2003/294/CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa al regime di aiuti finanziari e fiscali cui il Portogallo ha dato esecuzione nella zona franca di Madera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 [notificata con il numero C(2002) 4825] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 06/05/2003 pag. 0045 - 0049
Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2002 relativa al regime di aiuti finanziari e fiscali cui il Portogallo ha dato esecuzione nella zona franca di Madera, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 [notificata con il numero C(2002) 4825] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/294/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in applicazione dei citati articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) In occasione dell'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(2), la Commissione ha ritenuto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, che lo sviluppo progressivo e il funzionamento del mercato comune rendessero necessario il riesame, assieme agli Stati membri, dei regimi di aiuti a finalità regionale esistenti prima della data di approvazione dei succitati orientamenti, al fine di consentire, a partire dal 1o gennaio 2000, l'instaurazione di un sistema di aiuti a finalità regionale trasparente ed equo per tutti gli Stati membri, basato sul pieno rispetto delle disposizioni degli orientamenti. Con lettera SG(98) D/1684 del 24 febbraio 1998, recante proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, relativamente agli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha pertanto proposto alle autorità portoghesi di modificare i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti che fossero in vigore il 1o gennaio 2000, al fine di renderli compatibili, a partire da tale data, con le disposizioni dei summenzionati orientamenti. (2) Con lettera n. 327 del 21 aprile 1998 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione alla stessa data, le autorità portoghesi hanno chiesto una proroga di due settimane per presentare osservazioni sulla proposta di opportune misure. Con lettere n. 409 del 4 giugno 1998 e n. 423 del 10 giugno 1998 della Rappresentanza permanente, registrate presso la Commissione rispettivamente il 10 giugno 1998 e il 12 giugno 1998, le autorità portoghesi hanno inviato alla Commissione una lettera del 29 maggio 1998 del ministro degli Affari esteri, nella quale si esprimeva l'accordo del governo portoghese sui principi ai quali si è ispirata l'azione della Commissione in materia di aiuti regionali e che comprendeva determinate osservazioni sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Poiché la lettera del ministro degli Affari esteri non consentiva alla Commissione di desumere chiaramente l'accordo delle autorità portoghesi alla proposta di opportune misure sopracitata, con lettera D/52552 del 18 giugno 1998, indirizzata alla Rappresentanza permanente del Portogallo, e con lettera D/53161 del 23 luglio 1998, indirizzata al ministro degli Affari esteri portoghese, la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi la conferma di tale accordo. (3) Con lettera n. 629 del 2 settembre 1998 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 7 settembre 1998, le autorità portoghesi hanno inviato alla Commissione una lettera del 20 agosto 1998 del ministro degli Affari esteri, nella quale si indicava che il regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera(3) scadeva il 31 dicembre 2000 ed era quindi soggetto alle opportune misure relative agli aiuti di Stato a finalità regionale. Con lettera D/53951 del 29 settembre 1998 indirizzata alla Rappresentanza permanente del Portogallo, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità portoghesi che, tenuto conto di detta lettera del ministro degli Affari esteri, consideravano confermato l'accordo delle autorità portoghesi circa la summenzionata proposta di opportune misure. Allo stesso tempo, i servizi della Commissione invitavano le autorità portoghesi a impegnarsi a limitare la durata del regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera al 31 dicembre 1999, oppure a comunicare alla Commissione le modifiche previste per rendere il regime compatibile con le disposizioni degli orientamenti a partire dal 1o gennaio 2000. (4) Nonostante i numerosi contatti stabiliti a tale riguardo tra la Commissione e le autorità portoghesi(4), non è mai stata comunicata alla Commissione alcuna informazione che le consentisse di ritenere che le autorità portoghesi avessero proceduto a tutte le modifiche necessarie per assicurare che il regime in questione fosse compatibile, a partire dal 1o gennaio 2000, con le condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Pertanto, tenuto conto della presunta accettazione da parte delle autorità portoghesi delle succitate opportune misure, il regime in questione è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il n. NN 60/2000. (5) Con lettera SG(2000) D/105022 del 17 luglio 2000, la Commissione ha informato il Portogallo che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità portoghesi circa il regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera nel contesto delle opportune misure proposte, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti dell'applicazione di detto regime nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000. Nella stessa occasione, la Commissione ha invitato il Portogallo a presentare le sue osservazioni e a fornire tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dell'aiuto in causa nel termine di un mese dal ricevimento della lettera sopra menzionata. (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale in merito all'aiuto in causa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). Gli interessati sono stati invitati a presentare alla Commissione le loro osservazioni sul regime in questione, nel termine di un mese dalla data di tale pubblicazione. (7) Con lettere n. 860 dell'11 agosto 2000 e n. 867 del 16 agosto 2000 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrate presso la Commissione rispettivamente l'11 agosto 2000 e il 17 agosto 2000, le autorità portoghesi hanno richiesto una proroga di un mese del termine fissato per la presentazione di osservazioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Con lettera D/54485 del 31 agosto 2000, indirizzata alla Rappresentanza permanente del Portogallo, i servizi della Commissione hanno concesso alle autorità portoghesi la proroga richiesta. Con lettera n. 932 del 18 settembre 2000 della Rappresentanza permanente, registrata presso la Commissione il 19 settembre 2000, le autorità portoghesi hanno inviato le loro osservazioni alla Commissione. (8) La Commissione ha anche ricevuto osservazioni al riguardo da 16 interessati che ha quindi trasmesso alle autorità portoghesi con lettere D/56003 del 4 dicembre 2000 e D/56048 del 6 dicembre 2000, indirizzate alla Rappresentanza permanente del Portogallo, dando loro la possibilità di replicare. I commenti delle autorità portoghesi sono pervenuti con lettera n. 82 del 10 gennaio 2001 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 12 gennaio 2001. II. DESCRIZIONE DELLA MISURA RISPETTO ALLA QUALE LA COMMISSIONE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO (9) Ai sensi dell'ultima decisione della Commissione relativa al regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera(6), potevano essere accordati aiuti fiscali alle imprese industriali, finanziarie e di servizi, oltre agli operatori iscritti nel registro navale, che si insediassero nella zona franca entro il 31 dicembre 2000. In particolare, queste imprese avrebbero beneficiato di un'esenzione totale dalle imposte dirette fino alla fine del 2011, data a partire dalla quale l'esenzione sarebbe divenuta parziale (sarebbero state loro applicate l'imposta fondiaria e le imposte sul reddito, che costituivano, peraltro, la parte principale dei loro oneri fiscali). (10) In seguito all'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha proposto a tutti gli Stati membri, quali opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE e con lettere del 24 febbraio 1998, la modifica della totalità dei regimi di aiuti a finalità regionale esistenti in vigore al 1o gennaio 2000, al fine di renderli compatibili, a partire da tale data, con le disposizioni dei citati orientamenti. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sanciscono il principio del divieto degli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti delle imprese (aiuti al funzionamento), ammettendo, tuttavia, eccezioni nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, "purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare" (punto 4.15). Inoltre, gli orientamenti specificano che "fatta eccezione per i due casi citati al punto 4.16" (aiuti al trasporto nelle regioni ultraperiferiche e a scarsa densità di popolazione), "gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti" (punto 4.17). (11) Allorché è stata chiamata a pronunciarsi sul regime di aiuti fiscali e finanziari della zona franca di Madera, la Commissione ha rilevato che, eccezion fatta per l'esenzione dall'imposta sull'acquisto di terreni e fabbricati, gli aiuti fiscali accordati dalle autorità portoghesi costituivano aiuti al funzionamento suscettibili di essere accordati per lunghi periodi o senza limiti di tempo. Dato che la regione di Madera continua a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2006, l'adempimento delle condizioni definite a tale riguardo dagli orientamenti costituirebbe, pertanto, un obbligo che le autorità portoghesi dovrebbero assolvere nel contesto dell'applicazione del regime in esame e per quanto riguarda la concessione di aiuti alle imprese che si insediassero nella citata zona franca tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000. (12) In generale, dato che riguardava soltanto il beneficio di alcune imposte regionali e/o di scarso rilievo, la questione della limitazione temporale non sembra aver suscitato molte reticenze da parte delle autorità portoghesi. In compenso, per quanto concerne il carattere decrescente degli aiuti fiscali al funzionamento e la loro proporzionalità rispetto agli svantaggi che intendono compensare, le autorità portoghesi hanno ritenuto che