32003D0225

2003/225/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo [notificata con il numero C(2002) 2143] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/2003 pag. 0001 - 0012


Decisione della Commissione

del 19 giugno 2002

relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo

[notificata con il numero C(2002) 2143]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma degli articoli citati(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con decisione del 27 ottobre 1993, la Commissione ha autorizzato il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (KMU-Investitionsprogramm des Landes Thüringen) (in prosieguo: "il regime")(2). Il 7 ottobre 1994 la Commissione ha autorizzato una versione modificata che era stata notificata nel 1994(3).

(2) Il regime modificato riguardava il periodo 1994-1996 e prevedeva aiuti agli investimenti produttivi. Con comunicazione del 26 agosto 1993, registrata il 30 agosto, la Germania aveva formalmente escluso dal regime in questione la concessione di aiuti a favore di imprese in difficoltà. Questa esclusione è stata espressamente ripresa nella decisione della Commissione, che ha limitato l'approvazione del regime alle imprese che non erano in difficoltà.

(3) Con decisione dell'8 aprile 1998, la Commissione ha autorizzato la proroga del regime in questione per gli anni 1997-2001 subordinatamente a talune condizioni modificate(4), esprimendo tuttavia nella medesima occasione dubbi sulla conformità delle modalità d'applicazione del regime con la versione notificata che essa aveva approvato. Questi dubbi erano basati sulle informazioni comunicate dalla Germania nelle relazioni annuali del 1994 e del 1995 e su quelle che riguardavano gli anni 1995 e 1996. Infatti, alla luce di tali informazioni, la Commissione non ha potuto escludere la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(4) Per questo motivo la Commissione ha ingiunto alla Germania [ingiunzione di fornire informazioni conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa "Italgrani"](5) di fornirle qualsiasi informazione che le consentisse di verificare la conformità della concessione degli aiuti con il regime approvato, compresi gli aiuti concessi a imprese che al momento dell'erogazione dell'aiuto avrebbero dovuto essere considerate in difficoltà, nonché le condizioni in base alle quali gli aiuti in questione erano stati accordati.

(5) Nelle sue osservazioni del 7 agosto 1998, la Germania ha confermato che il regime approvato non autorizzava la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, tuttavia ha precisato altresì che non veniva verificato d'ufficio se l'impresa beneficiaria era economicamente sana al momento dell'erogazione degli aiuti. La Commissione precisa che la lettera non conteneva le informazioni richieste nell'ingiunzione relative agli aiuti individuali interessati e alle modalità della loro erogazione.

(6) Per questo motivo la Commissione non è stata in grado di stabilire se il regime d'aiuto era stato applicato in conformità della versione notificata e approvata.

(7) Con lettera del 4 dicembre 1998(6), la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, al fine di verificare l'applicazione del regime in passato, nonché tutti i casi in cui esso è stato applicato. In questa decisione, la Commissione constata che la Germania non ha fornito le informazioni sugli aiuti individuali interessati richieste con l'ingiunzione menzionata in precedenza e che il regime è stato applicato in modo abusivo. Sulla base della già citata sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha pertanto deciso di valutare direttamente la conformità con il trattato dell'applicazione del regime in passato, come se si trattasse di un nuovo aiuto. Nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha invitato la Germania a presentare le sue osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del regime d'aiuto e della relativa applicazione in alcuni casi.

(8) Con la stessa lettera, la Commissione ha ingiunto alla Germania di fornirle entro il termine di un mese tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità del regime e dei relativi casi d'applicazione, precisando le informazioni che avrebbero dovuto esserle comunicate in modo particolare. Al tempo stesso, la Commissione ha annunciato che, se non avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso e che qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime sarebbe stato considerato incompatibile con il mercato comune in mancanza delle informazioni necessarie per valutarne la compatibilità.

(9) Con la stessa lettera, la Commissione ha invitato la Germania a trasmettere immediatamente ai beneficiari dell'aiuto una copia della sua lettera.

(10) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni riguardo alle misure in oggetto. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati.

(11) Con lettera del 5 marzo 1999, registrata l'8 marzo, e con lettera del 6 maggio 1999, registrata il 10 maggio, la Germania si è espressa in merito al procedimento menzionato in precedenza. Con lettera del 26 settembre 2001, registrata il 29 settembre, la Germania ha fornito, su richiesta della Commissione, alcune informazioni supplementari riguardo al numero delle imprese beneficiarie del regime che esistevano ancora nel 2001.

2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

(12) Il regime è inteso a favorire la modernizzazione e lo sviluppo delle PMI che devono affrontare i problemi economici posti dal passaggio all'economia di mercato, nonché a promuovere la creazione di piccole e medie imprese nel settore manifatturiero. A tale scopo, sono ammissibili (punto 11 della notificazione iniziale del 1o luglio 1993) gli investimenti produttivi (tranne l'acquisto di beni immobili) e gli investimenti effettuati nell'ambito di un piano di ristrutturazione. Nella sua comunicazione del 26 agosto 1993, la Germania aveva precisato che la nozione di ristrutturazione menzionata non doveva essere intesa quale misura di salvataggio e di ristrutturazione di imprese in difficoltà, ma che riguardava gli investimenti effettuati in imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario al fine di creare un nuovo stabilimento, di ampliare o di modernizzare uno stabilimento esistente o di introdurre un nuovo processo produttivo.

