32003D0005

2003/5/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (COMP/33.133-B: carbonato di sodio — Solvay, CFK) [notificata con il numero C(2000) 3794] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 15/01/2003 pag. 0001 - 0009


Decisione della Commissione

del 13 dicembre 2000

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE

(COMP/33.133-B: carbonato di sodio - Solvay, CFK)

[notificata con il numero C(2000) 3794]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 19 febbraio 1990 di avviare d'ufficio il procedimento a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni sugli addebiti formulati dalla Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio(3),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

PARTE I

I FATTI

A. Sintesi dell'infrazione

1. Accertamenti

(1) La presente decisione fa seguito agli accertamenti effettuati dalla Commissione nel marzo 1989, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, presso i produttori europei di carbonato di sodio. Tramite detti accertamenti e le successive richieste di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17, la Commissione ha scoperto elementi di prova dai quali risulta (fra l'altro) che le seguenti imprese hanno violato l'articolo 85 del trattato CEE (ora articolo 81 del trattato CE):

- Solvay et Cie SA, ora Solvay SA, Bruxelles ("Solvay"),

- Chemische Fabrik Kalk, Colonia (CFK).

2. Violazione dell'articolo 81 del trattato CEE da parte di Solvay e CFK

(2) Da una data sconosciuta nel periodo che inizia attorno al 1987 e si protrae almeno fino al 1989 Solvay e CFK hanno preso parte ad un accordo e/o a pratiche concordate contrarie all'articolo 81 del trattato, mediante le quali, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, Solvay ha garantito a CFK un quantitativo minimo di vendite calcolato mediante una formula basata sulle vendite effettuate da CFK in Germania nel 1986 pari a 179 migliaia di t e compensava CFK di qualsiasi differenza negativa acquistando dalla medesima i quantitativi necessari per portare le vendite al livello minimo garantito.

B. Il mercato del carbonato di sodio

1. Il prodotto

(3) La presente procedura riguarda il carbonato di sodio, un prodotto di base chimica alcalina che viene utilizzato principalmente come materia prima nella fabbricazione del vetro. Il carbonato di sodio è la fonte prima dell'ossido di sodio che agisce come un flusso nel processo di fusione del vetro. Il carbonato di sodio viene altresì utilizzato nell'industria chimica, per la fabbricazione di detersivi e nella metallurgia.

(4) In Europa, il carbonato di sodio è fabbricato a partire da cloruro di sodio e calcare mediante il procedimento "ammoniaca - soda" inventato da Solvay nel 1865. Il procedimento Solvay produce inizialmente soda leggera, che richiede un trattamento supplementare di densificazione per tramutarsi in soda densa. Le due qualità hanno una composizione chimica identica ma la soda densa è la qualità preferita per la fabbricazione del vetro.

(5) Negli Stati Uniti, la soda detta "naturale" è ottenuta a partire da un minerale (trona), i cui giacimenti si trovano principalmente nello Wyoming. Dopo l'estrazione, il minerale trona è purificato e calcinato in raffinerie. La soda naturale è prodotta unicamente nella qualità "densa". Altri giacimenti esistono in Kenia e in Australia.

(6) Tutta la soda prodotta negli Stati Uniti è attualmente ottenuta in maniera naturale (l'ultima unità di produzione sintetica è stata chiusa nel 1986), mentre in Europa la totalità della produzione è di origine sintetica. Grazie al suo basso contenuto di sale, la soda naturale degli Stati Uniti è particolarmente adatta alla fabbricazione del vetro ed alcuni produttori di vetro che acquistano principalmente soda sintetica potrebbero tentare di mescolarla con soda naturale americana per raggiungere la concentrazione necessaria.

2. I produttori

(7) I sei produttori di soda sintetica nella Comunità nel periodo in oggetto erano:

- Solvay,

- Imperial Chemical Industries (ICI),

- Rhône-Poulenc,

- AKZO,

- Matthes & Weber (M & W),

- Chemische Fabrik Kalk, Colonia (CFK).

(8) Solvay era il principale produttore di carbonato di sodio sintetico sia nel mondo che nella Comunità, deteneva fabbriche in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo ed era il leader del mercato dell'Europa occidentale di cui deteneva circa il 60 %.

(9) Solvay aveva costituito una "Direzione nazionale" (DN) in ciascuno dei paesi seguenti: Austria, Belgio/Lussemburgo, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera. Tali DN erano responsabili delle attività commerciali, mentre l'amministrazione centrale a Bruxelles esercitava un ruolo di sorveglianza e di coordinamento.

(10) Dal 1987 ICI Soda Ash Products è stata gestita come un'attività separata nell'ambito della divisione di ICI "Chemicals and Polymers". Precedentemente faceva parte della divisione "Mond" di ICI.

(11) ICI era il secondo maggiore produttore CEE e deteneva due unità di produzione a Northwich, Cheshire, ma limitava le sue vendite nella Comunità quasi esclusivamente al Regno Unito e all'Irlanda e deteneva più del 90 % del mercato britannico.

