32003D0291(01)

2003/291/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici in Belgio e nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1439]

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/2003 pag. 0034 - 0036


Decisione della Commissione

del 25 aprile 2003

recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici in Belgio e nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1439]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio(3) istituisce le misure di lotta indispensabili da prendere in caso di insorgenza dell'influenza aviaria nel pollame, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari. Tale direttiva non si applica quando l'influenza aviaria è individuata in altri volatili. Tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure adottate.

(2) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione(5), in particolare l'articolo 3, dispone che gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni in causa non siano vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese.

(3) La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici(6), in particolare l'articolo 2, dà una definizione del giardino zoologico. Ai fini della presente decisione, tuttavia, tale definizione deve essere completata per quanto riguarda gli scambi.

(4) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno nel pollame.

(5) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi(7), con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

(7) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE(8), 2003/172/CE(9), 2003/186/CE(10), 2003/191/CE(11), 2003/214/CE(12), 2003/258/CE(13) e 2003/290/CE(14).

(8) Sulla base della decisione 2003/214/CE, le autorità olandesi hanno avviato a titolo preventivo operazioni di vuoto sanitario e di eliminazione del pollame nelle aziende e zone a rischio per evitare un'ulteriore diffusione del virus.

(9) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno comunicato alla Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

(10) Prima della conferma ufficiale della malattia, le autorità belghe hanno immediatamente messo in atto le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, e hanno applicato al tempo stesso procedure supplementari di diagnosi per la conferma della malattia.

(11) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio(15).

(12) Successivamente, previa consultazione delle autorità belghe e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/289/CE(16).

(13) Sulla base della decisione 2003/275/CE, le autorità belghe hanno avviato a titolo preventivo operazioni di vuoto sanitario e di eliminazione del pollame nelle aziende e zone a rischio per evitare un'ulteriore diffusione del virus.

(14) Per proteggere la fauna selvatica e conservare la biodiversità, il Belgio e i Paesi Bassi possono decidere di procedere ad una vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria dei volatili sensibili nei giardini zoologici.

(15) È opportuno prevedere che le informazioni essenziali concernenti la vaccinazione di emergenza siano specificate in un programma che il Belgio e i Paesi Bassi dovranno presentare alla Commissione e agli altri Stati membri.

(16) In termini di scambi internazionali, il ricorso alla vaccinazione di emergenza, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'influenza aviaria, non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui viene effettuata la vaccinazione. I volatili vaccinati non dovrebbero pertanto essere commercializzati.

(17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

- "giardino zoologico": un complesso quale definito all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE e, ai fini del commercio, un organismo, istituto o centro riconosciuto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE,

- "volatile sensibile": qualsiasi specie di volatili sensibile all'influenza aviaria e non destinata alla produzione di prodotti di origine animale.

Articolo 2

Le autorità veterinarie competenti del Belgio e dei Paesi Bassi provvedono affinché siano adottate misure rigorose di biosicurezza nei giardini zoologici dove sono custoditi volatili sensibili all'influenza aviaria, in modo da evitare il rischio di contatti che possano provocare l'introduzione e la propagazione dell'influenza aviaria. Dette misure si prefiggono in particolare di evitare contatti che presentino rischi per il pubblico e le aziende avicole.

Articolo 3

Il Belgio e i Paesi Bassi possono decidere di applicare la vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, che si considerano animali a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Il Belgio e i Paesi Bassi presentano ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione, in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un programma sulla vaccinazione contro l'influenza aviaria dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici. Il programma comprende almeno le seguenti informazioni:

- ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici nei quali si effettua la vaccinazione,

- identificazione specifica e numero di volatili sensibili,

- identificazione individuale dei volatili da vaccinare,

- tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione,

- motivazione della decisione di applicare le misure,

- calendario delle vaccinazioni da effettuare.

Articolo 5

Il Belgio e i Paesi Bassi applicano le misure conformemente alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52.

(5) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

(6) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(7) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

(8) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.

(9) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.

(10) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.

(11) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.

(12) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.

(13) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.

(14) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

(15) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.

(16) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Disposizioni sul ricorso alla vaccinazione di emergenza per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria

>SPAZIO PER TABELLA>