2003/516/CE: Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 19/07/2003 pag. 0025 - 0026
Decisione del Consiglio del 6 giugno 2003 relativa alla firma degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale (2003/516/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri dell'Unione europea cooperano in materia penale con gli Stati Uniti d'America in base ad accordi bilaterali, convenzioni, trattati ed e in base al diritto e alle disposizioni nazionali. (2) L'Unione europea è decisa a migliorare detta cooperazione per essere in grado di lottare in particolare contro la criminalità e il terrorismo transnazionali con maggiore efficacia. (3) Il 26 aprile 2002 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America e la presidenza ha negoziato, con gli Stati Uniti d'America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sulla mutua assistenza giudiziaria e l'altro sull'estradizione. (4) Gli accordi dovrebbero essere firmati in nome dell'Unione europea, con riserva della loro successiva conclusione. All'atto della firma, l'Unione europea farà la dichiarazione seguente: "L'Unione europea dichiara di essere impegnata nella definizione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che può avere ripercussioni sugli accordi conclusi con gli Stati Uniti. Questi sviluppi saranno attentamente esaminati dall'Unione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sull'estradizione. L'Unione chiederà di consultarsi con gli Stati Uniti al fine di trovare soluzioni circa eventuali sviluppi che dovessero ripercuotersi sugli accordi, procedendo anche, se necessario, alla revisione dei medesimi. L'Unione europea dichiara che l'articolo10 non costituisce un precedente per quanto riguarda i negoziati con paesi terzi." (5) Gli accordi prevedono nel rispettivo articolo 3, paragrafo 2, lo scambio di strumenti scritti tra gli USA e gli Stati membri dell'Unione sull'applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria prevede un obbligo analogo per gli Stati membri che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti. Ai fini della redazione di siffatti strumenti scritti, gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro azione in sede di Consiglio, DECIDE: Articolo 1 1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi in nome dell'Unione europea, con riserva della loro successiva conclusione. 2. Il testo degli accordi e le note esplicative di accompagnamento, nelle quali si constata un'intesa tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, sono allegati alla presente decisione. Articolo 2 1. Gli Stati membri intraprendono le iniziative necessarie per la redazione degli strumenti scritti tra essi e gli USA di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'estradizione e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria. 2. Gli Stati membri coordinano le loro azioni conformemente al paragrafo 1 in sede di Consiglio. Articolo 3 In caso di estensione dell'applicazione territoriale degli accordi in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino dell'accordo sull'estradizione o dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino dell'accordo sull'assistenza giudiziaria, il Consiglio decide all'unanimità a nome dell'Unione europea. Articolo 4 La presente decisione e i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente M. Chrisochoïdis