3. Il mercato mondiale

(12) La domanda mondiale di carbonato di sodio è aumentata nel corso degli anni '80 di circa l'1 % all'anno, registrando peraltro forti divergenze regionali. Nei paesi sviluppati, la domanda è stata generalmente statica fino al 1987, anno in cui il mercato ha fatto un notevole balzo. Più del 50 % del carbonato di sodio prodotto nel mondo veniva consumato dall'industria del vetro.

(13) La capacità mondiale di soda (naturale e sintetica) nel 1989 era di circa 36 milioni di t all'anno, di cui la Comunità deteneva una quota di 7,2 milioni di t. La capacità di Solvay e di ICI nella Comunità era rispettivamente di circa 4,3 milioni di t e circa 1 milione di t (la capacità pratica o effettiva era pari all'85-90 % circa della capacità nominale). Il consumo di carbonato di sodio nella Comunità nel 1989 era di circa 5,5 milioni di t all'anno, per un valore di circa 900 milioni di ECU.

(14) I sei produttori USA di soda naturale operanti all'epoca avevano una capacità nominale totale di 9,5 milioni di t all'anno e una domanda sul mercato interno di circa 6,5 milioni di t. La produzione di soda naturale negli Stati Uniti nel 1989 è stata di quasi 9 milioni di tonnellate. I produttori statunitensi approvvigionano l'insieme del loro mercato interno ed esportano il resto. I costi di produzione della soda naturale sono molto più bassi di quelli del prodotto sintetico ma le miniere sono ubicate lontano dai principali mercati, il che ha ovviamente un'incidenza sui costi di distribuzione.

(15) La concorrenza dei produttori americani di soda densa era considerata dai produttori europei come la principale minaccia sui loro mercati interni. Ai corsi di cambio della fine degli anni '80 era possibile per tali produttori vendere in Europa a prezzi sostanzialmente inferiori ai livelli di prezzi del mercato locale senza peraltro applicare pratiche di dumping.

(16) I produttori dell'Europa dell'Est, con una produzione di circa 9 milioni di t all'anno, rappresentavano il 30 % circa della capacità mondiale di carbonato di sodio. L'Unione Sovietica consumava più della metà della produzione ed era un importatore netto. La quasi totalità della produzione eccedentaria esportata dai paesi dell'Europa dell'Est assumeva la forma di soda leggera. Malgrado l'esistenza di dazi antidumping, le importazioni nella Comunità di soda leggera proveniente dai paesi del Comecon erano notevoli.

(17) Negli anni ottanta si è manifestato un notevole incremento della domanda nel mondo e il carbonato di sodio ha potuto così essere smerciato nella sua totalità. Nel 1990 gli impianti operavano al massimo della capacità produttiva. Si prevedeva che la capacità di produzione della Cina aumentasse di circa 500000 t all'anno e la produzione nel Botswana (per l'Africa del Sud) di 300000 t, il che avrebbe dovuto provocare uno spostamento nell'origine delle importazioni a detrimento delle altre zone di produzione.

4. La Comunità

(18) Solvay era il principale produttore con quasi il 60 % del mercato totale della Comunità e delle vendite in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda. Dopo tre anni di ristagno della domanda verso la metà degli anni '80, le vendite di carbonato di sodio nell'Europa dell'Ovest hanno cominciato ad aumentare notevolmente nel 1987. Nel 1988 e nel 1989 i produttori lavoravano a piena capacità.

(19) Nell'Europa dell'Ovest il mercato del carbonato di sodio era ancora ripartito su basi nazionali alla fine degli anni ottanta. I produttori tendevano a concentrare le loro vendite negli Stati membri dove detenevano impianti di produzione, anche se, dopo il 1981-1982, i piccoli produttori - CFK, M & W e AKZO - hanno aumentato le loro vendite al di fuori dei loro mercati.

(20) Fra Solvay e ICI non vi era concorrenza, in quanto l'una e l'altra limitavano le loro vendite nella Comunità alla loro "sfera di influenza", rispettivamente, nell'Europa dell'Ovest continentale e nel Regno Unito. Sia ICI che Solvay effettuavano notevoli esportazioni verso i mercati esteri non europei approvvigionati a partire dalla CE. Una forte quota delle esportazioni di ICI consisteva di fatto in prodotti forniti da Solvay.

(21) Negli Stati membri dove era l'unico produttore stabilito localmente (Italia, Portogallo e Spagna), Solvay deteneva un monopolio pressoché completo.

(22) In Belgio, la quota di mercato di Solvay superava l'80 %, in Francia il 55 % e in Germania il 52 %. ICI deteneva più del 90 % del mercato britannico; le sole altre fonti di approvvigionamento erano gli Stati Uniti e la Polonia.