le modalità di applicazione del regime di aiuti fiscali e finanziari della zona franca di Madera dovessero essere riesaminate soltanto nell'ambito di un accordo globale relativo a tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto dello sviluppo della situazione socio-economica della regione di Madera. (13) Al riguardo, la Commissione ha osservato innanzitutto che, ai sensi della decisione adottata in materia(7), il regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera scadeva il 31 dicembre 2000. Ciò premesso, il regime formava oggetto delle opportune misure relative agli aiuti di Stato a finalità regionale per il solo 2000 e le sue eventuali modalità di applicazione durante il periodo 2001-2006 dovevano ancora essere notificate e approvate dalla Commissione. A tale titolo, e dato che il Portogallo non aveva ancora presentato alcuna nuova notifica per il periodo 2000-2006, questi due aspetti sarebbero stati indipendenti l'uno dall'altro. Quindi, nella misura in cui la sola modifica prevista dalle autorità portoghesi circa le condizioni di concessione degli aiuti nel 2000 consistesse nel limitare il numero delle nuove società finanziarie ammesse nella zona franca a un massimo del 20 % del numero totale di società analoghe attive nell'anno precedente, la proposta delle autorità portoghesi non sembrava atta a garantire la conformità del regime alle disposizioni degli orientamenti. (14) In questo contesto, la Commissione ha altresì osservato che, sebbene avesse già annunciato(8) l'intenzione di modificare i succitati orientamenti, al fine di consentire che fossero autorizzati aiuti al funzionamento non decrescenti e non limitati nel tempo nelle regioni ultraperiferiche ammesse a beneficiare di aiuti regionali, quando tali aiuti fossero destinati a ridurre i sovraccosti di esercizio dell'attività economica relativi agli svantaggi di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CEE, le uniche eccezioni pertanto ammesse ai principi della limitazione temporale e del carattere decrescente riguardavano gli aiuti destinati in modo specifico a compensare i sovraccosti di trasporto nelle regioni ultraperiferiche a scarsa densità di popolazione. III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI (15) Le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento d'indagine formale contestano, innanzitutto, la fondatezza della decisione di avviare il procedimento. Al riguardo, le autorità portoghesi hanno indicato, in particolare, che il Portogallo non ha mai accettato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, né le opportune misure proposte dalla Commissione in tale contesto. Di conseguenza, dal momento che, secondo le autorità portoghesi, l'accettazione delle misure non può essere desunta da alcun documento trasmesso alla Commissione, quest'ultima non avrebbe ragione di considerare gli aiuti accordati in conformità del regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000, come illegali e atti a formare oggetto di recupero. (16) Inoltre, le autorità portoghesi ritengono che, comunque, l'avvio del procedimento sarebbe eccessivo e ingiustificato, soprattutto per due motivi: - la Commissione sarebbe obbligata, almeno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, ad operare una discriminazione positiva a favore delle regioni ultraperiferiche. Avviando il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, la Commissione non adempierebbe a tale obbligo, tanto più che essa stessa avrebbe ritenuto necessario procedere ulteriormente a una modifica degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale(9), per tener pienamente conto del nuovo articolo 299, paragrafo 2, - l'approccio adottato in merito al regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera costituirebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri casi e/o regioni. A tale riguardo, le autorità portoghesi ritengono, in particolare, che il cosiddetto "International Financial Service Center" irlandese avrebbe beneficiato di modalità di phasing out relativamente flessibili(10), mentre i servizi della Commissione avrebbero rifiutato qualsiasi possibilità di compromesso riguardo alla zona franca di Madera. (17) Tenuto conto di dette osservazioni, le autorità portoghesi considerano che la Commissione dovrebbe chiudere il procedimento mediante una decisione che confermi l'autorizzazione del regime fino al 31 dicembre 2000, secondo gli stessi termini di quella adottata nel 1995(11). IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI (18) Le osservazioni presentate dagli interessati provengono, per la maggior parte, dai beneficiari, diretti o indiretti, del regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera. Sebbene relativamente numerose, queste osservazioni in realtà non apportano elementi pertinenti ai fini della valutazione del regime in questione, giacché si limitano, in generale, a deplorare l'avvio del procedimento e a chiedere alla Commissione di astenersi dall'assumere decisioni che potrebbero nuocere al buon funzionamento della zona franca. Nessuno degli interessati sembra condividere i dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento (peraltro, quest'elemento è stato il solo aspetto sottolineato nei commenti che le summenzionate osservazioni hanno suscitato da parte delle autorità portoghesi, così come sono stati trasmessi alla Commissione con lettera n. 82 del 10 gennaio 2001 della loro Rappresentanza permanente). V. VALUTAZIONE (19) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate sia dalle autorità portoghesi sia dagli interessati, nell'ambito del procedimento d'indagine formale di cui trattasi. (20) In merito all'eventuale non accettazione delle opportune misure proposte relativamente agli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione sottolinea, in particolare, che in nessun momento, durante il periodo di 28 mesi tra la lettera SG(98) D/1684 del 24 febbraio 1998, che propone opportune misure in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, e la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale contro l'applicazione del regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera durante l'anno 2000 (decisione adottata il 28 giugno 2000), le autorità portoghesi hanno segnalato alla Commissione la loro non accettazione delle opportune misure summenzionate. Al contrario, le autorità portoghesi hanno sempre lasciato intendere, sia con lettere della Rappresentanza permanente del Portogallo che in occasione dei diversi incontri bilaterali svoltisi sull'argomento, che erano disposte a collaborare interamente con la Commissione per identificare le modifiche da introdurre nel regime in causa e per assicurare la conformità del medesimo alle disposizioni degli orientamenti, essendo pienamente consapevoli del fatto che la Commissione considerava la loro accettazione delle opportune misure come un dato acquisito. (21) Nonostante quanto sopra, la Commissione è comunque costretta a constatare che le autorità portoghesi non le hanno mai comunicato esplicitamente un'accettazione incondizionata delle opportune misure trasmesse con la lettera SG(98) D/1684 del 24 febbraio 1998. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di confutare le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento d'indagine formale, secondo le quali tale accettazione non avrebbe mai avuto luogo. Ciò premesso, il procedimento avviato per inadempienza, da parte del Portogallo, delle opportune misure proposte dalla Commissione circa l'applicazione del regime di aiuti finanziari e fiscali nella zona franca di Madera nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 è divenuto privo di oggetto. (22) La Commissione rileva altresì che il regime di aiuti della zona franca di Madera è scaduto il 31 dicembre 2000. In queste circostanze, le osservazioni che la Commissione avrebbe potuto formulare sia riguardo alle altre osservazioni presentate dalle autorità portoghesi, sia riguardo alle osservazioni presentate dagli interessati, sono del pari divenute prive di oggetto. VI. CONCLUSIONE (23) Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al regime di aiuti finanziari e fiscali cui il Portogallo ha dato esecuzione nella zona franca di Madera nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 è ormai privo di oggetto. Tuttavia, la Commissione deplora che le autorità portoghesi non le abbiano comunicato opportunamente la non accettazione della sua proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE in merito agli aiuti di Stato a finalità regionale, contrariamente a quanto sembrerebbe implicare il principio della cooperazione leale cui si ispira il succitato articolo 88, paragrafo 1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il procedimento di indagine formale relativo al regime di aiuti finanziari e fiscali cui il Portogallo ha dato esecuzione nella zona franca di Madera, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000, è ormai privo di oggetto. Articolo 2 La Repubblica Portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 301 del 21.10.2000, pag. 4. (2) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. (3) Aiuto di Stato E 19/94, ex E 13/91 e N 204/86. (4) Lettere n. 9 del 5 gennaio 1999, n. 233 del 15 marzo 1999, n. 848 del 25 agosto 1999, n. 1156 del 18 novembre 1999 e n. 19 del 5 gennaio 2000 della Rappresentanza permanente del Portogallo, e n. 853 del 4 aprile 2000 del ministro delle Finanze portoghese (registrate presso la Commissione, rispettivamente, il 7 gennaio 1999, il 18 marzo 1999, il 27 agosto 1999, il 24 novembre 1999, il 7 gennaio 2000 e il 6 aprile 2000), oltre al fax n. 11684/99 del 14 dicembre 1999 della Rappresentanza permanente del Portogallo; lettere della Commissione D/50399 del 27 gennaio 1999 e D/51612 del 16 aprile 1999 indirizzate alla Rappresentanza permanente, e D/522 del 10 marzo 2000 indirizzata al ministro delle Finanze portoghese; incontri bilaterali del 26 maggio 1999, 8 dicembre 1999 e 15 dicembre 1999 tra i servizi della Commissione e le autorità portoghesi. (5) Cfr. nota 1. (6) Aiuto di Stato E 19/94 - lettera SG(95) D/1287 del 3 febbraio 1995. (7) Cfr. nota 6. (8) Rapporto COM(2000) 147 finale del 14 marzo 2000. (9) GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5. (10) GU C 395 del 18.12.1998, pag. 8. (11) Cfr. nota 6.