32003D0224

2003/224/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2003, relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 1495:1997 "Piattaforme elevabili — Piattaforme di lavoro autosollevanti su montanti" in conformità della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 831]

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 01/04/2003 pag. 0070 - 0072


Decisione della Commissione

del 21 marzo 2003

relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 1495:1997 "Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su montanti" in conformità della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/224/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine(1), modificata dalla direttiva 98/79/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(3), modificata dalla direttiva 98/48/CE(4),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 della direttiva 98/37/CE dispone che le macchine possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o delle cose, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

(2) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea copre una o più esigenze essenziali di sicurezza si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma sia conforme alle esigenze essenziali in materia.

(3) È fatto obbligo agli Stati membri di pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE i Paesi Bassi hanno notificato un'obiezione formale sostenendo che la norma EN 1495:1997 adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 21 aprile 1997, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5) il 13 marzo 1998, non soddisfa interamente le esigenze essenziali in tema di sanità e sicurezza.

(5) La Commissione riconosce che l'impiego delle piattaforme in questione può comportare determinati rischi, giacché la norma EN 1495:1997 non soddisfa interamente le esigenze essenziali in tema di sicurezza e sanità per quanto attiene alla progettazione ed alla costruzione dei macchinari nonché dei dispositivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, in particolare le esigenze 1.5.15 "Rischio di caduta", 1.7.4 "Istruzioni per l'uso" e 6.3 "Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo". Per quanto più in particolare riguarda le clausole 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo capoverso, la tabella 8 e la figura 9 della norma EN 1495:1997, la Commissione considera che i provvedimenti presi sotto il profilo della concezione e della costruzione della piattaforma non permettono di garantire un elevato livello di sicurezza in tutte le applicazioni prevedibili.

(6) Nell'interesse della sicurezza e della certezza del diritto è opportuno che la pubblicazione dei riferimenti alla norma in questione sia accompagnata da un avvertimento adeguato e gli Stati membri inseriscano un identico avvertimento nelle norme nazionali di recepimento della norma EN 1495:1997.

(7) È pertanto il caso di pubblicare nuovamente i riferimenti alla norma EN 1495:1997,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma EN 1495:1997 sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato.

Articolo 2

Quando, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, gli Stati membri pubblicano i riferimenti dei una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 1495:1997, essi corredano la pubblicazione con un avvertimento identico a quello contenuto nei riferimenti alla norma EN 1495:1997 di cui all'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.

(2) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(4) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

(5) GU C 78 del 13.3.1998, pag. 2.

ALLEGATO

Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

>SPAZIO PER TABELLA>

Avvertimento:

la presente pubblicazione non riguarda i paragrafi 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo capoverso, la tabella 8 e la figura 9 della norma EN 1495:1997, per i quali non fornisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 98/37/CE.

Avvertenza:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco è allegato alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

La Commissione garantisce l'aggiornamento della presente lista.

Altre norme armonizzate in materia di macchine sono state pubblicate in edizioni precedenti della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un elenco aggiornato e completo è disponibile in Internet sul server Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/ enterprise/newapproach/ standardization/harmstds/reflist/ machines.html

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.