(23) Dal lato della domanda, i principali clienti nella Comunità erano i fabbricanti di vetro. Il 65-70 % della produzione dei produttori dell'Europa dell'Ovest veniva utilizzato nella fabbricazione di vetro piano e di vetro per contenitori. Il carbonato di sodio era uno dei principali componenti che rientravano nel costo della produzione di vetro, in quanto rappresentava il 60 % circa del materiale greggio. La maggior parte dei produttori di vetro operavano mediante impianti di produzione continua e necessitavano di forniture garantite. Nella maggior parte dei casi essi avevano un contratto a termine abbastanza lungo con un fornitore principale per la maggior parte del loro fabbisogno e ricorrevano a un altro fornitore come fonte secondaria. Negli anni ottanta l'industria del vetro in Europa è stata oggetto di forti movimenti di concentrazione da parte di grandi gruppi che operavano su base paneuropea e che disponevano di unità di produzione in numerosi Stati membri. La quota dell'industria chimica e delle applicazioni metallurgiche nel consumo di carbonato di sodio era rispettivamente del 20 % e del 5 % circa.

5. Soda naturale degli Stati Uniti

(24) Il mercato degli Stati Uniti, dallo sviluppo dell'industria estrattiva di soda naturale negli anni '60, era caratterizzato da una capacità sostanzialmente eccedentaria rispetto alla domanda interna; alla fine degli anni ottanta rimaneva disponibile per l'esportazione un sovrappiù di 2,5 milioni di t all'anno.

(25) Data l'eccedenza dell'offerta e la presenza di un certo numero di produttori con costi analoghi, sul mercato interno americano si manifestava una forte concorrenza in materia di prezzi. Il prodotto veniva venduto con un forte sconto sul prezzo di listino (93 USD/short ton fob Wyoming), mentre i prezzi franco fabbrica alla fine del 1989 erano di circa 73 USD/short t, ai quali andavano aggiunti i costi di trasporto fino ai centri industriali della Costa Est. Dal 1o luglio 1990 la maggior parte dei produttori ha aumentato i prezzi di listino a 98 USD per tonnellata, e il prezzo effettivo è salito all'epoca a 85 USD.

(26) Data la necessità di esportare, i produttori americani hanno cercato di accedere al mercato europeo e ad altri mercati. La soda naturale è comparsa nella Comunità alla fine degli anni '70, principalmente nel Regno Unito. Nel 1982 gli Stati Uniti esportavano nella CE circa 100000 t, di cui quasi 80000 nel Regno Unito. Nel 1982 l'industria europea ha chiesto e ottenuto una protezione antidumping contro le importazioni di soda densa americana. (Dall'ottobre 1982 erano altresì in vigore misure antidumping nei riguardi delle importazioni di soda leggera, ma non di quelle di soda densa, dall'Europa dell'Est).

(27) La normativa antidumping vigente in materia alla fine degli anni '80 prevedeva le seguenti misure:

a) per i due produttori che operavano allora sul mercato, Allied (attualmente General Chemical) e Texas Gulf, impegni di prezzo minimo di 112,26 GPP franco magazzino [regolamento (CEE) n. 2253/84 della Commissione](4);

b) per i produttori non presenti sul mercato - Tenneco, KMG, FMC e Stauffer - un dazio antidumping definitivo di 67,49 ECU/t [regolamento (CEE) n. 3337/84 del Consiglio](5).

(28) Gli impegni sui prezzi accettati dalla Commissione prevedevano la conversione nelle altre monete ai tassi di cambio allora in vigore; con i cambi in vigore dal 1984, l'impegno sui prezzi per la Germania, la Francia e gli altri mercati si situava al di sopra del prezzo del mercato ed era tale da rendere commercialmente impraticabile qualsiasi vendita al di fuori del Regno Unito.

(29) Texas Gulf aveva subito una perdita di volume a seguito delle misure antidumping e si era ritirata nel 1985 dal mercato britannico, cosicché nel 1990 General Chemical era il solo produttore americano che continuasse ad effettuare forniture nel Regno Unito, sia pure per sole 30000 tonnellate all'anno.

(30) A partire dal 1987, General Chemical ha puntato anche sulla Francia, con effetti in particolare su Solvay e Rhône-Poulenc che si dividevano tale mercato. Texas Gulf aveva inoltre venduto alcuni quantitativi anche in Belgio. In entrambi i casi, le importazioni erano state esentate dai dazi antidumping nel quadro del regime di "perfezionamento attivo".

(31) Numerosi grossi clienti CE che operano nell'industria del vetro avevano all'epoca manifestato la loro intenzione di dirottare verso i produttori statunitensi una quota rilevante dei loro ordinativi. Fino al 1990, tuttavia, i produttori degli Stati Uniti avevano esportato nell'Europa dell'Ovest continentale (esclusi Regno Unito e Irlanda), in totale, solo circa 40000 t, quasi tutte in regime di "perfezionamento attivo".