(13) Il regime d'aiuto in questione disponeva inizialmente di una dotazione di 24 milioni di EUR, successivamente aumentata a 42 milioni di EUR. L'aiuto all'investimento iniziale è concesso sotto forma di una sovvenzione entro un limite di 2,5 milioni di EUR per progetto, rispettando il massimale regionale applicabile al Land Turingia. Per le grandi imprese il massimale è del 35 %; nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE il massimale è maggiorato del 15 % lordo per le piccole e medie imprese che rientrano nella definizione contenuta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1992)(8) in vigore al momento dell'autorizzazione del regime da parte della Commissione.

(14) Nel quadro del regime, sono stati erogati complessivamente sessantadue aiuti a favore di sessantuno imprese(9).

(15) Il regime subordina la concessione di un aiuto alla presentazione di un piano aziendale a lungo termine.

3. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(16) I motivi che hanno indotto la Commissione ad avviare, in merito all'applicazione del regime in passato(10) e a tutti i casi d'applicazione del medesimo, il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, si fondano in particolare sulla constatazione che la Germania ha concesso aiuti a favore di imprese in difficoltà, contrariamente alle precisazioni fornite dalle autorità tedesche. Nella misura in cui il regime d'aiuto è stato applicato in modo abusivo a favore di imprese in difficoltà, le sue modalità non sono compatibili con la politica della Commissione in materia di aiuti a favore delle imprese in difficoltà, in quanto il regime in causa:

- non prevede alcun obbligo di notificazione individuale degli aiuti a favore di imprese in difficoltà o di imprese dei cosiddetti settori sensibili,

- non subordina l'erogazione dell'aiuto alla presentazione e alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole,

- non limita l'importo dell'aiuto concesso al minimo necessario per conseguire tale obiettivo.

Nella lettera con la quale informava la Germania dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha altresì ingiunto alla Germania di indicarle in quali casi in base al regime sono stati concessi aiuti a imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto, dovevano essere considerate imprese sane o in difficoltà. Le informazioni richieste riguardavano in particolare la dimensione dell'impresa, l'entità dell'aiuto (importo e intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati), l'importo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in oggetto e la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto. Nella sua lettera menzionata in precedenza, la Commissione ha inoltre informato la Germania che si sarebbe pronunciata in merito al regime d'aiuto nel suo complesso e ai singoli casi d'applicazione, a prescindere dal fatto che l'aiuto sia stato concesso o meno a un'impresa in difficoltà.

4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(17) Con lettera del 5 marzo 1999, la Germania ha fornito due tabelle dalle quali risulta che al momento dell'erogazione dell'aiuto trenta imprese potevano essere considerate in difficoltà e trentuno sane(11). Tenuto conto che una delle imprese sane ha beneficiato due volte di un aiuto, il numero di casi d'applicazione a favore di imprese sane è pari a trentadue. Questa valutazione risulta dall'esame effettuato dalle autorità tedesche in merito alla situazione delle imprese al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Con lettera del 26 settembre 2001, la Germania ha corretto le tabelle di cui trattasi dichiarando che una delle imprese considerate in precedenza in difficoltà doveva essere ormai considerata un'impresa sana. Nel complesso, in ventinove casi l'aiuto è stato accordato a imprese in difficoltà, mentre in trentatré casi l'aiuto è stato accordato a trentadue imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario.

(18) Per quanto riguarda le imprese beneficiarie ancora in attività, la Germania ha verificato i vari casi d'applicazione del regime attraverso un questionario che riguardava il numero di dipendenti, il totale del bilancio, la redditività dei capitali propri, il passivo dell'esercizio, il fatturato, la quota di capitali di prestito, il flusso di cassa e l'utilizzo delle capacità di produzione. I dati comunicati dalla Germania in data 6 maggio 1999 riguardano i tre anni che precedono l'erogazione dell'aiuto oppure, nel caso di nuove imprese, l'anno successivo all'erogazione dell'aiuto.

(19) Dalla lettera del 5 marzo 1999 si evince tuttavia che in alcuni casi la Germania non è stata in grado di fornire gli elementi relativi all'intensità dell'aiuto erogato, al numero dei dipendenti, al totale del bilancio o al fatturato, o gli elementi riguardanti eventuali aiuti pubblici provenienti da altre risorse di Stato. Gli elementi che mancano riguardano sia le imprese ritenute sane (elenco II), sia quelle considerate in difficoltà (elenco I). Per alcune imprese elencate, l'assenza di dati viene giustificata con il fatto che si trattava all'epoca di nuove imprese. La Germania non ha peraltro fornito altre spiegazioni in merito alla sua impossibilità di comunicare le informazioni richieste dalla Commissione.

(20) La Germania non ha avanzato altre argomentazioni riguardo all'applicazione del regime d'aiuto.

