32003D0133

2003/133/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla mobilizzazione dello strumento finanziario conformemente al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/2003 pag. 0043 - 0044


Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 dicembre 2002

relativa alla mobilizzazione dello strumento finanziario conformemente al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

(2003/133/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio(1), in particolare il punto 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, è stata decisa un'azione specifica di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi per un importo di 197 milioni di EUR. Con riferimento a tale importo, l'autorità di bilancio ha deciso, il 21 ed il 22 novembre 2001, nel corso della riunione di concertazione tra il Consiglio ed una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione, di iscrivere 27 milioni di EUR nel bilancio 2003.

(2) Le azioni volte alla riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi rientrano nella rubrica 2 "Azioni strutturali", sottorubrica "Fondi strutturali", delle prospettive finanziarie.

(3) A norma del punto 12, paragrafo 2, dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, gli stanziamenti previsti per le azioni che rientrano nella rubrica 2 "Azioni strutturali" delle prospettive finanziarie non lasciano alcun margine nell'ambito del massimale previsto.

(4) Nella riunione di concertazione del 25 novembre 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato lo storno di stanziamenti n. 51/2002 di 14991760 EUR da dotazioni non utilizzate del bilancio 2002 alla linea B2-2 0 0. Essi hanno, inoltre, stabilito di iscrivere i restanti 12008240 EUR sulla linea B2-2 0 0 per l'esercizio 2003. Tale importo supererà il massimale della rubrica 2 per il 2003 e dovrà, pertanto, essere finanziato dallo strumento di flessibilità.

(5) In particolare, per l'azione di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi, è opportuno fare un'eccezione al principio generale dell'accordo interistituzionale che prevede che "lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi",

DECIDONO:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea dell'esercizio finanziario 2003 (di seguito "bilancio 2003"), è fatto ricorso allo strumento di flessibilità per l'importo di 12008240 EUR in stanziamenti di impegno.

Tale importo è destinato al finanziamento dell'azione specifica volta a promuovere la riconversione di pescherecci e di pescatori che beneficiavano, fino al 1999, dell'accordo di pesca con il Marocco, rientrante nella rubrica "Azioni strutturali" delle prospettive finanziarie, a titolo della linea B2-2 0 0 del bilancio 2003.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contemporaneamente al bilancio 2003.

Fatto a Strasburgo, addì 19 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.