32003D0023

2003/23/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa ad un contributo alla macellazione obbligatoria di animali, fra il 1° luglio e il 31 ottobre 2001, per via dell'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2002) 5491]

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2003 pag. 0041 - 0043


Decisione della Commissione

del 30 dicembre 2002

relativa ad un contributo alla macellazione obbligatoria di animali, fra il 1o luglio e il 31 ottobre 2001, per via dell'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2002) 5491]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2001 si sono manifestati nel Regno Unito focolai di afta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Non appena la presenza dell'afta epizootica è stata confermata ufficialmente, le autorità britanniche hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CE(3).

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(4), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(5) Il contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001, relativo ai focolai di afta epizootica manifestatisi fino al 30 giugno 2001 è stato fissato dalla decisione 2001/654/CE della Commissione(5).

(6) Focolai di afta epizootica sono comparsi nel Regno Unito anche dopo il 30 giugno 2001. È stato fissato un contributo finanziario supplementare per l'eradicazione di tali focolai.

(7) Poiché l'importo dei costi ammissibili è versato in euro, occorre fissare un tasso di cambio.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione 90/424/CE, il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo adeguato dei proprietari obbligati a macellare i loro animali nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica manifestatisi fra il 1o luglio e la fine di ottobre 2001.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato in base:

a) ai documenti d'appoggio relativi alle disposizioni adottate nel periodo di cui all'articolo 1; tali documenti sono trasmessi entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui lo Stato membro riceve notifica della presente decisione;

b) alle risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 4.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 contengono una relazione finanziaria. La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'afta epizootica. La relazione è fornita su supporto elettronico secondo quanto disposto nell'allegato.

3. Ai fini della presente decisione, per "indennizzo adeguato" si intende un indennizzo pari al valore degli animali immediatamente prima della contrazione della malattia.

Articolo 3

L'importo dei costi ammissibili è fissato in euro al tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo del mese in cui è pervenuta la domanda di pagamento.

Articolo 4

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5) GU L 230 del 28.8.2001, pag. 16.

ALLEGATO

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