(21) Con lettera del 26 settembre 2001, la Germania ha informato la Commissione che, delle trentadue imprese considerate sane, ventitré erano ancora presenti sul mercato. Dalle informazioni relative alle imprese in difficoltà risulta che, delle ventinove imprese che hanno beneficiato di un aiuto, solo quattro sono ancora presenti sul mercato.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

A. Legittimità dell'aiuto

(22) Nelle decisioni del 27 ottobre 1993 e del 7 ottobre 1994, la Commissione aveva ritenuto che il regime fosse compatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per i seguenti motivi: il Land Turingia è riconosciuto come regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE(12); l'intensità dell'aiuto previsto dal regime è accettabile alla luce dei problemi economici della regione e della necessità di favorire lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro, segnatamente nelle piccole e medie imprese; infine, sono ammissibili solo imprese del settore manifatturiero che presentano buone prospettive di redditività.

(23) Infine, la Commissione si era espressamente assicurata che il regime non venisse applicato a imprese in difficoltà.

(24) Contrariamente alle assicurazioni fornite dalla Germania nella lettera del 26 agosto 1993, dal 1994 al 1996 sono stati concessi aiuti a imprese in difficoltà, l'86 % delle quali ha nel frattempo presentato istanza di fallimento - come la Germania ha del resto confermato nelle sue osservazioni del 5 marzo e dell'8 maggio 1999 e del 26 settembre 2001(13) nel quadro del procedimento. La Germania ha inoltre riconosciuto che, a seguito dell'esame retroattivo della situazione economica delle imprese al momento dell'erogazione degli aiuti, nonché delle loro prospettive future, essa avrebbe dovuto considerare queste imprese in difficoltà. La Commissione osserva che tale esame comportava una valutazione della redditività, del fatturato, della sovraccapacità, del flusso di cassa, dell'indebitamento e del valore dell'attivo netto. La Commissione constata pertanto che la Germania ha basato il suo esame sui criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1994). Inoltre, da questi elementi risulta che la Germania ha altresì concesso aiuti a imprese in difficoltà che devono essere considerate grandi imprese conformemente alla definizione data dalla Commissione nel 1992.

(25) Notificando il regime iniziale e la sua versione modificata del 1994, la Germania si era in un primo tempo conformata agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, mentre applicando il regime in un modo ritenuto abusivo in quanto non rientrante nell'ambito delle autorizzazioni del 1993 e del 1994, essa ha di fatto creato una serie di casi di aiuti individuali non notificati e quindi illegali.

(26) La Commissione deplora in particolare che la Germania non abbia rispettato la sua dichiarazione formale di non applicare il regime a imprese in difficoltà. Questi aiuti non rientrano nell'ambito delle autorizzazioni della Commissione, e pertanto devono essere considerati illegali.

(27) La Germania precisa inoltre di non aver disposto, in alcuni casi, delle informazioni necessarie per assicurare, al momento dell'erogazione dell'aiuto, il rispetto del massimale regionale e delle norme in materia di cumulo, nonché la corretta applicazione della maggiorazione prevista per le PMI. La Commissione constata pertanto che la Germania non è in grado di provare la corretta applicazione del regime d'aiuto a favore di imprese sane. Spetta comunque agli Stati membri assicurare il rispetto delle condizioni di autorizzazione di un regime e fornirne la prova in caso di necessità. In mancanza di informazioni esaustive, la Commissione conclude che neppure questi aiuti rientrano nell'ambito delle sue autorizzazioni e devono pertanto essere considerati illegali.

(28) La Commissione ha dovuto anzitutto determinare quali aiuti siano stati concessi al di fuori del regime. A tale scopo, la Commissione ha emesso un'ingiunzione in conformità della sentenza Italgrani. Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione ha successivamente stabilito che era stato concesso un numero indeterminato di aiuti individuali in violazione delle disposizioni del regime e ha pertanto avviato il procedimento riguardo agli aiuti individuali in questione. Tenuto conto che dalle informazioni disponibili risulta che per tutti gli aiuti individuali sembra esistere la possibilità che essi non siano stati accordati nel rispetto delle disposizioni del regime, e considerato che non esiste alcun elenco definitivo dei vari aiuti che si sostiene siano stati accordati conformemente al regime, la Commissione ha al contempo avviato il procedimento riguardo al regime d'aiuto nel suo complesso a motivo della sua applicazione abusiva. La Commissione aveva intenzione di procedere a un esame generale e astratto del regime d'aiuto applicato in modo abusivo e di stabilire direttamente la sua compatibilità con il trattato su questa base.

(29) Durante il procedimento la Germania ha trasmesso alla Commissione un elenco di sessantadue aiuti che essa asserisce di aver erogato conformemente al regime a sessantuno imprese. Essa ha indicato le sovvenzioni accordate a imprese in difficoltà (29), riconoscendo in tal modo che queste non rientravano nell'ambito del regime. La Germania ha altresì indicato le sovvenzioni che riteneva di aver accordato a imprese sane (33 aiuti erogati a favore di 32 imprese), fornendo alcune informazioni, ancorché incomplete, in merito a questi trentatré casi.

(30) Poiché queste informazioni avrebbero dovuto essere fornite in risposta all'ingiunzione menzionata in precedenza, il loro invio successivamente all'avvio del procedimento è tardivo. Considerando tutti i fatti di specie, la Commissione ha tuttavia deciso, nonostante l'avvio del procedimento, di verificare se ognuno dei trentatré casi individuali indicati dalla Germania rientrava effettivamente o meno nell'ambito del regime.

