovo aiuto previsto è temporaneo. Esso è destinato ad evitare perdite irreversibili di attività finanziarie e di posti di lavoro in Belgio e nella Comunità in quanto consentirà ai destinatari di continuare le proprie attività in Belgio almeno durante il periodo necessario a questo paese per attuare altre misure a favore dei centri di coordinamento stabiliti nel suo territorio o ad agevolare la riorganizzazione degli investimenti dei gruppi internazionali in causa, evitando la fine improvvisa di contratti in corso.

(11) La mancanza di qualsiasi misura fiscale specifica per i centri di coordinamento sino alla data del 31 dicembre 2005 potrebbe invece provocare la fine della fiducia da parte dei gruppi di importanti imprese internazionali nei confronti dello Stato belga ed avere gravi ripercussioni economiche per tale paese anche a lungo termine.

(12) Tenuto conto del fatto che, ai sensi della decisione della Commissione del 17 febbraio 2003, gli effetti del regime dei centri di coordinamento possono essere mantenuti sino a scadenze posteriori al 31 dicembre 2005, secondo la scadenza dell'autorizzazione in corso, e che altre decisioni della Commissione concedono termini sino al 31 dicembre 2010 per regimi fiscali particolari concorrenziali di altri Stati membri, l'applicazione delle misure specifiche previste dal Belgio non dovrebbe provocare potenziali distorsioni di concorrenza, sproporzionate ai vantaggi previsti. L'aiuto è d'altro canto compatibile con lo smantellamento equilibrato dei regimi particolari paragonabili degli Stati membri e dei loro territori dipendenti od associati perseguito dal Consiglio nell'ambito dei lavori relativi al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

(13) Esistono quindi circostanze eccezionali che consentono di considerare compatibile con il mercato comune il nuovo aiuto previsto dal Belgio a favore dei centri di coordinamento autorizzati alla data del 31 dicembre 2000, la cui autorizzazione scade entro il 1o gennaio 2006 e che consiste nel concedere loro sino al 31 dicembre 2005 il trattamento fiscale descritto nella lettera del governo belga del 26 maggio 2003.

(14) Data l'urgenza del problema, è necessario concedere una deroga per quanto riguarda il periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si considera compatibile con il mercato comune l'aiuto che il Belgio intende accordare sino al 31 dicembre 2005 alle imprese che alla data del 31 dicembre 2000 beneficiavano di un'autorizzazione quale "centro di coordinamento" ai sensi del regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 che scade tra il 17 febbraio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e che consiste, in deroga alle norme generali in materia di imposte, nella

- applicazione dell'aliquota normale dell'imposta delle società ad una base di imposizione teorica corrispondente ad una percentuale variabile di certe spese di esercizio (cosiddetto metodo del "cost plus"). Una base di imposizione alternativa è tuttavia adottata quando essa supera la base di imposizione risultante dall'applicazione del metodo "cost plus"; tale base alternativa comprende i vantaggi anormali e gratuiti ricevuti dai centri e le spese non ammesse;

- applicazione di una imposta annua speciale di 10000 EUR per lavoratore dipendente, con un massimo di 100000 EUR;

- esenzione dall'imposta fondiaria ("précompte immobilier") sugli immobili di cui i centri sono proprietari e che vengono utilizzati per la loro attività professionale;

- esenzione dall'imposta d'acconto mobiliare ("précompte mobilier") per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni pagati dai centri, tranne, nel caso degli interessi, quando il beneficiario è soggetto all'imposta sulle persone fisiche o sulle persone giuridiche;

- esenzione dall'imposta d'acconto mobiliare ("précompte mobilier") sui redditi che i centri percepiscono da depositi di denaro;

- esenzione dall'imposta di registro dello 0,50 % per i conferimenti ed aumenti di capitale statutario.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Magri

(1) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.