32003D0148

2003/148/CE: Decisione n. 185, del 27 giugno 2002, che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998, messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 01/03/2003 pag. 0074 - 0079


Decisione n. 185

del 27 giugno 2002

che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998, messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/148/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), in virtù della quale essa è incaricata di risolvere tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio(2), in virtù del quale detta commissione elabora i modelli di certificati, attestazioni, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l' applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153(3), relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione di detti regolamenti (E 001, E 103-E 127),

vista la decisione n. 170(4), relativa all'elaborazione dei registri previsti all'articolo 94, paragrafo 4, e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando quanto segue:

(1) È necessario aggiornare gli attestati per tener conto delle modifiche introdotte nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.

(2) L'attuale struttura dell'attestato E 108, come figura nella decisione n. 153, non consente che l'istituzione del paese di residenza possa notificare all'istituzione competente la cessazione del diritto a prestazioni sanitarie sia del titolare del diritto, sia dei suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

(3) La modifica dell'attestato E 108 prevede l'introduzione di alcune modifiche nella decisione n. 170, per adeguarla alla nuova funzione dell'attestato E 108.

(4) Il termine di validità di un anno per l'attestato E 121 emesso dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi, può far riferimento unicamente all'applicazione dell'articolo 30, e non all'applicazione dell'articolo 29, del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. L'attestato E 108 che figura nella decisione n. 153 è sostituito dal modello allegato.

2. La decisione n. 170 è modificata in conformità con l'allegato della presente decisione.

3. La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sarà applicabile a partire dalla data dell'approvazione da parte della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Il presidente della commissione amministrativa

Carlos García de Cortázar

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(3) GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22.

(4) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40.

ALLEGATO

La decisione n. 170 è così modificata:

a) L'articolo 1, parte "I. INVENTARIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 94, paragrafo 4, Famiglie dei lavoratori dipendenti o autonomi" è modificato come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione competente della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviandole due esemplari del formulario E 108, completato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente."

ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

"c) La data di sospensione o di soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa è indicata sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 109."

iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. L'istituzione del luogo di residenza mantiene aggiornato l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione competente in materia di apertura del diritto (formulario E 109) oppure di sospensione o di soppressione di tale diritto (formulario E 108) e tenendo conto della validità di un anno dei formulari E 109, rilasciati da istituzioni tedesche, francesi, italiane o portoghesi, senza pregiudizio del formulario, per mezzo del quale si può far cessare la validità di tale diritto quando si verifichino fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni."

b) L'articolo 1, parte "II. INVENTARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 4, Pensionati e/o familiari" dell'articolo 1 della decisione n. 170 è modificato come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviando due esemplari del formulario E 108, compilato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver completato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.

Il formulario E 108, quando sospende o annulla un formulario E 121, riveste lo stesso carattere individuale di quest'ultimo e, in caso di sospensione o di annullamento di numerosi formulari E 121 riguardanti i componenti di una stessa famiglia, dovranno essere emessi tanti E 108 quanti sono gli E 121, anche se la data di sospensione o di annullamento è identica o se gli interessati dipendono dalla stessa istituzione del luogo di residenza."

ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

"c) La data della sospensione o della soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa figura sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 121."

iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. L'istituzione del luogo di residenza aggiorna l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione debitrice della pensione o della rendita o dall'istituzione d'assicurazione malattia abilitata dallo Stato debitore della pensione o della rendita, riguardante l'apertura del diritto (formulario E 121) o la sospensione o la soppressione di tale diritto (formulario E 108), e tenendo conto della durata di validità di un anno dei formulari E 121 rilasciati dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi per familiari di titolari di pensioni o rendite che risiedano in uno Stato membro diverso da quello debitore in cui ha la residenza il titolare della pensione o della rendita [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 574/72], senza che ciò pregiudichi il formulario con il quale è possibile far cessare la validità di tale diritto, quando si verifichino fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni."

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