(31) In base agli elementi forniti dalla Germania, le trentadue imprese interessate dai trentatré casi di aiuti sono quelle di seguito riportate, che si sostiene fossero efficienti sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto:

1. FEFA Fenster & Fassaden Produktions GmbH, Zeulenroda

2. Thüringer Dämmstoffwerke GmbH, Bad Berka

3. Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik- Artikel, Bad Salzungen

4. Schlacht- und Verarbeitungs GmbH, Jena

5. Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg

6. Konstruktion-Holz-Werk Saubert KHW GmbH & Co. KG, Serba-Trotz

7. WEMAG Werkzeuge Maschinen Kunststofftechnik GmbH, Nordhausen

8. Wilhelm Steinberg Pianofortefabrik GmbH, Eisenberg

9. Möbelwerkstätten R. Nützel, Zeulenroda

10. SAPA Leichtmetallguss Sömmerda GmbH, Sömmerda

11. WEGRA-Anlagenbau GmbH, Westenfeld

12. Metallwerk Langensalza GmbH, Bad Langensalza

13. York Travelware GmbH, Kindelbrück

14. Rhönmetall GmbH, Dermbach

15. NTI New Technology Instruments GmbH, Kahla

16. Stahl- und Anlagebau Grüssing GmbH, Kambachsmühle(14)

17. Metallgestaltung Hans Reiche, Gotha

18. Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH

19. GEFO Folienbetrieb GmbH, Gera

20. Bike Systems GmbH & Co Thüringer Radwerk KG, Nordhausen

21. Metzgerei Holger Bennewitz

22. Meder Reed GmbH, Fux, Hof, Werlich GbR, Großbreitenbach

23. Fein-Elast Umspinnwerk GmbH, Zeulenroda

24. Bäckerei und Konditorei Bretschneider

25. Sägewerk Crawinkel GmbH

26. Wiegand GbR

27. Hausgeräte Altenburg GmbH

28. Analytik Jena GmbH

29. Oplibell Produktions GmbH

30. Apparate- und Industrieanlagenbau Grüssing GmbH

31. Kunststoffverarbeitung Tiefenort GmbH

32. Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, Kahla(15).

(32) Nei casi sopra menzionati, la Germania precisa di non essere stata in grado di verificare le circostanze della concessione dell'aiuto, in quanto l'impresa è in liquidazione o non è più in attività o per mancanza di informazioni. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione non può valutare se l'aiuto accordato in questi casi rientra nell'ambito del regime.

(33) In particolare, per quanto riguarda la categoria delle imprese sane, la Germania non è in grado di fornire indicazioni in merito all'intensità dell'aiuto di cui hanno beneficiato le due imprese di seguito indicate, poiché questo dato non figura nel fascicolo di concessione dell'aiuto:

- Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik-Artikel, Bad Salzungen,

- Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg

In questi due casi la Germania non dispone pertanto di elementi che consentano di affermare che l'intensità dell'aiuto fissata nel regime è stata rispettata. Ne consegue che la Commissione non è in grado di stabilire se gli aiuti in causa rientrano nell'ambito del regime.

(34) Neppure per le tre imprese di seguito riportate le autorità tedesche sono in grado di precisare se si tratta di PMI, in quanto questo dato non figura nel fascicolo di concessione dell'aiuto:

- Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik-Artikel, Bad Salzungen,

- Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg,

- Kahla Porzellan GmbH, Kahla.

(35) Per nessuno dei casi di aiuto la Germania ha indicato se gli investimenti sostenuti dal programma del Land Turingia hanno anche beneficiato di aiuti a titolo di un altro regime di aiuti agli investimenti, ad esempio il regime dei premi fiscali agli investimenti. È vero che la Commissione non aveva espressamente chiesto questa informazione al momento dell'avvio del procedimento.

(36) In sintesi, la Commissione constata che l'applicazione del regime a favore delle società Marit, Topogramm e Kahla(16) era illegale. Per quanto riguarda gli altri casi d'applicazione a favore di imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto, la Commissione ritiene che essi rientrino nell'ambito del regime approvato, a condizione che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti in causa non superino l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status (cfr. considerando 34) e del 50 % lordo in tutti gli altri casi. Gli aiuti che non soddisfano questa condizione sono illegali. Per converso, qualora gli aiuti soddisfino questa condizione, il complemento d'esame in merito alla loro compatibilità con il mercato comune è inutile.

B. Esistenza di un aiuto di Stato

(37) Per quanto riguarda il fatto di stabilire se le ventinove sovvenzioni concesse a imprese che, secondo la Germania, erano in difficoltà e ad imprese sane che non rientravano nel campo d'applicazione del regime costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione sostiene quanto di seguito riportato.

(38) Nel caso di specie, l'oggetto dell'esame della Commissione è il mancato rispetto di una condizione contenuta in un regime d'aiuto. Ne consegue che l'esame riguarda più la questione della compatibilità con il mercato comune che la questione se si tratti o meno di un aiuto di Stato.

(39) Il regime d'aiuto costituisce uno strumento attraverso il quale lo Stato membro accorda vantaggi alle imprese che soddisfano le condizioni stabilite in detto regime. La Germania non ha concesso aiuti ad hoc e non ha notificato ciascun caso individualmente alla Commissione. Per questo motivo la Commissione, per la natura della misura vera e propria e per i poteri che ad essa sono conferiti dal trattato, dal regolamento (CE) n. 659/1999(17) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e dalla giurisprudenza della Corte(18), è tenuta a procedere ad un esame generale e astratto. La Commissione non esamina individualmente l'esistenza di un aiuto di Stato in ciascuno dei casi esclusi dal campo d'applicazione del regime esistente.

