32003D0463

2003/463/CE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 25/06/2003 pag. 0031 - 0035


Decisione del Consiglio

del 18 marzo 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/463/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Estonia devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Estonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 1999/86/CE del Consiglio(2).

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(3). Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Estonia si sono conclusi il 31 gennaio 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto attraverso misure autonome applicabili dal 1o luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio(4).

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in seguito denominato "il protocollo").

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1151/2002 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(7) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1151/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

(2) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

(3) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Estonia

(di cui all'articolo 4)

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