(32) Le misure antidumping previste dal regolamento (CEE) n. 3337/84 sono scadute nel novembre 1989. Nel 1988 alcuni produttori USA e i rappresentanti dell'industria comunitaria del vetro hanno chiesto il loro riesame. Tale riesame è stato completato il 7 settembre 1990 senza che venissero imposte misure protettive (decisione 90/507/CEE della Commissione)(6).

(33) Nel 1982, un certo numero di produttori americani hanno formato una "Export Association" a norma del "Webb-Pommerene Act" del 1918 con l'approvazione del ministero del Commercio degli Stati Uniti. Inizialmente le sue attività erano limitate al Giappone e ne facevano parte solo tre produttori. Nel dicembre 1983, i sei produttori di soda naturale si sono raggruppati per formare l' "American Natural Soda Ash Corporation" (ANSAC).

(34) La funzione dell'ANSAC era di operare quale punto di vendita per la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di soda dei produttori americani al di fuori degli Stati Uniti. Le sue vendite ammontavano a circa 250 milioni di USD all'anno. Con l'obiettivo di estendere le sue attività al mercato dell'Europa dell'Ovest (in sostituzione delle vendite da parte dei produttori singoli), l'ANSAC ha notificato i suoi accordi alla Commissione chiedendole un'attestazione negativa o un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3.

(35) La domanda di ANSAC forma oggetto della decisione della Commissione 91/301/CEE(7), con la quale è stata rifiutata un'esenzione.

C. Violazione dell'articolo 81 del trattato CEE da parte di Solvay e CFK

1. Introduzione

(36) CFK era una affiliata di Kali & Salz AG (Gruppo BASF) ed è uno dei tre produttori di carbonato di sodio sintetico in Germania. Aveva una capacità produttiva di circa 260 migliaia di t e deteneva in Germania una quota di mercato del 15 % circa.

(37) Solvay era di gran lunga il maggiore fornitore del mercato tedesco, dove deteneva una quota di mercato superiore al 50 %. In tutto il periodo in esame, l'impresa realizzava le sue attività nel settore in Germania tramite la sua filiale Deutsche Solvay Werke (DSW). Fino al 1985 operava nel settore della soda un'altra filiale di Solvay, Kali Chemie (KC), le cui attività furono successivamente assorbite da DSW.

(38) Nel novembre 1989 Solvay ha annunciato la sua intenzione di riorganizzare le sue attività in Germania mediante la costituzione di una nuova società finanziaria controllata al 100 %, Solvay Deutschland GmbH, che a sua volta doveva controllare Kali Chemie e assumere il 59,7 % delle azioni di Deutsche Solvay Werke. Questi accorgimenti non alterano la responsabilità di Solvay in merito all'infrazione.

(39) Nel 1985 DSW cercò di indebolire la posizione di CFK sul mercato tedesco sottraendole alcuni clienti importanti, ma il produttore più piccolo ha reagito sottraendo a sua volta clienti a Matthes & Weber, l'altro produttore tedesco.

(40) Nel 1986 Solvay si rese conto che CFK praticava una politica di riduzione dei prezzi per conservare o ricuperare la sua quota di mercato. In una conversazione telefonica tra DSW e la sede centrale di Solvay a Bruxelles, il 24 ottobre 1986, fu discussa la possibilità di un "armistizio" tra Solvay e CFK. Secondo DSW, un armistizio con CFK sarebbe stato impossibile a meno che non si parlasse di un aumento dei prezzi nel 1987. Secondo Solvay Bruxelles bisognava dire a CFK che dopo un periodo di prova dell'"armistizio", forse nel secondo trimestre del 1987, si sarebbe potuto discutere un aumento di prezzo.

(41) Solvay e CFK hanno entrambe insistito sul fatto che non era stato concluso un "armistizio" (risposte a norma dell'articolo 11). Tale smentita va tuttavia valutata alla luce degli elementi di prova citati nei paragrafi successivi.

2. L'accordo di "garanzia"

(42) Secondo una valutazione del mercato del carbonato di sodio fatta da DSW nel marzo 1988, in quel periodo i problemi con CFK si erano placati. Gli elementi di prova scoperti dalla Commissione dimostrano che era stato concluso un accordo o un'intesa tra Solvay e CFK in base al quale Solvay "garantiva" a CFK un quantitativo minimo annuo di vendite sul mercato tedesco. Qualora le vendite di CFK in Germania fossero risultate inferiori al minimo garantito, Solvay avrebbe acquistato da CFK la differenza.

(43) Inizialmente la garanzia di CFK era fissata a 179 migliaia di t, quantitativo manifestamente basato sulle vendite effettuate da CFK in Germania nel 1986. A quell'epoca si considerava improbabile una crescita effettiva del mercato tedesco del carbonato di sodio, che nel 1986 e nel 1987 era complessivamente di circa 1080 migliaia di t.

