32003D0483

2003/483/CE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 2003, recante misure transitorie per il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0072 - 0076


Decisione della Commissione

del 30 giugno 2003

recante misure transitorie per il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/1004/CE(4), è applicabile sino al 30 giugno 2003.

(2) La Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(6). Tale proposta è stata adottata dal Consiglio nel giugno 2003 e le disposizioni modificate saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2004.

(3) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(7), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/97, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE(8), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2003(9), saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2004.

(5) La decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi(10), dispone che gli Stati membri provvedano affinché tali animali siano accompagnati dal certificato veterinario previsto per gli animali della specie interessata destinati alla macellazione.

(6) Per motivi di coerenza della normativa comunitaria, è opportuno che determinate definizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina(11), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione(12), e nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio siano applicate nella presente decisione.

(7) È necessario prevedere misure transitorie sul controllo dei movimenti degli animali delle specie ovina e caprina e sull'utilizzazione dei punti di sosta fino a quando le modifiche da apportare alla direttiva 91/68/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio non saranno applicate dagli Stati membri.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1 OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. L'obiettivo della presente decisione è di stabilire misure transitorie volte a rafforzare il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili all'afta epizootica.

2. La presente decisione si applica fatto salvo il disposto delle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 91/628/CEE, della decisione 93/444/CEE e del regolamento (CE) n. 1255/97.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) la definizione di "centro di raccolta" riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE;

b) la definizione di "commerciante" riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera q), della direttiva 64/432/CEE;

c) la definizione di "punto di sosta" riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/628/CEE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "centro di raccolta": qualsiasi luogo nel quale sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende d'origine, ai fini della costituzione di partite destinate a movimenti nel quadro nazionale;

b) "azienda d'origine": qualsiasi luogo in cui gli animali hanno trascorso il periodo di permanenza previsto dalla presente decisione;

c) "periodo di permanenza": indica la presenza fisica ininterrotta degli animali nell'azienda d'origine per un periodo fissato nella presente decisione, o dalla nascita se l'età degli animali è inferiore a tale periodo, comprovata da adeguate registrazioni verificabili secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria;

d) "immobilizzazione": l'intervallo di tempo, all'interno del periodo di permanenza, nel corso del quale nessun animale biungulato è stato introdotto nell'azienda a condizioni meno rigorose di quelle previste dalla presente decisione.

SEZIONE 2 RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI MOVIMENTI DI OVINI E CAPRINI

Articolo 3

Condizioni per la spedizione di ovini e caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione

1. Gli ovini e i caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione possono essere spediti in un altro Stato membro solo a condizione che

a) abbiano soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, oppure dalla nascita, qualora gli animali abbiano un'età inferiore a 30 giorni;

b) provengano da un'azienda in cui nessun ovino o caprino è stato introdotto nel periodo di 21 giorni precedente alla data di spedizione;

c) provengano da un'azienda in cui nessun biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nel periodo di 30 giorni precedente alla data di spedizione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono autorizzare la spedizione verso un altro Stato membro qualora gli animali introdotti nell'azienda, di cui alle lettere b) e c), siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda.

Articolo 4

Condizioni della spedizione di ovini e caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione

1. Gli ovini e i caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione non devono essere rimasti all'esterno dell'azienda d'origine per più di sei giorni precedentemente alla data dell'ultimo certificato sanitario da cui risultano idonei ad essere esportati verso il luogo di destinazione finale in un altro Stato membro.

Per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

2. Dopo aver lasciato l'azienda d'origine, gli animali di cui al paragrafo 1 sono spediti direttamente verso la destinazione finale in un altro Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, gli animali di cui al paragrafo 1 possono, dopo aver lasciato l'azienda d'origine e precedentemente all'arrivo nella destinazione finale in un altro Stato membro, transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali destinati alla macellazione, per i locali di un commerciante riconosciuto, che devono essere situati nello Stato membro d'origine.

Per poter essere riconosciuto ai fini dell'esportazione di ovini e di caprini, il centro di raccolta deve essere conforme ai requisiti previsti all'articolo 11 della direttiva 64/432/CEE, ad eccezione del paragrafo 1, lettera e), prima frase.

4. Gli animali di cui al paragrafo 1 non devono in nessun caso, tra il momento in cui lasciano l'azienda d'origine e il momento del loro arrivo al luogo di destinazione finale,

a) entrare in contatto con animali biungulati che non abbiano almeno lo stesso stato sanitario;

b) compromettere lo stato sanitario degli animali biungulati non destinati agli scambi.

5. Gli ovini e i caprini destinati alla macellazione sono spediti direttamente verso un macello dello Stato membro di destinazione per esservi macellati il più presto possibile e almeno nelle 72 ore successive al loro arrivo.

Articolo 5

Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono essere oggetto di scambi dopo un periodo di permanenza di soli 21 giorni.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e fatto salvo il paragrafo 1, gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono essere spediti, senza aver completato il periodo di immobilizzazione, dall'azienda d'origine direttamente a un macello in un altro Stato membro per esservi macellati immediatamente, senza essere sottoposti a un'operazione di raccolta o transitare per un punto di sosta.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, transitare per un centro di raccolta supplementare alle condizioni seguenti:

a) gli animali, prima di transitare per il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono soggetti a un'operazione di raccolta supplementare nello Stato membro d'origine alle condizioni seguenti:

i) dopo aver lasciato l'azienda d'origine, gli animali transitano per un solo centro di raccolta sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, che ammetta simultaneamente solo animali che abbiano almeno lo stesso stato sanitario, e

ii) fatta salva la normativa comunitaria in materia di identificazione di ovini e caprini, gli animali sono identificati individualmente, al più tardi presso il centro di raccolta, in modo da permettere in ciascun caso di risalire all'azienda d'origine, e

iii) gli animali, accompagnati da un documento ufficiale, sono trasportati al centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per essere certificati e spediti direttamente in un macello dello Stato membro di destinazione;

oppure

b) gli animali possono, dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine, transitare per un centro di raccolta supplementare prima di essere spediti ad un macello nello Stato membro di destinazione, alle condizioni seguenti:

i) il centro di raccolta supplementare riconosciuto è situato nello Stato membro di destinazione e da esso gli animali sono trasferiti direttamente ad un macello, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, per esservi macellati nei cinque giorni successivi al loro arrivo nel centro di raccolta, oppure

ii) il centro di raccolta supplementare riconosciuto è situato in uno Stato membro di transito da cui gli animali sono spediti direttamente nel macello dello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario.

4. Le autorità centrali competenti di due Stati membri limitrofi possono concedersi reciprocamente autorizzazioni generali o limitate ai fini dell'introduzione di ovini e caprini destinati alla macellazione che non rispondono ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 3 o all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), purché tali animali siano trasportati in condizioni almeno altrettanto rigorose delle seguenti:

a) gli animali sono originari e provengono da aziende situate sul territorio di uno Stato membro riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina conformemente all'allegato A, sezione II, capitolo 1, della direttiva 91/68/CEE e che non ha denunciato casi di rabbia o carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni precedenti il carico, e

b) gli animali sono identificati individualmente in modo da permettere in ciascun caso di risalire all'azienda d'origine nell'ambito dell'ispezione effettuata dal veterinario ufficiale al fine di redigere un certificato presso il centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, e

c) conformemente al capitolo VII, paragrafo 2, punto 48, dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, gli animali sono trasportati su strada direttamente al macello di destinazione per esservi abbattuti immediatamente, senza entrare a contatto con altri animali biungulati e senza transitare per un terzo Stato membro, e

d) il numero di autorizzazioni di cui alla prima frase del presente paragrafo è indicato nel certificato sanitario che accompagna gli animali fino al luogo di destinazione.

Articolo 6

Condizioni di certificazione per gli ovini e i caprini destinati agli scambi intracomunitari

1. Gli ovini e i caprini destinati agli scambi intracomunitari sono ispezionati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico.

2. L'ispezione sanitaria richiesta per il rilascio del certificato sanitario, incluse le garanzie supplementari, relativo a una partita di animali di cui al paragrafo 1, viene effettuata nell'azienda d'origine, in un centro di raccolta o nei locali di un commerciante riconosciuto.

3. Gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello corrispondente di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CE, a cui è aggiunta la dicitura seguente:

"Animali conformi alla decisione 2003/483/CE della Commissione"

4. Per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione che transitano per un centro di raccolta riconosciuto conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), punto ii), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un'attestazione allo Stato membro di destinazione rilasciando un secondo certificato sanitario, conforme al modello I di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE, sul quale riporta tutte le informazioni utili del certificato o dei certificati sanitari d'origine, di cui allega una copia autenticata conforme. In questo caso, la validità combinata dei certificati non deve superare i 10 giorni.

5. Il trasporto degli animali di cui al paragrafo 1 deve essere notificato in precedenza dalle autorità veterinarie competenti del luogo di partenza alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi del giorno in cui ha inizio il trasporto.

SEZIONE 3 RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUL TRANSITO DEGLI ANIMALI SENSIBILI ALL'AFTA EPIZOOTICA PER I PUNTI DI SOSTA

Articolo 7

Transito di animali per i punti di sosta

1. Gli animali delle specie sensibili all'afta epizootica dichiarati idonei agli scambi intracomunitari non transitano per i punti di sosta riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1255/97.

2. In deroga al paragrafo 1, il transito per i punti di sosta può essere autorizzato ai fini degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina conformi alle condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE, compresa ogni garanzia supplementare, a condizione che, nel caso degli animali destinati alla macellazione, il completamento di un periodo di permanenza di almeno 21 giorni presso una sola azienda precedentemente alla spedizione a partire da tale azienda, direttamente o con transito in un solo centro di raccolta riconosciuto, sia certificato dalla seguente attestazione supplementare:

"Animali conformi alla decisione 2003/483/CE della Commissione"

3. In deroga al paragrafo 1, il transito per i punti di sosta può essere autorizzato ai fini degli scambi di ovini e caprini conformi alle condizioni supplementari di cui all'articolo 3, o nel caso di animali destinati alla macellazione, alle condizioni supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i bovini e i suini accompagnati da certificati sanitari relativi ad animali destinati alla macellazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE e alla direttiva 64/432/CEE possono transitare per un punto di sosta durante il loro trasporto verso un paese terzo.

5. In deroga al paragrafo 1, gli animali importati conformemente alla normativa comunitaria applicabile possono transitare per un punto di sosta durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione.

Articolo 8

Condizioni da soddisfare in caso di transito degli animali per i punti di sosta

1. In caso di transito di animali delle specie sensibili all'afta epizootica per i punti di sosta, prima della partenza devono essere soddisfatte le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Lo speditore deve fornire la prova, e dichiarare per iscritto alle autorità veterinarie responsabili della certificazione, che tutte le disposizioni utili sono state adottate affinché i punti di sosta situati all'interno della Comunità accolgano simultaneamente solo animali della stessa specie e categoria, con il medesimo stato sanitario certificato, compresa ogni garanzia supplementare prevista dalla normativa comunitaria per la specie in questione.

3. Il ruolino di marcia deve essere completato dalla dichiarazione dello speditore di cui al paragrafo 2.

4. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione deve essere notificato nelle 24 ore precedenti alla partenza dalle autorità veterinarie di certificazione alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stato membri di transito.

Articolo 9

Requisiti dei punti di sosta

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97, gli Stati membri possono riconoscere come punti di sosta l'insieme dei locali di centri di raccolta riconosciuti, a condizione che tali locali soddisfino i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1255/97 e dalla presente decisione per tutta la durata della loro utilizzazione come punti di sosta.

2. Vari animali possono essere presenti simultaneamente presso il punto di sosta solo a condizione che abbiano lo stesso stato sanitario, comprese tutte le garanzie supplementari previste dalla normativa comunitaria applicabile, e appartengano alla stessa categoria e alla stessa specie degli animali per cui il punto di sosta risulta riconosciuto.

3. Il gestore responsabile del punto di sosta notifica all'autorità competente, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla partenza della partita, le informazioni che figurano nell'allegato I, parte C, punto 7 del regolamento (CE) n. 1255/97.

4. Prima di accettare gli animali, il punto di sosta:

a) deve avere avviato le operazioni di pulizia e disinfezione al più tardi 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano;

b) non deve avere ospitato nessun animale fino a quando le operazioni di pulizia e disinfezione non siano state completate nel modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Recepimento nella legislazione nazionale

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

(4) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 108.

(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(6) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 7.

(7) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

(8) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

(9) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 21.

(10) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 21.

(11) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(12) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.