32003D0302

2003/302/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1286]

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 03/05/2003 pag. 0006 - 0011


Decisione della Commissione

del 25 aprile 2003

che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka

[notificata con il numero C(2003) 1286]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nello Sri Lanka per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni della legislazione dello Sri Lanka in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, il "Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR) of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources" è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) Il DFAR ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Sri Lanka, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DFAR alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "Department of Fisheries and Aquatic Resources of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources" è l'autorità competente designata nello Sri Lanka per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Sri Lanka devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DFAR, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini "SRI LANKA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 giugno 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

>SPAZIO PER TABELLA>

Legenda delle categorie:

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione.