32003D0357

2003/357/CE: Decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, che modifica per la seconda volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1689]

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0053 - 0054


Decisione della Commissione

del 16 maggio 2003

che modifica per la seconda volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1689]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(4), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(5), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

(2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(6), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

(4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE(7), 2003/172/CE(8), 2003/186/CE(9), 2003/191/CE(10), 2003/214/CE(11), 2003/258/CE(12), 2003/290/CE(13) e 2003/318/CE(14).

(5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/290/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il testo del primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:"Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le autorità competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché siano portati a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato e l'eliminazione di altri volatili tenuti in tali zone e considerati a rischio."

2) All'articolo 4, lettere a) e b), il testo seguente è inserito dopo la parola "restituiti":"dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata;"

3) All'articolo 8, l'espressione "sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003" è sostituita da "sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003".

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(5) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(6) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(7) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

(8) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.

(9) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.

(10) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.

(11) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.

(12) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.

(13) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.

(14) GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.