32003D0171

2003/171/CE: Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2003, recante modifica della decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen "Sisnet"

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 13/03/2003 pag. 0025 - 0026


Decisione del Consiglio

del 27 febbraio 2003

recante modifica della decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen "Sisnet"

(2003/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato "il protocollo Schengen"),

considerando quanto segue:

(1) Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE(1), ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen (in prosieguo "Sisnet") nonché a gestire tali contratti.

(2) Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti non sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Pertanto non si applicano le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2).

(3) Di conseguenza è stato adottato con decisione 2000/265/CE(3) un regolamento finanziario che stabilisce norme specifiche per definire le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio necessario a far fronte alle spese sostenute durante la conclusione dei contratti, all'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti già conclusi, alla riscossione dei contributi che sono a carico degli Stati interessati nonché al rendimento e alla verifica dei conti.

(4) Ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - il nuovo regolamento finanziario delle Comunità europee - sono state apportate modifiche alle procedure di controllo finanziario interno delle istituzioni comunitarie che rendono necessario un adeguamento tecnico del regolamento finanziario contenuto nella decisione 2000/265/CE.

(5) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo Schengen,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14 della decisione 2000/265/CE è modificato come segue:

"Articolo 14

La funzione di controllore finanziario è esercitata da un funzionario o dipendente del segretariato generale del Consiglio all'uopo designato con decisione del segretario generale aggiunto che definisce le modalità di tale controllo."

Articolo 2

1. La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003.

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

(2) Modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(3) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2000/664/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 24).