32003D0196

2003/196/CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, concernente il sistema di aiuti di Stato C 42/2002 (ex N 286/2002) che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore delle compagnie aeree francesi [notificata con il numero C(2002) 4833] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 24/03/2003 pag. 0061 - 0065


Decisione della Commissione

dell'11 dicembre 2002

concernente il sistema di aiuti di Stato C 42/2002 (ex N 286/2002) che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore delle compagnie aeree francesi

[notificata con il numero C(2002) 4833]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di detti articoli(1), considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con fax dell'11 aprile 2002, registrato il 12 aprile 2002 sotto il numero TREN (2002) A/56617, la Francia ha notificato alla Commissione un regime di compensazione delle perdite nel settore aereo per il periodo che inizia il 15 settembre 2001.

(2) Con lettera del 5 giugno 2002, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di questo aiuto.

(3) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in causa.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Contesto

(5) A causa degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, alcune parti dello spazio aereo sono state chiuse per molti giorni. Questo è stato particolarmente il caso dello spazio aereo degli Stati Uniti, completamente vietato dall'11 al 14 settembre 2001 e che è stato riaperto gradualmente alla navigazione soltanto a partire dal 15 settembre 2001. Altri Stati sono stati obbligati a prendere misure simili su tutto o parte del loro territorio.

(6) Di conseguenza e durante questo periodo iniziale, le compagnie aeree hanno dovuto annullare i voli nello spazio aereo interessato e hanno subito perdite a causa delle perturbazioni riguardanti il resto del traffico o dell'impossibilità di realizzare l'inoltro completo di alcuni passeggeri.

(7) L'ampiezza e il carattere repentino di questi eventi e dei costi che hanno generato per le compagnie aeree hanno indotto gli Stati membri a prevedere dispositivi eccezionali di compensazione.

(8) Nel caso della Francia, il regime relativo a tali compensazioni per le perdite subite dall'11 al 14 settembre 2001 è stato oggetto di una decisione positiva della Commissione(3). Questa decisione è stata presa sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e degli orientamenti definiti dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Conseguenze per l'industria del trasporto aereo dopo gli attentati negli Stati Uniti(4) (qui di seguito denominata "la comunicazione del 10 ottobre 2001"). Il bilancio autorizzato a questo titolo per la Francia era di 54,9 milioni di EUR.

Nuovo regime notificato dalla Francia

(9) Il regime notificato, oggetto della presente decisione, prevede l'estensione del regime approvato per il periodo che termina il 14 settembre 2001. Prevede la compensazione delle perdite per il periodo dal 15 al 19 settembre 2001 per le compagnie regolari e di charter, e dal 15 al 30 settembre 2001 per le compagnie di aviazione di affari.

(10) Le autorità francesi sostengono nella loro notifica, che la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti ha avuto conseguenze dirette sulle compagnie aeree oltre il 14 settembre 2001, poiché soltanto a partire dal 20 settembre le compagnie regolari hanno potuto predisporre un programma stabilizzato di voli, rispettando le nuove misure di sicurezza imposte dalle autorità americane per penetrare nel loro spazio aereo. Restrizioni simili hanno inciso sulle compagnie di aviazione di affari fino a fine settembre 2001.

(11) Le autorità francesi precisano, al punto 2.1 della notifica, che il presente regime non modifica la dotazione di bilancio di 54,9 milioni di EUR approvata nella decisione della Commissione riguardante il regime di compensazione delle perdite in seguito alla chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001.

(12) Le società aeree ammissibili sono i vettori aerei che detengono una licenza di esercizio di trasportatore aereo o un'approvazione di trasporto aereo rilasciate dalle autorità francesi e valide all'11 settembre 2001. Ai fini della compensazione, le perdite di esercizio subite dalle compagnie aeree devono essere direttamente legate alle restrizioni di accesso dello spazio aereo degli Stati Uniti, a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, sul periodo dal 15 al 19 settembre 2001(5) e devono essere legate ad uno degli elementi seguenti:

- l'impossibilità per una compagnia aerea di effettuare un volo a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti,

- le perturbazioni derivate da dette restrizioni su altri voli di questa compagnia o di altre compagnie,

- l'impossibilità, per alcuni passeggeri di altri voli di questa compagnia o di altre compagnie, di completare il loro tragitto.