(40) La Germania ha introdotto e applicato il regime d'aiuto al fine di ottenere un effetto ben preciso e chiaramente definito. Tutti gli elementi necessari per stabilire se un regime d'aiuto contiene un aiuto di Stato sono presenti in questo regime. Inoltre, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, l'esame della questione se le sovvenzioni concesse nel quadro del regime costituiscono o meno un aiuto di Stato non condurrebbero probabilmente a un risultato diverso in ciascun caso di aiuto individuale, segnatamente rispetto alle imprese sane o alle imprese in difficoltà. Infatti, per quanto riguarda le imprese in difficoltà, le sovvenzioni sarebbero di regola considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Lo Stato membro ha notificato il regime iniziale quale aiuto di Stato, e questo regime è stato approvato dalla Commissione in quanto tale. Successivamente lo Stato membro ha concesso aiuti al di fuori del campo d'applicazione del regime approvato.

(41) La Commissione ritiene che sarebbe stata tenuta a stabilire singolarmente l'esistenza di un aiuto di Stato in ciascuno dei casi illegali solo se la Germania ne avesse fatto richiesta. Ciascuna richiesta avrebbe dovuto essere accompagnata almeno da tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare ogni caso individualmente; in altre parole, le informazioni avrebbero dovuto essere di norma fornite alla Commissione nel quadro della notificazione completa di un aiuto individuale in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Germania è consapevole dei dubbi che la Commissione ha nutrito riguardo a questi casi. Se essa avesse ritenuto che alcuni aiuti avrebbero dovuto essere valutati individualmente a motivo della loro specificità, essa avrebbe avuto l'obbligo di comunicarne tutti i dettagli alla Commissione e di metterle a disposizione tutte le informazioni necessarie per una valutazione individuale.

(42) Il regime prevede aiuti intesi a promuovere gli investimenti produttivi da parte delle imprese attive in Turingia. Gli aiuti accordati provengono da risorse del Land Turingia. Poiché il regime consente di migliorare la competitività delle imprese beneficiarie, siano esse economicamente sane o meno, e che alcune di queste misure possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri, il regime comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(43) Sia in risposta all'ingiunzione di fornire informazioni che nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Germania non ha fornito informazioni che consentano di concludere che alcuni aiuti in causa non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

C. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

(44) Le deroghe e le esenzioni riguardanti le misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono enunciate all'articolo 87, paragrafi 2 e 3. L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, e in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettere b) e c), non è tuttavia applicabile in quanto il regime è volto a favorire lo sviluppo delle PMI della Turingia e non ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Del resto, la Germania non invoca l'applicazione di tali deroghe. La Commissione ritiene inoltre che l'aiuto di Stato in causa non rientri nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, poiché gli aiuti non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Infine, il regime non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, in quanto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(45) Il regime d'aiuto è destinato alle imprese situate in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, fatta eccezione per quelle che appartengono ai cosiddetti settori sensibili. Per la regione assistita in causa, nel 1994(19) la Commissione ha confermato l'intensità massima degli aiuti agli investimenti del 35 % lordo per le grandi imprese e del 50 % lordo per le PMI.

(46) Tenuto conto che l'aiuto è stato concesso per un investimento iniziale, esso deve essere valutato sulla base dei criteri che disciplinano gli aiuti a finalità regionale. Se un aiuto è stato destinato al salvataggio o alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, la sua compatibilità con il mercato comune viene valutata rispetto alle norme vigenti in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(47) Il regime in causa è stato applicato per il periodo dal 1994 al 1996.

a) Compatibilità con le norme in materia di aiuti a finalità regionale

(48) Nel caso delle imprese Marit e Topogramm, nonché negli altri casi d'applicazione a favore di imprese sane al momento dell'erogazione dell'aiuto che non rientrano nell'ambito del regime approvato, considerato che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti in causa superano l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status e del 50 % lordo negli altri casi, la compatibilità degli aiuti con il mercato comune viene valutata sulla base dei testi normativi in vigore all'epoca in cui il regime è stato applicato in modo abusivo(20), conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi(21). Questa valutazione viene effettuata sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone.

(49) Dato che si tratta di aiuti all'investimento iniziale, la base di valutazione è la comunicazione del 1988 della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali(22), in combinato disposto con il punto 18 dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sui regimi di aiuti a finalità regionale (1979)(23). In questo allegato per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di una nuova impresa, all'ampliamento di un'impresa esistente o all'avviamento di un'attività che implica una modifica fondamentale del prodotto o del processo di produzione di un'impresa esistente (attraverso razionalizzazione, diversificazione o modernizzazione). Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di acquisizione di un'impresa che ha chiuso o avrebbe chiuso in assenza di detta acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale.

