2003/186/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, che modifica la decisione 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 835]
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 15/03/2003 pag. 0030 - 0030
Decisione della Commissione del 14 marzo 2003 che modifica la decisione 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2003) 835] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/186/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria. (2) Le autorità olandesi hanno adottato le misure immediate previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(3), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi. (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE(4) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi. (4) In considerazione degli sviluppi della malattia, le misure suddette sono state prorogate con le decisioni della Commissione 2003/156/CE(5) e 2003/172/CE(6). (5) Tenuto conto dell'evolversi della malattia, occorre prorogare le misure protettive disposte dalla decisione 2003/172/CE. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione 2003/172/CE, i termini "fino alle ore 24 del 14 marzo 2003" sono sostituiti dai termini "fino alle ore 24 del 20 marzo 2003". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14. (3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. (4) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32. (5) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36. (6) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.