(44) Le vendite di CFK nel 1987 e nel 1988 sono state di poco superiori al minimo garantito (rispettivamente 183 migliaia di t e 180 migliaia di t). In realtà la domanda tedesca aveva iniziato ad espandersi più di quanto fosse stato previsto e verso la fine del 1988 era diventato evidente che le vendite complessive per quell'anno sarebbero state di circa 1170 migliaia di t, pari ad un incremento dell'8,3 % rispetto all'anno precedente.

(45) A seguito di tale aumento della domanda, CFK a quel momento chiese una garanzia minima per il 1988 e il 1989 di 194 migliaia di t. CFK pretendeva quindi una "compensazione" retroattiva per il 1988 di 14 migliaia di t (194 meno 180) calcolo che, tenuto conto del credito per il 1987, dava un resto di 11 migliaia di t. Le previsioni interne di CFK per il 1989, rivedute nel gennaio 1990, confermano che tale impresa aveva modificato i suoi programmi iniziali in modo da inglobare vendite di coproduzione nel 1989 di 11 migliaia di t. Solvay aveva di fatto acquistato 2,5 migliaia di t alla fine di dicembre 1988 lasciando un saldo di 8,5 migliaia di t che CFK voleva che la medesima acquistasse nel 1989.

(46) In risposta alla richiesta di CFK, Solvay offriva una compensazione massima per il 1988 di 4 invece delle 8,5 migliaia di t, mentre per il 1989 proponeva di aumentare la garanzia soltanto del 5,3 % invece che dell'8,3 %, tenendo conto di una "zona neutra" del 3 %. La garanzia per il 1989 sarebbe stata quindi di 190 migliaia di t invece delle 194 che CFK aveva inizialmente chiesto.

(47) Il 14 marzo 1989 si svolse una riunione cui parteciparono, da un lato, i massimi dirigenti di CFK e della società madre Kali & Salz e, dall'altro lato, i dirigenti di DSW. È significativo che non siano stati fatti resoconti o verbali ufficiali di quella riunione e che non ne esista traccia presso CFK né presso Kali e Salz. Da una breve nota manoscritta trovata presso DSW risulta tuttavia chiaro che l'obiettivo della riunione era quello di risolvere il solo punto in sospeso, cioè la retroattività o meno della compensazione. Il meccanismo di base non fu discusso: la nota di Solvay dice "Verstaendnis System: I.O. (= in Ordnung)" (sistema di accordo: OK). Solvay, nel proporre alcuni cambiamenti, sembra fosse soddisfatta del modo di funzionare del sistema ("Schiff laufen lassen und nach vorn orientieren"). Dalla nota risulterebbe che entrambe le parti erano d'accordo che per i successivi otto mesi Solvay avrebbe acquistato da CFK al ritmo di 1000 t/mese.

(48) Il meccanismo di compensazione fu messo in pratica nel seguente modo: Solvay ricomprava da CFK nel primo semestre del 1989 le 8,5 migliaia di t addizionali che erano state chieste da CFK.

3. Tesi della difesa

(49) Sia Solvay che CFK hanno negato di aver concluso fra di loro accordi o intese collusive. Solvay ha spiegato gli elementi di prova incriminanti trovati presso DSW riferendoli ad un sistema concepito in modo assolutamente unilaterale all'epoca in cui stava esaminando la possibilità di acquisire le attività di CFK, verso il 1988. Secondo quanto affermato da Solvay, per mantenere CFK in condizioni di efficienza nel corso dei negoziati essa calcolò (anche in questo caso senza alcun contatto con CFK) il quantitativo che quell'impresa avrebbe dovuto vendere sul mercato tedesco per far funzionare i suoi impianti ad un livello che ne garantisse la sopravvivenza. (Solvay non ha spiegato tuttavia perché avrebbe dovuto seguire una politica che l'avrebbe condotta a pagare un prezzo più alto per le attività di CFK rispetto a quanto sarebbe stato possibile né, se si trattava solo di garantire un utilizzo ottimale dell'impianto per CFK, perché dovesse fare specifico riferimento alle sue vendite sul mercato tedesco). Solvay valutava questo "quantitativo di sopravvivenza" a 179 migliaia di t per il 1986. I frequenti riferimenti nei documenti ad una "pretesa" o "domanda" da parte di CFK, e i relativi dettagliatissimi calcoli non implicano, asseriva Solvay, l'esistenza di contatti con quell'impresa, non più di quanto la implichino i riferimenti ad un'"offerta" da parte di Solvay o ad un "compromesso". Come per la riunione tra DSW e CFK e Kali e Salz, il 14 marzo 1989, il suo obiettivo era discutere l'eventuale acquisizione da parte di Solvay di una partecipazione nelle attività di CFK concernenti la soda: soltanto durante quella riunione Solvay ha dato per la prima volta un'indicazione a CFK di ciò che stava considerando, ma non fu convenuto nulla di concreto e la riunione non ebbe alcun risultato.

(50) Solvay non ha ritenuto necessario proporre che si cercassero le persone implicate per confermare le sue tesi sui fatti, né ha richiesto un'audizione orale.

