32003D0167

2003/167/CE: Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/2003 pag. 0020 - 0021


Decisione della Commissione

dell'11 marzo 2003

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2003/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 12 novembre 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa ("prodotto in questione") originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America ("USA") sono oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.

(2) La denuncia è stata presentata dal comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari responsabili di oltre il 90 % della produzione comunitaria del prodotto in questione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

(3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente notevole pregiudizio, che sono state ritenute valide per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(4) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), la Commissione ha pertanto avviato, previa consultazione, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile ai codici NC 5403 33 10, 5403 33 90 e 5403 42 00 e originario della Lituania e degli USA.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi, i fornitori di materie prime e i produttori comunitari denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6) Con lettera del 6 febbraio 2003 indirizzata alla Commissione, il CIRFS ha formalmente ritirato la denuncia.

(7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

(9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Lituania e degli USA, debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.

(10) Eventuali dazi depositati provvisoriamente per il prodotto in questione a norma del regolamento (CE) n. 1662/2002 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CE) n. 158/2003(5), devono essere liberati,

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filati di filamenti artificiali non testurizzati di acetato di cellulosa, di cui ai codici NC 5403 33 10, 5403 33 90 e 5403 42 00, originari della Lituania e degli Stati Uniti d'America, è chiuso.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1662/2002 sono liberati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU C 364 del 20.12.2001, pag. 3.

(4) GU L 251 del 19.9.2002, pag. 9; rettifica: GU L 258 del 26.9.2002, pag. 35.

(5) GU L 25 del 30.1.2003, pag. 35.