(50) Per il periodo in questione e fatte salve le disposizioni particolari relative agli aiuti agli investimenti a favore di imprese attive in settori sensibili, un regime d'aiuto a favore dell'investimento iniziale in una regione assistita è ritenuto compatibile con il mercato comune se non supera il massimale d'intensità indicato al considerando 45 (50 % per le PMI e 35 % per le grandi imprese), anche in caso di cumulo con altri aiuti a finalità regionale. Nei casi illegali di cui al considerando 48, la condizione di compatibilità non è soddisfatta. In questi casi, la Commissione non è pertanto in grado di stabilire, in base alle informazioni in suo possesso, se gli aiuti sono complessivamente compatibili con il mercato comune in quanto aiuti regionali.

(51) Per contro, se la Germania dispone di tutte le informazioni necessarie, ma il massimale d'intensità e/o di cumulo viene superato, la parte eccedente dell'aiuto è incompatibile con il mercato comune.

b) Compatibilità con le norme in materia di aiuti alla ristrutturazione

(52) Per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune nei ventinove casi in cui la Germania ha riconosciuto di aver concesso aiuti ad imprese in difficoltà, la Commissione tiene conto del fatto che in nessun caso è stato presentato un piano di ristrutturazione e che dalle informazioni in suo possesso non risulta che un tale piano sia esistito al momento dell'erogazione dell'aiuto.

(53) Nella sua risposta all'ingiunzione di fornire informazioni e alla decisione di avvio del procedimento, la Germania ha confermato che, contrariamente al suo impegno precedente, il regime era stato applicato ad imprese in difficoltà, molte delle quali sono da considerare grandi imprese. È pertanto opportuno che la Commissione esamini se gli aiuti agli investimenti accordati a favore di imprese in difficoltà possano essere ritenuti compatibili con il mercato comune.

(54) Secondo la prassi abituale seguita dalla Commissione fino al 1999, aiuti a finalità regionale intesi a favorire gli investimenti iniziali in imprese in difficoltà potevano essere concessi in base a un regime regionale, senza notificazione preventiva(24), a condizione tuttavia che si tenesse conto di tali aiuti nella valutazione della compatibilità di un progetto di aiuto alla ristrutturazione di imprese in difficoltà conformemente alle disposizioni d'applicazione relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(25).

(55) Nel caso di specie, gli aiuti a favore di imprese in difficoltà non sono stati concessi in base a un regime d'aiuto a finalità regionale approvato, ma sono stati invece esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione del regime approvato. La Commissione non era pertanto tenuta a verificare se gli aiuti agli investimenti in causa potevano essere considerati parte dell'aiuto alla ristrutturazione complessivo. Inoltre, considerato il numero elevato di casi in cui imprese in difficoltà hanno beneficiato di aiuti concessi applicando illegalmente il regime, la Commissione ritiene che non possa essere stabilita la finalità regionale degli aiuti in causa.

(56) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le imprese beneficiarie indicate di seguito erano in difficoltà al momento dell'erogazione dell'aiuto:

1. Graf von Henneberg Porzellan GmbH

2. WEIDA Leder GmbH

3. ALPA GmbH Textilwerk Triebes

4. KMP Kunststoff und Metallproduktion GmbH, Hohleborn

5. Porzellanambiente Reichenbach GmbH

6. Thüringer Kleiderwerk Alfred Platz GmbH, Gotha

7. Bergwerksmaschinen Diellas GmbH, Diellas

8. Franz Götz KG, Gotha

9. Modedruck Gera GmbH

10. Spezialverpackungen Polymen GmbH, Gera

11. Forstbetriebsgemeinschaft Katzhütte GmbH

12. Barbarossa Brauerei GmbH, Artern

13. Zeuro Möbelwerk GmbH, Zeulenroda

14. LMG Leichtmetallgiesserei GmbH, Gera

15. Artluminare Leuchten GmbH, Stadlilm

16. Radisch Textilbetriebs-GmbH, Neustadt/orta

17. Creaplat GmbH, Schlotheim

18. Thüringer Motorenwerke und Getriebetechnik GmbH, Nordhausen

19. Hewitt Industriekeramik, Triplis

20. UNI PUSH Motoren und Getriebetechnik GmbH, Pössneck

21. Feuerverzinkerei Heldrungen GmbH, Heldrungen

22. AWA Antriebstechnik GmbH, Weimar

23. Kyffhäuser Maschinenfabrik Artem GmbH, Artem

24. ALZI Metallveredelung GmbH, Wünschendorf

25. Göltzsch-Mühle Spezialpapierfabrik Greiz

26. TPM Pralinenmanufaktur GmbH, Issaroda

27. MAT Maschinen- und Automatisierungstechnik GmbH, Großruderstedt

28. STENTEX GmbH, Gera

29. GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG

(57) La Commissione ritiene che gli aiuti individuali agli investimenti di imprese in difficoltà possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni in materia di aiuti alle imprese in difficoltà. A norma del punto 101, lettera b), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1999), la Commissione esamina la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato "sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto".

(58) Gli aiuti oggetto d'esame sono stati erogati dal 1994 al 1996. Ne consegue che le norme applicabili agli aiuti che sono stati concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sono gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994(26) (in prosieguo: "gli orientamenti del 1994"). La Commissione ritiene che questi ultimi siano la chiara espressione della sua prassi abituale in materia di aiuti alla ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti nel quadro del regime.