(51) CFK da parte sua ha negato qualsiasi coinvolgimento nella collusione, sostenendo che spettava a Solvay, e non a CFK, spiegare i documenti scoperti presso DSW e che la sua documentazione non conteneva nulla che potesse collegarla a qualsiasi piano collusivo.

(52) La Commissione rigetta, perché non credibili, le spiegazioni avanzate da Solvay, che sono comunque in piena contraddizione con i termini dei suoi documenti. È anche significativo che alcuni dei documenti in questione siano stati trasmessi per telefax da DSW alla sede centrale di Solvay a Bruxelles senza che esista traccia del loro ricevimento. Quanto alle tesi di CFK, è ben noto il principio che i documenti trovati presso un'impresa, ma che ne incriminano un'altra, possono costituire una prova oltre che a carico dell'autore, anche a carico dell'impresa presso la quale vengono trovati [vedi sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite 40/73-48/43, 50/73, 54/73-56/73, 111/73 e 114/73, Suiker Unie ed altri/Commissione(8)]. In ogni caso, vi sono vari esempi di riferimenti dettagliati contenuti nei documenti di CFK che si ripetono in quelli trovati presso Solvay e di cui Solvay non avrebbe potuto essere informata a meno che non le fossero stati comunicati. CFK non è stata in grado di fornire spiegazioni per la coincidenza dei riferimenti riscontrati nei documenti suoi e di un altro produttore.

PARTE II

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 81 del trattato

1. Articolo 81, paragrafo 1

(53) A norma dell'articolo 81, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(54) L'articolo 81, paragrafo 1, contempla esplicitamente tra gli accordi vietati quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita, nel limitare o controllare i mercati o nel ripartire i mercati tra produttori.

2. Accordi/pratiche concordate

(55) L'articolo 81, paragrafo 1, vieta sia gli accordi che le pratiche concordate. Nella fattispecie, sebbene la distinzione tra le due forme di collusione vietate non abbia in pratica alcuna rilevanza, la Commissione ritiene che l'intesa tra Solvay e CFK possa più esattamente considerarsi "accordo" ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

(56) Un "accordo" esiste quando le parti hanno dato il loro consenso ad un progetto che limita o può limitare la loro libertà commerciale mediante la definizione di linee di azione reciproca oppure mediante l'astensione dal mercato. Non è necessario che le parti lo considerino giuridicamente vincolante, ed invero, quando sono pienamente consapevoli della sua illegittimità, le parti non possono evidentemente attribuirgli efficacia contrattuale. Ai fini della sua esistenza non sono necessarie procedure di esecuzione, né è necessaria la forma scritta.

3. Restrizione della concorrenza

(57) Nella fattispecie è evidente che l'accordo ha avuto per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza.

(58) L'obiettivo era chiaramente quello di creare condizioni di stabilità artificiale del mercato. Per tornare ad un comportamento in materia di determinazione dei prezzi che non fosse considerato da Solvay turbativo, a CFK fu garantita una quota minima del mercato tedesco. Eliminando dal mercato il tonnellaggio che CFK non poteva vendere, Solvay garantiva che la concorrenza non avrebbe fatto scendere i livelli di prezzo. Dagli elementi di prova risulta che gli accordi sono stati messi in pratica e hanno prodotto gli effetti desiderati. Accordi di questo tipo, assimilabili ad una forma classica d'intesa, restringono per la loro stessa natura la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

4. Effetto sul commercio tra Stati membri

(59) Il fatto che il quantitativo minimo garantito si riferisse soltanto alle vendite sul mercato tedesco non esclude in alcun modo l'applicazione dell'articolo 81. È chiaro dal coinvolgimento di Solvay a Bruxelles che l'accordo faceva parte della sua politica generale di controllo del mercato comunitario del carbonato di sodio. L'accordo Solvay/CFK era inteso a ridurre la concorrenza in una parte sostanziale della CEE e a mantenere la rigidità della struttura del mercato e la sua compartimentazione lungo linee nazionali. Inoltre è del tutto possibile che il quantitativo ripreso da Solvay in base alla garanzia sarebbe stato altrimenti venduto da CFK su altri mercati CEE.

5. Conclusione

(60) La Commissione pertanto ritiene che Solvay e CFK abbiano violato l'articolo 81 partecipando dal 1986 circa fino alla fine del 1990 ad un accordo mediante il quale Solvay garantiva a CFK un determinato quantitativo minimo annuo di vendite in Germania e acquistava da CFK le quantità necessarie a raggiungere tale minimo.

B. Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

(61) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di 1000 ECU ad un massimo di 1 milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione anche della sua durata.

1. Gravità

(62) Nella fattispecie la Commissione considera l'infrazione di particolare gravità. Gli accordi di ripartizione del mercato costituiscono per loro stessa natura gravi restrizioni della concorrenza. Nella fattispecie le parti hanno ristretto la concorrenza reciproca mediante un dispositivo inteso a creare condizioni artificiali di stabilità del mercato. Le ambizioni di vendita di CFK erano soddisfatte senza che i quantitativi in questione venissero immessi sul mercato ad un prezzo conforme alle regole di concorrenza. Gli accordi sono stati inoltre applicati nella massima segretezza.

