2003/305/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2003, che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento del sulfuryl fluoride, del bispyribac sodium e del paecilomyces lilacinus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1426]
Gazzetta ufficiale n. L 112 del 06/05/2003 pag. 0010 - 0011
Decisione della Commissione del 2 maggio 2003 che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento del sulfuryl fluoride, del bispyribac sodium e del paecilomyces lilacinus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2003) 1426] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/305/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/23/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari. (2) Il 29 luglio 2002 la società Dow AgroSciences Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva sulfuryl fluoride, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 26 febbraio 2002 la società Bayer CropScience ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo alla sostanza attiva bispyribac sodium, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 15 ottobre 2002 la società Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH ha presentato alle autorità del Belgio un fascicolo relativo alla sostanza paecilomyces lilacinus ceppo 251, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/441/CEE. (3) Le autorità del Regno Unito, dell'Italia e del Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette risultano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la rispettiva sostanza attiva in causa. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali. (4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la rispettiva sostanza attiva, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. (5) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto della Commissione di chiedere al richiedente la comunicazione di ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per le sostanze, al fine di chiarire taluni punti dei fascicoli. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenere l'inserimento di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, tenuto conto degli usi proposti. Articolo 2 Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e comunica alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno a partire dal 6 maggio 2003, le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa l'opportunità di inserire o meno le sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (2) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39. ALLEGATO SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE >SPAZIO PER TABELLA>