(13) In compenso, le perdite derivanti dall'annullamento di un volo ad iniziativa propria della compagnia, o dall'annullamento da parte di passeggeri del loro viaggio per ragioni personali, non sono considerate come fatti indennizzabili.

(14) Solo le attività legate al trasporto pubblico di passeggeri o di trasporto possono essere oggetto di compensazioni. Le perdite riguardanti altre attività dell'impresa, come in particolare la manutenzione o la fornitura di prestazioni di bordo, non sono ammissibili.

(15) La compensazione massima prevista sarà calcolata tenendo conto delle linee o reti della compagnia per le quali le perdite di esercizio subite possono essere compensate. La perdita di fatturato compensabile a titolo di questo regime potrà tuttavia riguardare tutta la rete delle compagnie aeree, tanto in Nordamerica che in Europa o in altre parti del mondo.

(16) Per queste linee o reti, il calcolo terrà conto:

- delle perdite di fatturato registrate nel corso del periodo dal 15 al 19 settembre 2001(6) rispetto alla situazione che sarebbe stata considerata come normale se gli eventi dell'11 settembre 2001 non si fossero verificati; la perdita di fatturato sarà calcolata comparando il traffico registrato da ogni compagnia durante i cinque giorni in causa con quello registrato dalla stessa compagnia nel corso dei cinque giorni equivalenti della prima settimana di settembre, corretto dall'evoluzione constatata in occasione dei periodi corrispondenti dell'anno 2000,

- dei costi che avrebbero dovuto essere sostenuti se l'attività non avesse risentito degli eventi dell'11 settembre 2001, e che sono stati evitati,

- dei sovraccosti di esercizio che le compagnie hanno dovuto sopportare a causa della sospensione della loro attività e che non sono inclusi nelle assicurazioni.

(17) L'importo della compensazione massima non può essere superiore a cinque trecentosessantacinquesimi (5/365) del fatturato dell'impresa.

(18) Le autorità francesi hanno precisato di avere consultato tutte le compagnie aeree ammissibili. Al termine di questo processo, hanno previsto compensazioni per otto società francesi comunitarie per un importo totale di circa 20,96 milioni di EUR(7). Hanno anche precisato di prevedere compensazioni per società francesi extracomunitarie, basate in Polinesia francese(8), qualora gli aiuti individuali previsti per le compagnie comunitarie fossero accettati dalla Commissione.

(19) La Francia ha segnalato alla Commissione di averle trasmesso queste informazioni dettagliate per beneficiario per permettere un esame caso per caso; le autorità francesi considerano che questo approccio è conforme a quello definito dal Consiglio "Trasporti" il 16 ottobre 2001(9) per la valutazione delle compensazioni oltre il 14 settembre 2001.

(20) La Commissione ha deciso di avviare la procedura formale di esame a causa dei suoi dubbi quanto alla conformità di tale regime di aiuti con il trattato, con riferimento non soltanto al superamento del periodo previsto al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001, ma anche e soprattutto all'assenza di evento straordinario e al cambiamento di natura della perdita risarcibile oltre il 14 settembre 2001.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(21) Nessun terzo interessato ha comunicato osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese.

IV. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(22) Le autorità francesi non hanno comunicato alla Commissione osservazioni complementari entro il termine di un mese previsto dalla decisione di apertura della procedura o entro il termine supplementare di un mese che esse avevano chiesto con il loro fax del 3 luglio 2002, registrato dalla Commissione sotto il numero TREN (2002) A/61 839. Al 1o novembre 2002 la Commissione non aveva ricevuto alcuna osservazione.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Esistenza di un aiuto

(23) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, "salvo deroghe [...], sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

(24) Le sovvenzioni alle compagnie aeree costituiscono un'assegnazione di risorse di Stato a loro favore e rappresentano dunque per esse un vantaggio economico certo.

(25) La misura oggetto della presente decisione e che riguarda il trasporto aereo è selettiva per natura. Inoltre, le otto compagnie aeree destinatarie degli aiuti del regime sono state esplicitamente identificate (cfr. considerando 18 e nota 6).

(26) Nel quadro di un mercato aereo liberalizzato dall'entrata in vigore del "terzo pacchetto" il 1o gennaio 1993(10), le compagnie aeree di uno Stato membro si trovano in situazione di concorrenza con altre società che dipendono da altri Stati membri. In particolare, le otto compagnie aeree ammissibili all'aiuto operano attivamente sul mercato comunitario. Le sovvenzioni previste a loro favore, e il vantaggio che ne traggono, influiscono sugli scambi tra gli Stati e sono suscettibili di influire sulla concorrenza.