2. Durata

(63) Dato che le imprese hanno rifiutato di fornire informazioni, è impossibile determinare esattamente quando l'accordo di garanzia è stato concluso. Gli accordi sono stati applicati per la prima volta alle vendite di CFK per il 1987. È quindi appropriato determinare le ammende considerando che essi siano stati conclusi nel corso di quell'anno.

(64) Nel determinare l'ammontare dell'ammenda da infliggere a ciascun produttore, la Commissione ha tenuto conto della posizione dominante sul mercato di Solvay quale produttore principale in Germania e nella CEE. Solvay riteneva, in quanto tale, di avere una responsabilità particolare nel garantire la "stabilità" del mercato. CFK era un produttore di carbonato di sodio relativamente piccolo ma aveva partecipato volontariamente agli accordi collusivi.

(65) L'infrazione è stata intenzionale ed entrambe le parti devono essere state pienamente consapevoli dell'evidente incompatibilità dei loro accordi con il diritto comunitario.

(66) La Commissione aveva già inflitto a Solvay pesanti ammende per aver stipulato accordi collusivi nel settore dell'industria chimica: Perossidi (decisione 85/74/CEE)(9), Polipropilene (decisione 86/398/CEE)(10), PVC (decisione 89/190/CEE)(11). Le sue attività nel settore del carbonato di sodio sono state oggetto di esame da parte della Commissione nel periodo compreso fra il 1980 e il 1982. Sebbene a quell'epoca la Commissione abbia esaminato più in particolare gli accordi di fornitura esclusiva stipulati da Solvay con i consumatori, i responsabili per le attività in materia di carbonato di sodio non possono aver ignorato l'obbligo di conformarsi alla legislazione comunitaria.

C. Procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

(67) Il 19 dicembre 1990 la Commissione ha adottato nel caso in oggetto la decisione 91/298/CEE, a norma dell'articolo 85 del trattato CEE; detta decisione constata che le imprese Solvay e CFK hanno commesso una violazione ed infligge un'ammenda di 3 milioni di ECU a Solvay e una di 1 milione di ECU a CFK. La decisione è stata notificata alle imprese con lettera raccomandata del 1o marzo 1991. Il 2 maggio 1991 Solvay ha presentato istanza davanti al Tribunale di primo grado per l'annullamento della decisione. CFK non ha presentato ricorso contro la decisione (che rimane valida per quanto riguarda tale impresa) ed ha pagato l'ammenda di 1 milione di ECU. Il 10 aprile 1992 Solvay ha integrato la propria richiesta presentando una nuova eccezione per richiedere che la decisione fosse dichiarata inesistente in base alla sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1992 nelle cause riunite T-79/89, 84/89, 85/89, 86/89, 89/89, 91/89, 92/89, 94/89, 96/89, 98/89, 102/89 e 104/89 - BASF e altri contro la Commissione(12). Con sentenza del 15 giugno 1994, nella causa C-137/92 P - Commissione contro BASF e altri(13), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione contro la predetta sentenza ed ha annullato la decisione sostenendo che la Commissione non aveva rispettato l'articolo 12 delle sue norme di procedura all'epoca vigenti, le quali prevedevano che la decisione fosse autenticata nelle versioni della lingua facente fede mediante le firme del presidente e del segretario generale.

(68) Nella sua sentenza del 29 giugno 1995 nella causa T-31/91, Solvay contro Commissione(14) (Solvay I), relativa alla decisione 91/298/CEE della Commissione(15) adottata nel caso di specie il 19 dicembre 1990, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che il nuovo ricorso presentato da Solvay era ammissibile e, avendo constatato che il testo della decisione contestata non era stato autenticato prima che la decisione fosse notificata, ha annullato la decisione stessa per vizio procedurale sostanziale ai sensi dell'articolo 173 del trattato CEE (ora, dopo modifica, articolo 230 del trattato CE).

(69) La Commissione ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro questa sentenza. La Corte ha respinto il ricorso della Commissione con sentenza del 6 aprile 2000 nelle cause riunite C-287/95 P e C-288/95 P(16).

(70) Il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94, T-329/94 e T-335/94, LVM e altri contro Commissione (PVC II)(17), ha dichiarato che la Commissione può riadottare una decisione che è stata annullata per vizi meramente procedurali. In tali circostanze è possibile adottare una nuova decisione senza un altro procedimento amministrativo. La Commissione non è tenuta a procedere ad una nuova audizione se il testo della nuova decisione non contiene alcuna nuova obiezione oltre a quelle sollevate nella decisione originale. Inoltre, i diritti di difesa delle imprese interessate non vengono violati se la nuova decisione è adottata entro un termine ragionevole.