(59) Per operare una distinzione tra imprese in difficoltà e imprese sane, la Commissione ha definito le prime al punto 2.1 degli orientamenti del 1994 come "imprese incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato". I sintomi tipici di tale incapacità sono "un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto". Questa definizione costituisce la base della presente decisione e conferma l'ottica nella quale la Commissione si è finora pronunciata.

(60) A questo proposito la Commissione osserva che la Germania, procedendo a un esame retroattivo delle imprese beneficiarie che ha consentito di constatare che ventinove di tali imprese(27) erano in difficoltà al momento della concessione degli aiuti, si è basata essenzialmente sugli stessi indicatori. La Commissione osserva inoltre che se la Germania avesse applicato il regime nella sua forma approvata e avesse proceduto a questo esame a tempo debito, essa avrebbe dovuto notificare individualmente questi casi alla Commissione.

(61) Nella misura in cui il regime d'aiuto è stato destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, per essere compatibile con il mercato comune esso avrebbe dovuto comportare modalità conformi agli orientamenti menzionati in precedenza. Nel caso di un aiuto al salvataggio, per essere ritenuto compatibile questo avrebbe dovuto rivestire la forma di un prestito alle condizioni del mercato o di una garanzia che consenta all'impresa di restare presente sul mercato per il periodo limitato necessario per elaborare un piano di ristrutturazione. Si deve tuttavia constatare che questa condizione non è stata soddisfatta, in quanto l'aiuto ha rivestito la forma di sovvenzioni. Nel caso di un aiuto alla ristrutturazione, il regime avrebbe dovuto prevedere un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, tenendo conto delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e della situazione del mercato del settore interessato e della sua prevedibile evoluzione. Inoltre, in conformità degli orientamenti del 1994, il regime avrebbe dovuto prevedere misure volte a evitare indebite distorsioni della concorrenza e assicurare che l'importo e l'intensità dell'aiuto fossero proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

(62) La Commissione constata che il regime d'aiuto non contiene alcuna disposizione in questo senso e che la Germania non ha presentato, per i casi particolari di sovvenzioni individuali, alcuna informazione che le consenta di accertare che le varie condizioni siano state soddisfatte.

(63) Il regime d'aiuto prevede solo la presentazione preventiva di un "piano aziendale coerente a lungo termine", ma senza richiedere un'analisi delle circostanze che hanno condotto al declino dell'impresa, né di ipotesi realistiche che consentano di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Di fatto, la Germania ha ammesso che non aveva neppure verificato se le imprese beneficiarie potevano effettivamente fare affidamento, al momento della concessione dell'aiuto, su un ripristino della loro redditività entro un lasso di tempo ragionevole.

(64) In mancanza di disposizioni quali l'obbligo di notificazione individuale degli aiuti a favore di grandi imprese in difficoltà, e in particolare la limitazione dell'importo dell'aiuto concesso al minimo necessario per consentire la ristrutturazione, e in assenza delle informazioni necessarie riguardo agli aiuti individuali, non sono state rispettate le norme applicabili, al momento dell'erogazione degli aiuti in causa, agli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infine, tenuto conto del fatto che la maggior parte delle imprese beneficiarie che la Germania ha retroattivamente riconosciuto quali imprese in difficoltà ha successivamente presentato istanza di fallimento, il "piano aziendale a lungo termine" non ha potuto essere integralmente attuato come previsto dagli orientamenti del 1994.

(65) La Commissione rammenta che aveva ingiunto alla Germania di inviarle tutti i documenti, dati e informazioni necessari per valutare la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto e di tutti gli aiuti individuali accordati in base al regime. La Commissione aveva inoltre precisato che, in mancanza delle informazioni necessarie per dichiarare la compatibilità degli aiuti in causa, li avrebbe ritenuti incompatibili. Siccome la Germania non ha comunicato informazioni che consentano di dichiarare la compatibilità degli aiuti in causa, la Commissione ritiene che, nei casi in cui il regime abbia permesso di concedere aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, questi aiuti individuali sono incompatibili con il mercato comune.

6. CONCLUSIONI

(66) Tranne i casi Marit e Topogramm, gli aiuti a favore di imprese sane al momento dell'erogazione dell'aiuto rientrano nell'ambito del regime esistente, a condizione che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti in questione non superi l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status (cfr. considerando 34) e del 50 % in tutti gli altri casi. Se questa condizione è soddisfatta, il complemento d'esame in merito alla loro compatibilità con il mercato comune è inutile. Gli altri casi particolari d'applicazione del regime, compresi i ventinove aiuti a favore di imprese che erano in difficoltà al momento dell'erogazione dell'aiuto, non rientrano nell'ambito del regime approvato.

(67) Gli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese concessi dal 1994 al 1996 nel quadro dell'applicazione abusiva del programma del Land Turingia costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(68) L'applicazione abusiva del regime d'aiuto dal 1994 al 1996 e i casi particolari d'applicazione che ne conseguono sono illegali.

(69) I casi d'applicazione illegale a favore di imprese sane e l'applicazione abusiva del regime a favore di imprese sane sono incompatibili con il mercato comune.

