17.4.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/60


DECISIONE 2003/276/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2003

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla distruzione di munizioni per armi portatili e armi leggere in Albania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del 12 luglio 2002 sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (1), in particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella posizione comune 97/357/PESC del 2 giugno 1997, riguardante l'Albania (2), l'Unione europea ha manifestato l'intenzione di aiutare l'Albania a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna. L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere («SALW») e delle relative munizioni costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Albania.

(2)

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un contesto regionale, se del caso, per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali.

(3)

Il ministero della Difesa albanese ha individuato una notevole quantità di munizioni per armi portatili e armi leggere, in eccedenza rispetto al fabbisogno o consegnate dalla popolazione. Molte munizioni sono imballate in modo non corretto e depositate in luoghi e condizioni non appropriate.

(4)

L'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (in appresso «NAMSA») sta gestendo, nell'ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze di munizioni per armi portatili e armi leggere, che riguarda un totale di 11 665 tonnellate, durante un periodo quadriennale.

(5)

La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione.

(6)

L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria al progetto NAMSA a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC.

(7)

La Commissione assicurerà un'adeguata visibilità del contributo dell'UE al progetto, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'Unione europea contribuisce alla distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania.

2.   A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA, per un progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze delle munizioni per armi portatili e armi leggere.

3.   L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine la Commissione stipula un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto. Tale prestito sarà utilizzato, tra l'altro, per coprire, per un periodo di dodici mesi, gli stipendi, le spese di viaggio e l'attrezzatura necessaria per la distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania. L'accordo finanziario stabilirà che la NAMSA assicura una visibilità del contributo dell'UE al progetto proporzionalmente alla sua entità.

Articolo 2

1.   L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 820 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione presenta ai pertinenti organi del Consiglio relazioni periodiche riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni si fonderanno in particolare su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione, stabilito all'articolo 1.

Articolo 4

1.   La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.

2.   La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. GIANNITSIS


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 4.