2003/497/PESC: Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/2003 pag. 0015 - 0016
Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza del 10 marzo 2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2003/497/PESC) IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo comma, vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, concernente la partecipazione di paesi terzi, considerando quanto segue: (1) L'articolo 8, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che: - i membri europei dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) non appartenenti all'Unione europea partecipino all'operazione se lo desiderano, - i paesi che sono stati invitati dal Consiglio europeo di Copenaghen a diventare Stati membri siano invitati a partecipare all'operazione, secondo le modalità convenute, - i partner potenziali possano essere invitati anch'essi a partecipare all'operazione. (2) Ai sensi dell'articolo 8 dell'azione comune, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico di sicurezza (CPS) ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti. (3) Su richiesta del CPS e su incarico dell'EUMC, il comandante dell'operazione dell'Unione europea e il comandante della forza dell'Unione europea hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi. (4) L'EUMC ha approvato il 6 marzo 2003 la raccomandazione del comandante dell'operazione relativa ai contributi degli Stati terzi e ha trasmesso nella stessa data al CPS la sua raccomandazione di accogliere tali contributi di Stati terzi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ERIM: Bulgaria Canada Repubblica ceca Estonia Islanda Lettonia Lituania Norvegia Polonia Romania Slovacchia Slovenia Turchia. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente T. Paraskevopoulos (1) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.