32003D0426

2003/426/CE: Decisione della Commissione, del 5 giugno 2003, che autorizza l'immissione sul mercato del "succo di noni" (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 1789]

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 12/06/2003 pag. 0012 - 0012


Decisione della Commissione

del 5 giugno 2003

che autorizza l'immissione sul mercato del "succo di noni" (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 1789]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1), in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata il 25 aprile 2000 dalla Morinda Inc. alle competenti autorità del Belgio relativa all'immissione sul mercato del "succo di noni" (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare,

vista la relazione valutativa preliminare elaborata dalle autorità competenti del Belgio,

considerando quanto segue:

(1) Nella relazione valutativa preliminare del competente organo belga si è giunti alla conclusione che era necessaria una valutazione supplementare.

(2) La Commissione ha trasmesso la relazione preliminare a tutti gli Stati membri il 18 settembre 2001.

(3) In data 4 dicembre 2001 è stato chiesto al comitato scientifico per i prodotti alimentari (SCF) di fornire una valutazione supplementare. Nel suo parere del 4 dicembre 2002 l'SCF è giunto alla conclusione che il "succo di noni" tahitiano risulta accettabile ai livelli di assunzione osservati. Il comitato ha inoltre constatato che i dati forniti e le informazioni disponibili non costituivano la prova di particolari effetti benefici del "succo di noni" superiori a quelli di altri succhi di frutta.

(4) Le disposizioni fornite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "succo di noni" (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta.

Articolo 2

Il termine "succo di Noni" o "succo della Morinda citrifolia" è indicato sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari che lo contengono conformemente alla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2).

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Morinda Inc. 333 W. River Park Drive, Provo, Ut 84604, USA.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.