2003/467/CE: Decisione della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1925]
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 25/06/2003 pag. 0074 - 0078
Decisione della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2003) 1925] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/467/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione(2), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E, considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE(4), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (3) La decisione 1999/466/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE(6), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (4) La decisione 1999/465/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE(8), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. (8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi 1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. 2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Articolo 2 Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi 1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. 2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Articolo 3 Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica 1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. 2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. Articolo 4 Abrogazioni Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate. Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13. (3) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36. (4) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18. (5) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34. (6) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49. (7) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32. (8) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50. ALLEGATO I CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi Belgio Danimarca Germania Francia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Finlandia Svezia CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia: - Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento ALLEGATO II CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi Belgio Danimarca Germania Lussemburgo Paesi Bassi Austria Finlandia Svezia CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia: - Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini - Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari In Portogallo: - Regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo Nel Regno Unito: - Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles ALLEGATO III CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica Belgio Danimarca Germania Spagna Francia Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Austria Finlandia Svezia Regno Unito CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia: - Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini - Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta