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17.4.2003 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/60 |
DECISIONE 2003/276/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla distruzione di munizioni per armi portatili e armi leggere in Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista l'azione comune 2002/589/PESC del 12 luglio 2002 sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (1), in particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella posizione comune 97/357/PESC del 2 giugno 1997, riguardante l'Albania (2), l'Unione europea ha manifestato l'intenzione di aiutare l'Albania a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna. L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere («SALW») e delle relative munizioni costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Albania. |
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(2) |
Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un contesto regionale, se del caso, per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali. |
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(3) |
Il ministero della Difesa albanese ha individuato una notevole quantità di munizioni per armi portatili e armi leggere, in eccedenza rispetto al fabbisogno o consegnate dalla popolazione. Molte munizioni sono imballate in modo non corretto e depositate in luoghi e condizioni non appropriate. |
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(4) |
L'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (in appresso «NAMSA») sta gestendo, nell'ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze di munizioni per armi portatili e armi leggere, che riguarda un totale di 11 665 tonnellate, durante un periodo quadriennale. |
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(5) |
La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione. |
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(6) |
L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria al progetto NAMSA a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC. |
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(7) |
La Commissione assicurerà un'adeguata visibilità del contributo dell'UE al progetto, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'Unione europea contribuisce alla distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania.
2. A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA, per un progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze delle munizioni per armi portatili e armi leggere.
3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine la Commissione stipula un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto. Tale prestito sarà utilizzato, tra l'altro, per coprire, per un periodo di dodici mesi, gli stipendi, le spese di viaggio e l'attrezzatura necessaria per la distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania. L'accordo finanziario stabilirà che la NAMSA assicura una visibilità del contributo dell'UE al progetto proporzionalmente alla sua entità.
Articolo 2
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 820 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione presenta ai pertinenti organi del Consiglio relazioni periodiche riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni si fonderanno in particolare su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione, stabilito all'articolo 1.
Articolo 4
1. La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.
2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS
(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.
(2) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 4.