(27) Queste misure, costitutive di aiuto di Stato, sono compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste.

Base legale per la valutazione dell'aiuto

(28) Dopo avere esaminato il regime in causa alla luce delle sue disposizioni e la sua eventuale applicazione agli otto beneficiari potenziali che sono stati identificati (cfr. considerando 18 e nota 6), la Commissione considera che nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, sembra applicabile nella fattispecie.

(29) Infatti, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato non si applicano poiché non si tratta, nel caso presente, di un aiuto a carattere sociale concesso a consumatori privati, o di un aiuto concesso ad alcune regioni della Repubblica federale di Germania.

(30) Siccome non si tratta neppure di un aiuto volto a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato non potranno essere prese in considerazione.

(31) Infine, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato, che mirano rispettivamente a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave perturbamento dell'economia di uno Stato membro e a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, non sono pertinenti nel caso presente.

(32) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Nella comunicazione del 10 ottobre 2001(11), la Commissione considera che gli eventi dell'11 settembre 2001 possono essere definiti eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(33) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001, la Commissione spiega le condizioni che ritiene necessarie per considerare che le compensazioni legate a questi eventi rispettano le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato:

"La Commissione ritiene che i costi direttamente legati alla chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001, possano essere considerati una conseguenza diretta degli eventi dell'11 settembre 2001 e possano quindi essere compensati dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la compensazione va versata in modo non discriminatorio a tutte le compagnie aeree di uno stesso Stato membro,

- essa riguarda esclusivamente i costi generati fra l'11 e il 14 settembre 2001 a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane,

- l'importo della compensazione è calcolato in modo preciso e oggettivo, paragonando il traffico registrato da ogni compagnia aerea nel corso dei quattro giorni in causa a quello della stessa compagnia nel corso della settimana precedente, con l'applicazione di un coefficiente correttore che tenga conto dell'evoluzione tendenziale registrata nel corrispondente periodo dell'anno 2000; l'importo massimo della compensazione, che tiene conto sia dei costi sostenuti che di quelli evitati, è pari alle perdite debitamente constatate durante i quattro giorni; essa non può in ogni caso superare quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato della società."

Compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(34) Il regime notificato si prefigge di compensare le perdite per periodi che vanno fino al 19 settembre 2001 per le compagnie regolari, e fino al 30 settembre 2001 per quelle di affari. Supera dunque chiaramente il quadro considerato ammissibile nella comunicazione del 10 ottobre 2001 per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, circoscritto al periodo dall'11 al 14 settembre 2001 e limitato alle perdite, direttamente legate alla chiusura dello spazio aereo e già approvate, subite durante questo periodo.

(35) Se la Commissione ha già considerato al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 che presentavano il carattere di "evento eccezionale" la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti dall'11 al 14 settembre 2001 e la compatibilità delle compensazioni delle perdite derivanti da questa chiusura, essa non ha invece considerato come tali altri danni aventi legami indiretti con detta chiusura. È in particolare il caso delle perdite subite dalle compagnie aeree dopo la riapertura dello spazio aereo il 15 settembre.

(36) La Commissione ha spiegato nella comunicazione del 10 ottobre 2001 che la compensazione riguarda "esclusivamente i costi generati [...] a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane". Ora, le autorità francesi descrivono in modo dettagliato, nella loro notifica, le misure di sicurezza supplementari imposte dalle autorità americane, come ad esempio il controllo dei bagagli all'atto della registrazione, la sorveglianza ravvicinata degli aeromobili, l'ispezione filtraggio del personale, e la verifica che queste autorità intendevano praticare dell'applicazione delle misure, e precisano che: "I termini di applicazione di queste misure non hanno permesso alle compagnie di riprendere già dal 15 settembre la totalità dei loro voli."

(37) Le autorità francesi riconoscono dunque che la situazione, dopo il 14 settembre 2001, non era più caratterizzata da un'interruzione del traffico bensì da una gestione più costrittiva delle linee aeree con riferimento alle misure di sicurezza. Tali sovraccosti, se non sono frequenti, non possono tuttavia essere considerati come eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Sovraccosti o restrizioni operative simili si sono verificati o esistono in caso di divieto di sorvolo di alcune zone geografiche a causa di conflitti, ad esempio nei Balcani, o per il servizio aereo verso paesi che presentano un rischio politico specifico, senza tuttavia che a questo titolo si possa prevedere una qualsiasi forma di aiuto.

