32003D0209

2003/209/CE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, che istituisce un gruppo consultivo denominato "Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani"

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 26/03/2003 pag. 0025 - 0027


Decisione della Commissione

del 25 marzo 2003

che istituisce un gruppo consultivo denominato "Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani"

(2003/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si conserva e sviluppa quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) L'Unione garantisce ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori.

(3) La tratta degli esseri umani è proibita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) La tratta degli esseri umani, quale definita nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani(1), è un grave crimine, che comporta violazioni dei diritti e della dignità dell'uomo e richiede un approccio multidisciplinare nei confronti di tutti gli anelli della catena della tratta, nei paesi d'origine, in quelli di transito e in quelli di destinazione.

(5) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto l'adozione di misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha ribadito la necessità di una lotta risoluta contro la tratta degli esseri umani.

(6) La dichiarazione di Bruxelles, che rappresenta il risultato finale della "Conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta degli esseri umani - Una sfida mondiale per il XXI secolo", tenutasi dal 18 al 20 settembre 2002, contiene in allegato raccomandazioni, norme e migliori pratiche e ribadisce la necessità che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani.

(7) Il gruppo di esperti dovrebbe apportare un sostanziale contributo all'ulteriore sviluppo della prevenzione e della repressione della tratta degli esseri umani e consentire alla Commissione di raccogliere opinioni su qualsiasi iniziativa che essa intenda intraprendere in relazione alla tratta degli esseri umani.

(8) È pertanto opportuno procedere all'istituzione del gruppo di esperti, alla definizione del suo mandato ed all'organizzazione del suo funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1. Con la presente decisione viene istituito un gruppo consultivo denominato "Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani", in appresso "gruppo di esperti".

2. Il gruppo di esperti è composto di persone qualificate e competenti per affrontare questioni relative alla tratta degli esseri umani. La competenza si basa sull'esperienza acquisita attraverso attività svolte per le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati e per organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative impegnate nella lotta contro la tratta degli esseri umani o attraverso attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati.

Articolo 2

Missione

1. La Commissione può consultare il gruppo di esperti in merito a qualsiasi questione relativa alla tratta degli esseri umani.

2. Il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione, tenendo in debito conto le raccomandazioni contenute nella dichiarazione di Bruxelles.

3. In particolare, entro nove mesi dalla sua costituzione, il gruppo di esperti, sulla base di tali raccomandazioni, presenta una relazione che sia di ausilio alla Commissione per avanzare ulteriori proposte concrete a livello europeo.

Articolo 3

Composizione

1. Il gruppo di esperti è composto da 20 membri.

2. I membri del gruppo di esperti sono persone che dispongano di un'esperienza acquisita attraverso attività svolte per:

a) le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea (7 membri);

b) le amministrazioni dei paesi candidati (4 membri);

c) organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative operanti a livello europeo e con una comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (9 membri).

Le persone che dispongano di un'esperienza acquisita attraverso attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell'Unione europea possono anch'esse divenire membri del gruppo di esperti qualora siano proposte dalle amministrazioni o organizzazioni di cui sopra.

3. Nel gruppo di esperti i due sessi sono rappresentati nella misura di almeno il 40 % ciascuno.

4. I membri sono nominati in qualità di esperti indipendenti e non rappresentano gli Stati o le organizzazioni per cui lavorano.

Articolo 4

Nomina

1. I membri sono nominati dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi di competenza ed esperienza comprovate. La Commissione nomina i membri sulla base di un elenco di tutte le persone proposte dalle seguenti parti:

a) i governi degli Stati membri dell'Unione europea;

b) i governi dei paesi candidati;

c) organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative attive nella prevenzione e nella repressione della tratta degli esseri umani a livello europeo e i cui progetti in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani siano stati cofinanziati nell'ambito di uno dei programmi comunitari STOP I o STOP II.

Ciascuno Stato membro o paese candidato e ciascuna organizzazione di cui sopra può proporre un massimo di tre candidati.

2. La Commissione pubblica, per informazione, l'elenco dei membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Mandato

1. Il mandato dei membri è della durata di un anno, rinnovabile.

2. Alla scadenza del mandato, i membri del gruppo di esperti rimangono in carica fino a quando non si sia proceduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. La cessazione del mandato di un membro si verifica in caso di dimissioni o decesso. In tal caso, si procede alla sostituzione del membro per la durata restante del mandato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni esercitate non danno diritto ad una retribuzione.

Articolo 6

Gruppi di lavoro

Ai fini dell'adempimento della sua missione, quale definita all'articolo 2, il gruppo di esperti può istituire gruppi di lavoro ad hoc. I gruppi di lavoro sono composti al massimo da 8 membri.

Articolo 7

Esperti supplementari

1. Il gruppo di esperti può invitare a partecipare ai suoi lavori persone aventi una competenza specifica in merito ad una questione all'ordine del giorno. La loro partecipazione è limitata alla discussione della questione per la quale sono state invitate.

2. Il gruppo di esperti può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative.

Articolo 8

Presidenza e ufficio di presidenza

1. Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei membri presenti, un presidente e 2 vicepresidenti.

2. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i vicepresidenti restano in carica fino a quando non si sia proceduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. In caso di cessazione del mandato a causa di dimissioni o decesso del presidente o di uno dei vicepresidenti, si procede alla loro sostituzione per la durata restante del loro mandato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

4. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza prepara ed organizza l'attività del gruppo di esperti.

6. L'ufficio di presidenza può invitare a partecipare alle sue riunioni i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro.

Articolo 9

Segreteria

La Commissione assicura i servizi di segreteria per il gruppo di esperti, l'ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro.

Articolo 10

Partecipazione dei servizi della Commissione

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Pareri e relazioni

1. Il gruppo di esperti trasmette alla Commissione i suoi pareri e le sue relazioni. La Commissione può fissare un termine entro il quale i pareri o le relazioni devono essere presentati.

2. Le discussioni del gruppo di esperti non si concludono con un voto. Se un parere o una relazione sono adottati all'unanimità dal gruppo di esperti, questo elabora conclusioni comuni che sono allegate al verbale della riunione. Se il gruppo di esperti non perviene ad un consenso unanime su un parere o su una relazione, esso comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse in seno al gruppo.

3. La Commissione può pubblicare su Internet le relazioni, i pareri e i resoconti del gruppo di esperti che non abbiano carattere riservato.

Articolo 12

Riunioni

1. Il gruppo di esperti si riunisce su invito della Commissione, presso la sede di quest'ultima.

2. L'ufficio di presidenza si riunisce su iniziativa del presidente, di concerto con la Commissione, presso la sede di quest'ultima.

Articolo 13

Riservatezza

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del gruppo di esperti sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite attraverso la loro attività in seno al gruppo di esperti o ai suoi gruppi di lavoro qualora la Commissione li abbia informati del carattere riservato di un determinato parere o di una determinata questione. In questo caso, solo i membri del gruppo di esperti e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.