32003D0475

2003/475/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0055 - 0057


Decisione del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica

(2003/475/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il parere della Commissione(1),

considerando quanto segue:

(1) Il comitato di politica economica è previsto dall'articolo 272 del trattato.

(2) Il 29 settembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica(2).

(3) Lo statuto ha consentito al comitato di funzionare correttamente fino a questo momento.

(4) A seguito della decisione presa dai capi di Stato o di governo al Consiglio europeo di Copenaghen nel dicembre 2002, dieci nuovi membri hanno firmato il 16 aprile 2003 il trattato di adesione all'Unione europea, e si prevede che si uniscano ad essa il 1o maggio 2004.

(5) Il comitato di politica economica dovrebbe continuare ad operare efficacemente dopo l'allargamento.

(6) La composizione e lo statuto del comitato di politica economica dovrebbero essere riveduti,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/604/CE è modificata come segue:

a) il considerando 14 è sostituito dal seguente:

"(14) Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea dovrebbero essere adeguatamente rappresentati nel comitato. Essi dovrebbero nominare ciascuno due membri."

b) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2003.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU C 127 del 29.5.2003, pag. 33.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 28.

ALLEGATO

"ALLEGATO

STATUTO DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA

PARTE I COMPITI DEL COMITATO

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, il comitato di politica economica denominato in appresso "il comitato", contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e assiste la Commissione e il Consiglio.

2. Il comitato contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio fornendo analisi economiche, pareri sulle metodologie e progetti di formulazione di raccomandazioni politiche, con particolare riferimento alle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e dell'occupazione nella Comunità. In questo contesto esso si occupa in particolare:

a) del funzionamento dei mercati dei beni, dei capitali, dei servizi e del lavoro, ivi compresa l'evoluzione dei salari, della produttività, dell'occupazione e della competitività;

b) del ruolo e dell'efficienza del settore pubblico e della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

c) delle implicazioni sul piano generale di politiche specifiche quali quelle dell'ambiente, della ricerca e sviluppo e della coesione sociale.

3. Nei settori summenzionati, il comitato, fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, fornisce sostegno ai lavori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del trattato. In questo ambito, il comitato effettua revisioni periodiche per paese incentrate in particolare sulle riforme strutturali negli Stati membri.

4. Fatti salvi gli articoli 130 e 207 del trattato, il comitato contribuisce ai lavori del Consiglio che si riferiscono al titolo "Occupazione" del trattato.

5. Il comitato assiste il comitato economico e finanziario in particolare nel compito di seguire regolarmente l'evoluzione macroeconomica a breve e a medio termine negli Stati membri e nella Comunità, fornendo analisi e pareri principalmente su problemi metodologici riguardanti l'interazione tra politiche strutturali e politiche macroeconomiche e l'evoluzione dei salari negli Stati membri e nella Comunità.

6. Il comitato costituisce il quadro in cui ha luogo, a livello tecnico, il dialogo macroeconomico tra rappresentanti del comitato (compresa la Banca centrale europea), il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione, la Commissione e le parti sociali.

7. Il comitato è consultato dalla Commissione in merito al tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 272 del trattato.

Articolo 2

Il comitato formula pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione o del comitato economico e finanziario, oppure di propria iniziativa.

Articolo 3

Nell'adempimento dei suoi compiti il comitato opera in stretto rapporto con il comitato economico e finanziario quando riferisce al Consiglio. Nel contribuire alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche, il comitato riferisce al comitato economico e finanziario. Esso coordina i suoi lavori con il comitato per l'occupazione e altri comitati e gruppi di lavoro per preparare i lavori del Consiglio nei settori di competenza di tali comitati e gruppi.

PARTE II COMPOSIZIONE

Articolo 4

1. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno due membri del comitato.

2. I membri del comitato sono scelti tra funzionari di alto livello e di comprovata esperienza in materia di formulazione della politica economica e strutturale.

Articolo 5

Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri del comitato sono guidati dagli interessi generali della Comunità.

PARTE III PRESIDENTE E SEGRETARIATO

Articolo 6

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente e fino a tre vicepresidenti per un periodo di due anni. Di norma, il mandato non è rinnovabile.

2. Il presidente delega il suo diritto di voto ad un altro membro della sua delegazione.

Articolo 7

In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito da uno dei vicepresidenti del comitato.

Articolo 8

1. Il comitato è assistito da un segretariato diretto da un segretario. Il segretario e il personale del segretariato necessario per svolgere i compiti del segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando esplicano le loro funzioni per il comitato.

2. Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

PARTE IV PROCEDURA

Articolo 9

Ove si richieda una votazione, i pareri o le relazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, ma non prendono parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

Articolo 10

Di norma soltanto i membri possono prendere la parola durante le riunioni del comitato. In circostanze eccezionali il presidente può approvare disposizioni alternative.

Articolo 11

Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza di tali gruppi è assunta da un membro del comitato, nominato dal comitato stesso.

Articolo 12

Il comitato, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

Articolo 13

Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno cinque membri del comitato.

Articolo 14

1. Di norma il presidente rappresenta il comitato; in particolare il presidente può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato.

2. Spetta al presidente del comitato mantenere i rapporti del comitato con il Parlamento europeo che, ove opportuno, è informato dei lavori del comitato.

Articolo 15

1. Salvo decisione diversa, i lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei sottocomitati e gruppi di lavoro.

2. Le relazioni o i pareri elaborati dal comitato sono resi disponibili al pubblico dopo essere stati trasmessi ai destinatari, a meno che non esistano motivi imperativi per mantenerli segreti.

Articolo 16

Il comitato adotta il proprio regolamento interno."