32003D0236

2003/236/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2003, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1104]

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 04/04/2003 pag. 0012 - 0012


Decisione della Commissione

del 3 aprile 2003

che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

[notificata con il numero C(2003) 1104]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nell'attesa che venga realizzata una nuova architettura informatica, in particolare la parte dedicata alla rete ANIMO ai sensi della decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato(3), occorre garantire la continuità della rete stessa.

(2) La decisione 92/486/CEE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/615/CE(5), deve essere modificata conseguentemente.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 7, primo sottoparagrafo, della decisione 92/486/CEE è sostituito dal testo seguente:"Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

(4) GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

(5) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 60.