2003/151/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2003, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 658]
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2003 pag. 0026 - 0027
Decisione della Commissione del 3 marzo 2003 recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2003) 658] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/151/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/12/CE(4), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stai prelevati, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni elencato in tale decisione. Il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne i loro paesi. (2) Il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi. (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue: 1) La linea relativa al gruppo del Canada n. E 728 è sostituita dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 2) È aggiunta la seguente linea concernente un gruppo degli Stati Uniti d'America: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 La presente decisione si applica a partire dal 7 marzo 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. (2) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23. (3) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. (4) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 84.