(71) Il Tribunale di primo grado ha inoltre confermato l'interpretazione della Commissione del regolamento (CEE) n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea(18).

(72) Ai sensi di detto regolamento, il potere della Commissione di comminare ammende per infrazioni gravi alle norme di concorrenza è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Per quanto concerne le infrazioni continue o ripetute, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione (che agli scopi del caso in oggetto può essere considerato la fine del 1990).

(73) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2988/74, la prescrizione dell'azione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione. Di conseguenza, in caso di interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La possibilità di comminare un'ammenda è tuttavia limitata al più tardi allo scadere del doppio del termine di prescrizione se la Commissione non ha comminato un'ammenda, ossia entro dieci anni dal momento in cui l'infrazione è cessata.

(74) All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2988/74 sono indicati taluni atti interruttivi della prescrizione, compresa la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione. Detto elenco non è esaustivo; il Tribunale di primo grado non ha specificato se l'adozione della decisione annullata costituiva di per sé un atto di interruzione della prescrizione. Anche partendo dal presupposto che i) l'infrazione sia terminata il 19 dicembre 1990 e che ii) l'adozione (e notifica) della decisione annullata non abbiano interrotto la prescrizione, la Commissione avrebbe avuto tempo almeno fino alla fine del 1995 per adottare la propria decisione.

(75) Il termine di prescrizione deve essere prorogato di un tempo corrispondente al periodo durante il quale pendeva un ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2988/74, la prescrizione dell'azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi al Tribunale (che agli scopi della presente procedura comprende il Tribunale di primo grado) un ricorso contro la decisione della Commissione.

(76) Come stabilito dal Tribunale di primo grado al punto 1098 della sentenza PVC II, l'articolo 3 è specificamente di applicazione nei casi in cui la decisione che constata la violazione e infligge un'ammenda è annullata. La prescrizione dell'azione rimane dunque sospesa per il periodo in cui la decisione 91/298/CEE era oggetto di procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

(77) Nel caso di specie, Solvay ha presentato ricorso il 2 maggio 1991 e la sentenza è stata emessa il 29 giugno 1995. Il ricorso della Commissione alla Corte di giustizia è stato presentato il 30 agosto 1995 e la sentenza finale è stata emessa il 6 aprile 2000. Anche se non viene conteggiato il periodo trascorso tra la sentenza del Tribunale di primo grado e il ricorso alla Corte di giustizia, la prescrizione dell'azione è stata sospesa almeno per 8 anni, 9 mesi e 4 giorni.

(78) Sommando tale periodo di tempo al termine giunto a scadenza il 19 dicembre 1995, ne consegue che la Commissione può riadottare la decisione annullata entro il settembre 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Solvay et Cie SA, ora Solvay SA ("Solvay"), ha violato l'articolo 85 del trattato CE (ora articolo 81 del trattato CE) partecipando, dal 1987 circa fino almeno alla fine del 1990, ad un accordo di ripartizione del mercato mediante il quale Solvay garantiva a CFK un quantitativo minimo annuo di vendite di carbonato di sodio in Germania, calcolato sulla base delle vendite effettuate da CFK nel 1986, e compensava CFK dell'eventuale differenza negativa acquistando da questa impresa i quantitativi necessari per portare il volume delle sue vendite al livello minimo garantito.

Articolo 2

A Solvay è inflitta un'ammenda dell'ammontare di 3 milioni di EUR per l'infrazione di cui all'articolo 1.

L'ammenda è versata nel termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione sul seguente conto bancario:

conto n. 642-0029000-95

Commissione europea

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),

Codice SWIFT: BBVABEBB

Codice IBAN: BE76 6420 0290 0095

Avenue des Arts/Kunstlaan 43

B-1040 Bruxelles.

Scaduto tale termine, l'ammenda produce interessi al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno lavorativo del mese nel quale la presente decisione è stata adottata, maggiorato di 3,50 punti percentuali, ossia al tasso dell'8,32 %.

Articolo 3

Solvay SA, rue du Prince Albert/Prins Albertstraat 33, B-1050 Bruxelles, è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63.

(4) GU L 206 del 2.8.1984, pag. 15.

(5) GU L 311 del 29.11.1984, pag. 26.

(6) GU L 283 del 16.10.1990, pag. 38.

(7) GU L 152 del 15.6.1991, pag. 54.

(8) Racc. 1975, pag. 1663, punto 164 della motivazione.

(9) GU L 35 del 7.2.1985, pag. 1.

(10) GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1.

(11) GU L 74 del 17.3.1989, pag. 1.

(12) Racc. 1992, pag. II-315.

(13) Racc. 1994, pag. I-2555.

(14) Racc. 1995, pag. II-1821.

(15) GU L 152 del 15.6.1991, pag. 16.

(16) Racc. 2000, pag. I-2391.

(17) Racc. 1999, pag. II-931.

(18) GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1.