(38) La Commissione non può pertanto considerare che le conseguenze indirette degli attentati dell'11 settembre 2001, come le difficoltà operative di linee aeree a partire dal 15 settembre, siano messe sullo stesso piano delle loro conseguenze dirette, cioè la chiusura completa di alcune parti dello spazio aereo fino al 14 settembre, e quindi l'impossibilità di operare sulle linee aeree in tale spazio. Le conseguenze indirette degli attentati si sono fatte sentire in modo più o meno prolungato e restano ancora oggi sensibili in numerosi settori dell'economia mondiale ma, rispetto a qualsiasi altra crisi economica o politica, queste difficoltà pur penalizzanti che siano non possono rivestire il carattere di eventi eccezionali e, pertanto, permettere l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(39) Inoltre, se l'importo massimo della compensazione di cinque trecentosessantacinquesimi (5/365) del fatturato annuale di una società corrisponde, nello spirito, a quello di quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) definito dalla Commissione per i quattro giorni dall'11 al 14 settembre, esso condurrebbe una società data a poter beneficiare di una compensazione massima di nove trecentosessantacinquesimi (9/365) del suo fatturato annuale. I limiti della comunicazione del 10 ottobre 2001 si troverebbero così superati in modo molto significativo, fatto che non permetterebbe di considerare che le circostanze di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono riunite.

(40) Circa le conclusioni del Consiglio "Trasporti", del 16 ottobre 2001, alle quali la Francia si riferisce a sostegno della sua notifica, la Commissione ricorda che queste conclusioni hanno soltanto un valore di indicazione politica e che non sono giuridicamente vincolanti nel quadro dell'esame della compatibilità degli aiuti. Inoltre, se il Consiglio invita la Commissione, al punto 7 di dette conclusioni, per il periodo posteriore al 14 settembre ad esaminare caso per caso la compensazione che potrebbe essere accordata su base di criteri oggettivi per controbilanciare le restrizioni imposte alle società aeree europee dal paese di destinazione, esso segnala anche che nessun aiuto o compensazione devono comportare distorsioni della concorrenza tra gli operatori. Nel quadro della sua valutazione della parità di trattamento tra operatori sulla quale la Commissione deve vegliare, essa nota quindi che nessun'altra proposta concernente una durata equivalente è stata notificata a favore dei loro operatori aerei dagli altri Stati membri. La Commissione non ha inoltre finora autorizzato, in nessuna delle sue decisioni in materia(12), compensazioni al di là del periodo che termina il 14 settembre 2001.

VI. CONCLUSIONI

(41) La Commissione, alla luce di tutto ciò che precede, conclude circa l'incompatibilità della misura notificata con il mercato comune, senza che questa misura possa beneficiare in particolare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), come interpretato nella comunicazione del 10 ottobre 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore delle compagnie aeree francesi e volto a compensare oltre il 14 settembre 2001 le perdite che hanno subito a causa della chiusura parziale dello spazio aereo è incompatibile con il mercato comune.

Questo aiuto non può, per questa ragione, essere messo ad esecuzione.

Articolo 2

La Francia informa la Commissione, entro due mesi a partire dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Loyola de Palacio

Vicepresidente

(1) GU C 170 del 16.7.2002, pag. 11.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Decisione riguardante l'aiuto N 806/2001, del 30 gennaio 2002 (GU C 59 del 6.3.2002, pag. 25).

(4) COM(2001) 574 def. del 10.10.2001.

(5) Dal 15 al 30 settembre 2001 per le società di aviazione d'affari.

(6) Dal 15 al 30 settembre 2001 per le società di aviazione d'affari.

(7) [...].

(8) [...].

(9) Cfr. considerando 40.

(10) Regolamenti (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1), e (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8).

(11) Cfr. punto 33 di detta comunicazione.

(12) Cfr. la decisione del 12 marzo 2002 concernente l'aiuto N 854/2001 concesso dal Regno Unito e la decisione del 2 luglio 2002 concernente l'aiuto N 269/2002 concesso dalla Germania, consultabili al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids/ transports.htm.