(70) Quando l'applicazione abusiva del regime ha permesso di concedere aiuti per il salvataggio a favore di imprese in difficoltà, tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

(71) Quando l'applicazione abusiva del regime ha consentito di concedere aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà senza rispettare i criteri previsti a tale proposito, ossia obbligo di notificazione individuale, prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza, limitazione al minimo necessario, tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

(72) Secondo la prassi costante della Commissione, qualsiasi aiuto attuato in modo illegale e ritenuto incompatibile con il mercato comune è oggetto di recupero dal relativo beneficiario in applicazione dell'articolo 87 del trattato. Questa prassi è stata confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, secondo il quale lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario e ne deve informare la Commissione.

(73) La presente decisione riguarda il regime d'aiuto nella sua applicazione abusiva, nonché tutti gli aiuti individuali in causa e deve essere eseguita immediatamente, con il recupero di tutti gli aiuti individuali indicati, siano essi stati erogati o meno in base al regime.

(74) La Commissione ricorda altresì che la presente decisione lascia impregiudicate le decisioni che essa ha adottato o che adotterà riguardo a casi d'applicazione che sono attualmente o sono stati oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma del Land Turingia inteso a favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese (in prosieguo: "il regime") costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

L'applicazione di questo regime nel mancato rispetto delle sue disposizioni è illegale.

Articolo 2

Nei casi in cui ne hanno beneficiato imprese in difficoltà, il regime e tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

Nei casi in cui hanno favorito gli investimenti iniziali di imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario, il regime e tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono compatibili con il mercato comune, a condizione che siano rispettati i massimali d'intensità di cui all'articolo 3. La parte dell'aiuto che supera il massimale d'intensità ammissibile è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

In caso di cumulo con altri aiuti a finalità regionale, anche l'aiuto all'investimento iniziale non deve superare il massimale d'intensità del 35 % lordo per le grandi imprese e del 50 % lordo per le piccole e medie imprese.

Articolo 4

La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 2, concessi illegalmente.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 10.

(2) GU C 335 del 10.12.1993, pag. 7 - Caso N 408/93 - SG(93) D/19245 del 26.11.1993.

(3) GU C 364 del 20.12.1994, pag. 7 - Caso N 480/94 - SG(94) D/14255 del 10.10.1994.

(4) Caso NN 142/97 - SG(98) D/04313 del 2.6.1998.

(5) Sentenza del 5.10.1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4635.

(6) SG(98) D/11285.

(7) Cfr. nota 1.

(8) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 8.

(9) Secondo la comunicazione del 5 marzo 1999 con la quale la Germania ha rettificato il numero di casi indicati nelle relazioni annuali del 1994 e del 1996.

(10) Ossia prima dell'8 aprile 1998, data di approvazione del regime d'aiuto nella sua versione modificata.

(11) Varie imprese beneficiarie di aiuti nel quadro del regime sono attualmente oggetto di un esame individuale da parte della Commissione.

(12) GU C 373 del 29.12.1994 - Aiuto N 464/1993 (per il periodo 1994-1996).

(13) Conformemente alla comunicazione delle autorità tedesche del 26 settembre 2001, nel 2001 non vi erano più di ventisette imprese in attività, di cui quattro sono considerate in difficoltà e ventitré possono essere considerate sane.

(14) Questa impresa ha beneficiato due volte di un aiuto in base al regime.

(15) Questa impresa figurava inizialmente nell'elenco delle imprese in difficoltà. Con la sua comunicazione del 26.9.2001 la Germania ha rettificato questo elenco e ha dichiarato che Kahla doveva essere considerata un'impresa efficiente sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto. Questo caso d'applicazione è attualmente oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (C 62/2000), e la presente decisione lascia impregiudicata la decisione che la Commissione adotterà al riguardo.

(16) Cfr. nota 15.

(17) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(18) Sentenza del 14.10.1987, causa 248/84, Germania/Commissione, punti 17 e 18, Racc. 1987, pag. 4013; sentenza del 5.10.1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, punti 20 e 21, Racc. 1994, pag. I-4635; sentenza del 17.6.1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, punto 48, Racc. 1999, pag. I-3671; sentenza del 19.10.2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, punto 51, Racc. 2000, pag. I-8855.

(19) Aiuto N 464/1993 - SG(94)D/1551 del 4.2.1994 (GU C 373 del 29.12.1994, pag. 3).

(20) In ogni caso, l'applicazione delle norme attualmente in vigore in materia di aiuti regionali non si tradurrebbe in una valutazione più favorevole nei confronti dei beneficiari rispetto a quella che si otterrebbe applicando le norme contenute nella presente decisione.

(21) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(22) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

(23) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

(24) La Commissione ha modificato questa prassi adottando nel 1999 gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2) e prevedendo misure opportune ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. Da allora, qualsiasi aiuto agli investimenti a favore di una grande impresa in difficoltà deve essere notificato individualmente.

(25) In questo senso, cfr. gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al fondo di pagina 21. L'esame riguarda in modo particolare la determinazione del minimo necessario per consentire di ripristinare la redditività dell'impresa; a questo proposito, qualsiasi aiuto agli investimenti concesso nel quadro di un progetto di ristrutturazione deve essere considerato parte dell'aiuto complessivo, e quest'ultimo non deve superare il minimo necessario per ripristinare la redditività.

(26) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 2.

(27) La maggior parte delle quali ha nel frattempo presentato istanza di fallimento.