2003/52/CE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2003, che accorda alla Spagna una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 292]
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/2003 pag. 0054 - 0054
Decisione della Commissione del 22 gennaio 2003 che accorda alla Spagna una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 292] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2003/52/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche(1), e in particolare gli articoli 5, paragrafo 2 e 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(2) (SEC 95), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1889/2002(3), rappresenta il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, da utilizzare nell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità al fine di ottenere risultati raffrontabili tra gli Stati membri. (2) Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è finalizzato a stabilire conti trimestrali non finanziari semplificati nel settore delle amministrazioni pubbliche, il cui contenuto è definito in base a un elenco di categorie del SEC 95. (3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisca alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 2002 e successivi se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti. (4) In tema di trasmissione di dati pregressi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisce inoltre alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 1999 e successivi, se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti. (5) Con lettera del 24 luglio 2002 le autorità spagnole hanno chiesto che fosse loro concessa una deroga di un anno per adeguare il loro sistema statistico nazionale ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1221/2002. (6) Le autorità spagnole giustificano la loro richiesta con la necessità di adeguare il sistema nazionale di elaborazione dei conti nazionali trimestrali ai cambiamenti apportati dal nuovo sistema giuridico di finanziamento delle comunità autonome, in seguito ai decreti reali in tema di trasferimento delle competenze alle comunità autonome nonché all'adozione del piano generale di compatibilità alle amministrazioni locali, che si ripercuotono sui sistemi d'informazioni contabili utilizzati per stabilire i conti non finanziari delle amministrazioni pubbliche. (7) Di conseguenza è opportuno concedere una deroga alla Spagna fino al 30 giugno 2003, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In forza dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1221/2002 è concessa alla Spagna una deroga fino al 30 giugno 2003 per adeguare il suo sistema statistico nazionale a questo regolamento. Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1. (2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. (3) GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11.